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La bonifica dei siti inquinat

IL SISTEMA SANZIONATORIO

5. La bonifica dei siti inquinat

L’articolo 257 del D.Lgs. 152/2006, sanziona penalmente due diverse fattispecie; ovvero, l’omessa bonifica del sito inquinato, con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro; e la mancata comunicazione dell’episodio inquinante alle autorità competenti secondo le modalità previste dall’art. 24238, con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o

con l’ammenda da 1.000 a 26.000 euro. In entrambi i casi il destinatario della sanzione è il soggetto che provoca l’inquinamento39.

L’introduzione al primo comma della clausola di riserva “salvo che il fatto non costituisca reato più grave” , ad opera della L. 68/2015, a differenza di quanto previsto dall’art. 452-terdecies del codice penale (omessa bonifica), consente l’utilizzo della sanzione prevista dall’articolo in commento, solo nel caso di superamento delle soglie di rischio che non hanno raggiunto gli estremi

37 O.Busi, Codice dei rifiuti commentato, op. cit., p. 593.

38 Art. 242 del D.Lgs. 152/2006, in tema di “procedure operative ed amministrative”.

39 S. R. Masera, Obblighi di bonifica e rimozione dei rifiuti del proprietario “consapevole”, in Urbanistica e appalti,

dell’inquinamento, ossia si applica nel caso in cui non sia stata provocata una compromissione oppure un deterioramento significativo e misurabile dei beni elencati nell’art. 452-bis del codice penale (acqua, aria, suolo, sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora e fauna)40.

Il reato è di tipo omissivo in quanto l’omissione si realizza nel momento in cui vengono violati gli obblighi contenuti nelle procedure di cui art. 24241;

40 O.Busi, Codice dei rifiuti commentato, op.cit., p. 595.

41 L’art. 242 prevede che entro ventiquattro ore dall’evento o dall’individuazione di una contaminazione

storica, il responsabile dell’inquinamento debba mettere in opera le misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, dandone apposita comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione e al Prefetto, che sarà il tramite per inoltrare la notizia al Ministero dell’Ambiente. Attuate le necessarie prime misure di prevenzione, il responsabile svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune e alla Provincia competenti per territorio entro 48 ore dalla comunicazione. In tal caso, quindi, attraverso l’autocertificazione, si conclude il procedimento di ripristino ambientale senza di fatto giungere all’effettiva bonifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell’autorità competente da effettuarsi nei successivi 15 giorni. Qualora, invece, l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle CSC, anche per un solo parametro, il responsabile dell’inquinamento ne deve dare immediata notizia al Comune e alle Province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate e, nei successivi 30 giorni, dovrà presentare alle predette amministrazioni, nonché alla Regione territorialmente competente, il piano di caratterizzazione. Entro i 30 giorni successivi la Regione (o la P.A. da questa delegata), convoca tutte le amministrazioni interessate in conferenza di servizi e procede all’autorizzazione del piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio (che consiste in un puro calcolo probabilistico della frequenza di un evento, sulla base scientifica delle analisi precedentemente effettuate), per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) della quale, entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile dovrà presentare alla Regione i risultati. La Conferenza di servizi convocata dalla Regione, a seguito dell’istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, approva il documento di analisi di rischio. Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la Conferenza di servizi, con l’approvazione del documento dell’analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento, prevedendo eventualmente l’obbligo a carico del responsabile dello svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell’analisi di rischio e all’attuale destinazione d’uso del sito. Se, invece, al contrario si dimostra che le concentrazioni contaminanti sono superiori alle CSR il soggetto responsabile deve sottoporre alla Regione, nei successivi sei mesi, per l’approvazione il documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Sul punto, S. Maglia,

inoltre, ha carattere permanente, in quanto la consumazione del reato dura fino a quando non viene meno il danno ambientale42.

Si prevede, poi, che la sentenza di condanna per tali contravvenzioni (anche nell’ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti), possa subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L’avvenuta bonifica costituisce una condizione di non punibilità per le contravvenzioni contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento della soglia di rischio43.

6. Violazione degli obblighi informativi e di comunicazione, e il sistema