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IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUDICE NAZIONALE E GIUDICE STRANIERO

5. Il regolamento di competenza

ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità.

5. Il regolamento di competenza.

Gli artt. 42 ss. c.p.c. disciplinano il regolamento di competenza, il quale è finalizzato a determinare il giudice competente a decidere una determinata causa di merito sicché, sia esso necessario o facoltativo, presuppone che una questione di competenza sia stata - anche solo implicitamente - definita con un provvedimento avente natura di sentenza, ipotizzandosi o sostenendosi la competenza di un giudice ordinario diverso da quello adito.

Esso non trova applicazione con riguardo alle sentenze del giudice di pace in quanto la statuizione sulla competenza resa da tale giudice non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto deve essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell’art. 46 c.p.c. secondo il quale le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano ai giudizi davanti a quel giudice (Sez. 6-3, n. 00711/2021, Cricenti, Rv. 660275-01).

Il regolamento di competenza è di norma configurato come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza.

Si è infatti chiarito che qualunque sentenza – escluse, appunto, quelle del giudice di pace - che decida esclusivamente sulla competenza deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza, anche se il giudice esamini questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, purché l'estensione della decisione alle stesse sia strumentale alla soluzione della questione sulla competenza e non abbia, al contrario, autonomia rispetto ad essa, nel qual caso la risoluzione di dette questioni appartiene al merito, con conseguente ricorso ai mezzi ordinari di impugnazione. In applicazione del principio, Sez. 6-2, n.

34999/2021, Criscuolo, Rv. 662902-01, ha ritenuto soggetta ad appello la pronuncia che, a seguito di eccezione dell'opposto, aveva statuito sulla intempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per errore nella forma dell'atto introduttivo prescelto, nonché sul rito adottato, trattandosi della decisione - sebbene non riprodotta in uno specifico capo del dispositivo, limitato alla sola declinatoria di incompetenza - di questioni pregiudiziali di rito con carattere di autonomia (conforme Sez. 6-1, n. 15958/2018, Terrusi, Rv. 649544-01).

Sez. 6-3, n. 37160/2021, Iannello, Rv. 663131-01 ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con la

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quale il giudice si limiti a rinviare la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della controversia, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non integra una pronuncia implicita sulla competenza ed è, pertanto, inidoneo a pregiudicare la decisione definitiva sulla questione anche quando contenga una delibazione sulla fondatezza dell'eccezione (principio affermato avuto riguardo all'art. 42 c.p.c. vigente anteriormente alla l. n. 69 del 2009).

Del pari inammissibile è stato ritenuto il conflitto di competenza proposto avverso il provvedimento con il quale il giudice prende atto del trasferimento dell’azione civile nel processo penale dal momento che esso non integra una decisione sulla competenza. Infatti, detto trasferimento, regolato dall’art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall’art. 306 c.p.c., in quanto previsto per evitare contrasti tra giudicati (Sez. 6-3, n. 33214/2021, Cirillo F.M., Rv. 663125-01).

Inammissibile è altresì il regolamento di competenza proposto su istanza di chi abbia presentato la querela di falso innanzi al giudice di pace, avverso il provvedimento di sospensione del processo reso dal medesimo giudice agli effetti dell'art. 313 c.p.c. e che sia diretto a fare valere l'inammissibilità di detta querela.

In tale ipotesi, infatti, il controllo di legittimità è limitato a verificare che la querela di falso sia stata proposta e che la disposizione non sia stata abusivamente invocata, spettando al giudice della querela l'esame delle questioni procedurali o sostanziali attinenti alla stessa (Sez. 6-3, n. 32818/2021, Valle, Rv. 662961-01).

Nel definire l’ambito di operatività del regolamento di competenza, Sez. U, n. 38596/2021, Nazzicone, Rv. 663248-01 ha ribadito che la nozione di competenza in sede civile non si attaglia alle attribuzioni della singola sezione ordinaria di tribunale in quanto le diverse sezioni del tribunale costituiscono mere articolazioni interne dello stesso, facenti parte di un unico ufficio giudiziario.

Conseguentemente, ha riaffermato il principio, già espresso dalla giurisprudenza civile della Corte, secondo il quale non è impugnabile ai sensi dell'art. 42 cod.

proc. civ. l'ordinanza che pure avesse reputato competente un giudice penale del medesimo ufficio. La pronuncia in esame ha altresì escluso che possa trovare applicazione, sia in via diretta che in via analogica, l’art. 28 c.p.p. dal momento che la nozione processuale di competenza in materia penale soggiace a regole diverse. La soluzione alla stasi processuale, nell'ipotesi di ritenuta non

"competenza" ad opera di una sezione civile del tribunale in favore di altra sezione, anche penale, del medesimo ufficio, è stata individuata dalle Sezioni unite in un rimedio “interno” all’ordinamento, consistente nel riferirne al presidente

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del tribunale, il quale potrà delegare una diversa sezione o un diverso giudice, designando, in tal modo, quello davanti al quale il procedimento deve proseguire.

In tema di procedimento monitorio, Sez. 3, n. 20839/2021, Guizzi, Rv.

