IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUDICE NAZIONALE E GIUDICE STRANIERO
1. La competenza per materia
La competenza può definirsi come quella parte di giurisdizione che spetta in concreto ad ogni singolo organo giurisdizionale secondo i criteri determinati dal legislatore. La ripartizione (verticale) tra giudici di tipo diverso avviene, innanzitutto, sulla base del criterio della materia, vale a dire con riferimento alla natura o al tipo del diritto di cui si controverte (giudice di pace, tribunale, tribunale per i minorenni, ecc.). Si tratta di un criterio che non può essere derogato da accordi preventivi e diretti delle parti e la cui violazione è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, sia pure non oltre la prima udienza di trattazione.
1.2. Le controversie di competenza del giudice di pace.
Sez. 6-2, n. 36967/2021, Tedesco, Rv. 663086-01 ha affermato che le controversie che vedono messo in discussione il diritto del condomino ad un determinato uso della cosa comune (nella specie, la realizzazione di un cancello scorrevole nell'androne condominiale ed in adiacenza a tre appartamenti di proprietà di altro condomino, al fine di delimitare la proprietà comune da quella privata), non rientrano nella competenza del giudice di pace ex art. 7 c.p.c., ma sono soggette agli ordinari criteri della competenza per valore, atteso che in esse non si controverte sui limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, relativi al modo più conveniente ed opportuno con cui detta facoltà debba esercitarsi, venendo piuttosto in gioco un vero e proprio conflitto tra proprietà individuale e proprietà condominiale. La S.C. ha pertanto ritenuto che in tale ipotesi viene in rilievo il principio secondo il quale la competenza per
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materia si determina, ai sensi dell'art. 10 c.p.c. (dettato per la competenza per valore ma esprimente un principio generale e, come tale, applicabile anche in riferimento agli altri tipi di competenza), con criterio a priori, secondo la prospettazione fornita dall'attore nella domanda.
Ad analoga conclusione la Corte è pervenuta con riguardo all’ipotesi di domanda volta all'eliminazione di una cancellata installata da un condomino su un pianerottolo comune. Secondo Sez. 6-2, n. 35818/2021, Falaschi, Rv.
663072-01 tale domanda attiene a controversia a tutela dell'essenza del diritto all'uso di un bene comune e della libertà di esercizio di tale uso e, pertanto, non annoverabile tra quelle relative “alla misura e modalità di uso dei servizi di condominio di case”, devolute alla competenza del giudice di pace dall'art. 7, comma 3, n. 2), c.p.c. e pertanto essa appartiene alla competenza del tribunale.
1.3. Le controversie di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Molteplici sono le pronunce con cui la Corte di cassazione ha ulteriormente chiarito l’estensione della competenza per materia di tali sezioni individuata dal legislatore nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai “diritti inerenti” di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012.
Si è così precisato che l’uso della preposizione disgiuntiva “o” che precede il riferimento alle controversie relative “ai diritti inerenti” di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 si riferisce sia ai diritti derivanti dai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali, sia a quelli nascenti da ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, sicché nell’ipotesi in cui il credito per il corrispettivo della cessione di una partecipazione sociale sia stato ceduto dal creditore ad un terzo, la controversia da costui proposta per l'adempimento contro il debitore ceduto soggiace alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa (Sez. 6-3, n. 24992/2021, Cricenti, Rv. 662437-01).
Inoltre, Sez. 6-2, n. 20365/2021, Dongiacomo, Rv. 662243-01 ha affermato che l’art. 3, comma 2, lett. b del citato d.lgs. n. 168 del 2003 si riferisce anche ai diritti afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa. In applicazione del principio, la S.C.
ha ritenuto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento di parte del prezzo di cessione della quota di partecipazioni sociali,
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fosse di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, in quanto afferente anche a diritti sociali, posto che le parti avevano condizionato il potere di vendita delle quote sociali, di modifica statutaria e di delibera dell'aumento del capitale sociale, all'integrale pagamento del prezzo della cessione (in senso conforme si era già espressa Sez. 6-3, n. 21910/2014, Frasca, Rv. 632987-01).
Spettano alla competenza della sezione specializzata anche le controversie in materia somme pretese dalla cooperativa nei confronti del socio a titolo di contribuzione per sostenere i costi di gestione dell’ente. Infatti – come statuito da Sez. 6-1, n. 12949/2021, Marulli, Rv. 661445-01) - il socio di una cooperativa edilizia è parte di un duplice rapporto, l'uno di carattere associativo, e l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio tra il pagamento degli oneri per la sua realizzazione e l'assegnazione dell'alloggio; per le somme pretese dalla cooperativa a titolo di contribuzione per sostenere i costi di gestione dell'ente, l'obbligo dei soci non si connette al rapporto di scambio, bensì a quello associativo in cui trova fonte, sicché, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a, del d.lgs.
n. 168 del 2003, la competenza sulle relative controversie spetta alla sezione specializzata in materia di imprese del tribunale.
Sez. 6-1, n. 06523/2021, Terrusi, Rv. 660922-01 ha altresì affermato che la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'Abi, contenente disposizioni contrastanti con l'art.
2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata.
Non appartiene, invece, alla competenza della sezione specializzata, ma alla sezione ordinaria, la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno derivato dalla diffusione non autorizzata dell’altrui immagine allorché il diritto leso non sia costituito né dall'immagine in sé, né dalla possibilità di trarre un utile economico dal suo sfruttamento, bensì alla riservatezza del soggetto interessato, dal momento che in tal caso non viene in rilievo una controversia concernente la proprietà intellettuale (Sez. 1, n. 36754/2021, Vella, Rv. 663287-01).
