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LA GESTIONE DEL SETTORE DEI RIFIUT

1. Le competenze in materia di gestione dei rifiut

1.1. Il ruolo dello Stato

Le competenze in materia di gestione dei rifiuti attribuite allo Stato, pur vaste e rilevanti, sarebbero, secondo parte della dottrina4, in contrasto con

l’art. 117 della Costituzione, in quanto invasive delle competenze regionali; in particolare, per ciò che riguarda la definizione dei criteri generali in materia dei piani regionali per la gestione dei rifiuti, i criteri di raccolta differenziata e l’individuazione delle aree in cui possono essere localizzati gli impianti di smaltimento.

Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 249 del 24 luglio 2009, che ha riconosciuto la legittimità, sotto il profilo del riparto di competenze, delle disposizioni in commento in quanto ‘‘i limiti che incontrano le Regioni nell’esercizio di queste competenze si ricavano dal principio in base al quale in materia ambientale lo Stato gode di una potestà esclusiva “ripartita”. Ciò significa che lo Stato può intervenire a disciplinare la materia anche in dettaglio laddove ciò sia necessario per questioni di unitarietà, residuando quindi alle Regioni una potestà legislativa diretta solo in casi in cui non vi siano esigenze che richiedano l’imposizione alle Regioni da parte dello Stato di standard minimi inderogabili’’.

In base all’articolo 195 del D.Lgs. 152/2006, le principali competenze dello Stato riguardano le funzioni di indirizzo, di coordinamento, di

4 V. Dell’Anno, Osservazioni sulla costituzionalità del decreto legislativo n. 152/2006, di riordino della materia

definizione di criteri e metodologie per la gestione integrata dei rifiuti5.

Allo Stato spetta, inoltre, sempre sentita la Conferenza Stato-Regioni, la definizione delle iniziative e delle azioni6, anche economiche7, per favorire

il recupero8 e il riciclaggio9 di rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei

materiali recuperati dai rifiuti10 ed il loro impiego da parte delle pubbliche

amministrazioni e dei soggetti economici11.

Spetta, infine, allo Stato la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione

5 Questo deve essere fatto attraverso la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il

recupero e l’ottimizzazione dei flussi di rifiuti, per l’organizzazione e l’attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e per l’individuazione delle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

6 Fra queste vi possono rientrare strumenti persuasivi, di tipo sociale, informativi, accordi volontari;

che, modificando processi di produzione o modalità di consumo, minimizzano i consumi o la generazione di scarti.

7 Strumenti economici possono essere tasse, incentivi e tariffe, che, modificando la gerarchia delle

convenienze, determinano direttamente o indirettamente una riduzione della produzione dei rifiuti.

8 L’art. 183, lett. t), D.Lgs. 152/2006, definisce il ‘recupero’ come “qualsiasi operazione il cui principale

risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale”. L’allegato C, della parte quarta del suddetto D.Lgs., individua poi, in un

elenco non esaustivo, le principali operazioni di recupero “R1: Utilizzazione principale come combustibile

o come altro mezzo per produrre energia; R2: Rigenerazione/recupero di solventi; R3: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche); R4: Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici; R5: Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche; R6: Rigenerazione degli acidi o delle basi; R7: Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti; R8: Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; R9: Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; R10: Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia; R11: Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10; R12: Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11; R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”.

9 L’art. 183, lett. u), D.Lgs. 152/2006, definisce il ‘riciclaggio’ come “qualsiasi operazione di recupero

attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”.

10 Le operazioni di recupero si distinguono dal sottoprodotto in quanto, nel caso di questi ultimi,

l’oggetto del trattamento non è un rifiuto, ma un residuo di produzione dotato delle caratteristiche di cui all’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, mentre nel caso delle prime è un rifiuto che dovrà perdere tale natura divenendo altro. Inoltre, le operazioni compatibili con il riutilizzo del sottoprodotto, sono quelle minime tali da non mutare l’identità dell’oggetto o sostanza; mentre le operazioni caratterizzanti il recupero del rifiuto potranno essere sia operazioni di trasformazione merceologica del rifiuto, sia di minima incidenza sulle caratteristiche dello stesso (controllo, pulizia e smontaggio).

dei piani regionali, ancora una volta d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e delle linee guida per la individuazione degli ATO12.

Tutte le funzioni di competenza statale, in genere, sono proposte dal Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute, e dell’interno, sentite la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 281/199713, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano. Viceversa, per quanto riguarda le norme regolamentari e tecniche, queste sono adottate dal Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell’interno14.