661982-01 ha affermato che la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza per essere stato proposto il ricorso monitorio a giudice incompetente, cui segue automaticamente la caducazione del decreto medesimo, è impugnabile unicamente con il regolamento necessario di competenza, di cui all'art.42 c.p.c., e il rilievo dell'inammissibilità del diverso mezzo dell'appello e del correlativo passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, indebitamente omesso da parte del giudice di secondo grado, deve essere effettuato d'ufficio in sede di legittimità, ai sensi dell'art.382 c.p.c., con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, quando la relativa questione non sia stata oggetto di discussione e decisione da parte della corte territoriale, sicché nessun giudicato interno si sia formato sul punto.

Del pari deve essere esperito il regolamento necessario di competenza ex art.

42 c.p.c., a pena di inammissibilità del gravame (salva la possibilità di conversione del ricorso per cassazione) ove la parte intenda impugnare la decisione con cui il giudice ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e regolato conseguentemente le spese. Se invece il giudice che ha declinato la competenza ha omesso di pronunciarsi sulle spese, la decisione è soggetta ad impugnazione con il rimedio ordinario dell'appello, non essendo svolta alcuna contestazione in ordine alla statuizione sulla competenza (Sez. 6-3, n. 32003/2021, Scrima, Rv.

662959-01).

In tema di fallimento Sez. 6-1, n. 16336/2021, Mercolino, Rv. 661505-01 ha ritenuto ammissibile il regolamento necessario di competenza anche avverso il provvedimento con cui il tribunale fallimentare abbia dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell'art. 9-bis cit., disponendo la trasmissione degli atti al tribunale ritenuto competente, sicché, in caso di mancata impugnazione immediata, va esclusa la possibilità di contestare la competenza attraverso l'impugnazione del provvedimento successivamente adottato dal giudice dichiarato competente. In applicazione di detto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza avverso la sentenza di fallimento pronunciata dal giudice indicato come territorialmente competente, in difetto di tempestiva impugnazione, con il regolamento necessario, dell'ordinanza dismissiva della competenza.

Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione di un provvedimento che abbia trattato come questione di competenza una questione attinente al rito

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o alla ripartizione degli affari interna all'ufficio, secondo Sez. 6-L, n. 18182/2021, Doronzo, Rv. 661875-01 trova applicazione il cd. “principio dell'apparenza”, che impone di individuare il mezzo in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all'azione proposta, alla controversia e alla decisione, a prescindere dalla sua esattezza. Si è pertanto ritenuto che, ove sia impugnata con regolamento di competenza una pronuncia che abbia deciso una questione attinente al rito (nella specie, la decisione, emessa erroneamente nella veste dell'ordinanza, con cui sono state dichiarate "improseguibili" domande dirette a far valere, nelle forme ordinarie, pretese creditorie soggette al regime del concorso fallimentare), occorre accertare se la questione di rito sia stata erroneamente qualificata dal giudice, espressamente o comunque in modo inequivoco, come questione di competenza, creando le condizioni per una tutela dell'affidamento della parte in ordine al regime di impugnazione, dipendendo dall'esito positivo di tale accertamento l'ammissibilità del proposto regolamento.

5.1 Il procedimento.

L’art. 47 c.p.c. disciplina il procedimento del regolamento di competenza, disponendo al primo comma che la relativa istanza si propone alla Corte di cassazione.

Il secondo comma prescrive che il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza. A tale comunicazione, secondo Sez. 6-3, n. 33087/2021, Rossetti, Rv. 662965-01, non può ritenersi equivalente, ai fini della decorrenza di detto termine, la conoscenza che la parte abbia avuto aliunde del provvedimento con cui il giudice ha statuito sulla competenza (nel medesimo senso si era già espressa Sez. 6-2, n. 03989/2011, Petitti, Rv. 617017-01, nonché Sez. 3, n. 11758/2002, Vittoria, Rv. 556687-01).

Con riguardo al regolamento di competenza d’ufficio, l’art. 47, comma 4 c.p.c.

dispone che esso sia richiesto con ordinanza, senza dettare alcuna precisazione sui requisiti di contenuto del provvedimento. Questi, pertanto, vanno mutuati dall'art. 134 c.p.c., che prevede, però, la motivazione dell'ordinanza, ma non l'esposizione del fatto sostanziale e processuale. Quest'ultimo requisito, tuttavia, è necessario in quanto appaia indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, potendo, quindi, essere più o meno ampia l'esposizione, a seconda di quanto occorra, per evidenziare le ragioni su cui si fonda il conflitto. In applicazione del principio, Sez. 6-3, n. 38367/2021, Tatangelo, Rv. 663341-01 ha ritenuto l'ordinanza del Tribunale che ha sollevato d'ufficio il conflitto

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negativo di competenza inidonea al raggiungimento dello scopo e non rinnovabile perché inintelligibile rispetto alla natura e all'oggetto dell'opposizione – originariamente proposta innanzi al giudice di pace – riferita, invece, del tutto genericamente, a sanzioni amministrative conseguenti ad infrazioni al codice della strada, senza oltremodo chiarire, se essa fosse riferibile ad un'intimazione dell'agente della riscossione, ovvero ad una contestazione generale, contro le infrazioni stradali di cui sopra, con la conseguenza di rendere inconoscibili le ragioni del dissenso sulla competenza).

CAPITOLO VI

LE DISPOSIZIONI GENERALI