A tale conclusione la Corte è pervenuta in continuità con la giurisprudenza che esclude la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nel caso di richiesta risarcitoria riconducibile alla concorrenza sleale cd. pura, nella quale cioè non possa ravvisarsi un’interferenza – neppure indiretta – con l’esercizio di diritti di proprietà industriale o del diritto d’autore, in quanto la
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prospettazione della parte è rivolta a contestare non già la pacifica appartenenza dell’opera, ma esclusivamente il suo utilizzo.
1.4. Le controversie di competenza del tribunale per i minorenni.
Nel corso dell’anno la S.C. ha ribadito che l'art. 38 disp. att. c.c., comma 1 (come modificato dalla l. n. 219 del 2012, art. 3, comma 1, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 1 gennaio 2013) dev'essere interpretato nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.p.c., la competenza è attribuita al tribunale per i minorenni, a meno che non sia pendente un giudizio di separazione o di divorzio o un giudizio di cui all'art. 316 c.c. Pertanto, ove le azioni volte ad ottenere la pronuncia dei predetti provvedimenti siano proposte successivamente a queste ultime domande, o anche congiuntamente, la relativa competenza spetta, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello. Tale competenza, avente carattere derogatorio rispetto a quella spettante in via ordinaria al giudice minorile, trova giustificazione nella connessione oggettiva e soggettiva esistente tra le predette domande, che determina l'attrazione di quelle relative ai provvedimenti ablativi e limitativi alla competenza del giudice investito della controversia inerente alla crisi del nucleo familiare, in tal modo soddisfacendosi l'esigenza di concentrazione delle tutele, volta ad evitare che in riferimento ad un'identica situazione conflittuale possano essere aditi organi giudiziali diversi ed assunte decisioni contrastanti ed incompatibili, e scoraggiandosi anche un'eventuale utilizzazione a fini dilatori o di disturbo delle azioni previste a tutela degl'interessi dei figli minori.
Per effetto di tale ripartizione, la competenza in ordine ai provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale resta disciplinata dal criterio della prevenzione, nel senso che al tribunale per i minorenni restano attribuiti i soli procedimenti promossi senza che sia pendente un giudizio di separazione o divorzio o ex art. 316 c.c. o anteriormente alla proposizione della relativa domanda (la quale, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., non può comportarne la sottrazione al giudice competente), mentre, laddove il giudizio concernente la crisi familiare sia stato promosso anteriormente o contestualmente, la competenza resta unitariamente attribuita al giudice cui spetta la cognizione della domanda di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. (Sez. 6-1, n. 03490/2021, Iofrida, Rv.
660582-01; Sez. 1, n. 16569/2021, Tricomi L. Rv. 661813-02).
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Si è pertanto precisato che la proposizione, ex art. 316 c.c., avanti al tribunale ordinario da parte di uno dei genitori di una domanda per l'affidamento esclusivo di un minore, ai sensi degli artt. 337 quater e 316 bis c.c., nella pendenza avanti al tribunale per i minorenni di un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'altro genitore, pur escludendo l'attrazione al tribunale ordinario del procedimento de potestate, in quanto anteriormente instaurato, non determina l'attrazione della competenza sul procedimento per l'affidamento del figlio al tribunale minorile, senza che rilevi la circostanza che, nella specie, l'oggetto della domanda, proposta ai sensi dell'art. 316 c.c., sia costituito unicamente dall'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, poiché il carattere tassativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una vis attractiva in favore dello stesso, impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al tribunale ordinario resti attribuito alla sua competenza, ferma restando la necessità di tener conto nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole delle determinazioni assunte dal giudice specializzato (Sez. 6-1, n. 16340/2021, Mercolino, Rv. 661507-01).
1.5. Le controversie di competenza della Corte d’Appello.
Per quanto concerne la competenza per materia attribuita alla Corte d’Appello in unico grado, merita innanzitutto segnalare che Sez. U, n.
20691/2021, Lamorgese, Rv. 661853-01 hanno affermato che in tema di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute al giudice ordinario e alla Corte di appello, in unico grado, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, data la natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene, globalmente inteso dal legislatore come un "unicum" non scomponibile nelle diverse voci, con la conseguenza che l'attribuzione di una somma forfettariamente determinata a titolo risarcitorio (pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del comma 3 dell'art. 42 bis cit.) si riferisce unicamente ad uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato senza titolo dall'amministrazione) rilevanti per la determinazione dell'indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente titolo ora a un «indennizzo»
(quando agisce per il pregiudizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente alla perdita della proprietà del bene), ora a un «risarcimento» di un danno scaturito da un comportamento originariamente contra ius dell'amministrazione.
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In materia di imposizione di servitù nel corso della procedura espropriativa Sez. 6-1, n. 03891/2021, Mercolino, Rv. 660740-01 ha affermato che l’applicabilità del procedimento previsto dall'art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001 non dipende dalla circostanza che la realizzazione dell'opera pubblica comporti l'ablazione del diritto di proprietà sul fondo, anziché l'imposizione di un vincolo suscettibile di menomare le facoltà di godimento e disposizione del proprietario, bensì dal coinvolgimento di quest'ultimo nel procedimento espropriativo, reso possibile dalla diretta incidenza del vincolo sul bene che, consentendo d'identificare immediatamente l'avente diritto all'indennità, impone all'espropriante di procedere alla determinazione della stessa in via provvisoria, dando in tal modo l'avvio al subprocedimento disciplinato dagli artt. 20 e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001, ed è proprio la previsione di una precedente fase amministrativa di liquidazione a giustificare l'assoggettamento della domanda giudiziale di determinazione dell'indennità alla disciplina speciale dettata dall'art.
54 del d.P.R. n. 327 del 2001 e dall'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, imperniata sull'attribuzione della competenza alla corte d'appello in unico grado e sull'applicabilità del rito sommario di cognizione.