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Le responsabilità della gestione

Tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nell’utilizzo, nella distribuzione e nel consumo di beni devono cooperare per una corretta gestione dei rifiuti, in base ai principi di cooperazione e responsabilizzazione e nel rispetto del principio del “chi inquina paga’’.

Al di fuori dei casi di esclusione della responsabilità, il produttore iniziale91 o altro detentore92 conserva dunque la responsabilità per l’intera

catena del trattamento dei rifiuti, quindi anche quando questi trasferiscano i rifiuti per il trattamento preliminare ad un soggetto terzo autorizzato. Infatti, in tali casi, sul produttore iniziale o su altro detentore permane l’obbligo di controllare che i predetti soggetti siano in possesso delle autorizzazioni previste dall’art. 208 all’art. 213 del D.Lgs. 152/2006; in caso contrario, il

91 Art. 183, comma 1, lett. F), D.Lgs. 152/2006, “produttore di rifiuti”: “il soggetto la cui attività produce

rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”.

92 Art. 183, comma 1, lett. F), D.Lgs. 152/2006, “detentore”: “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o

produttore risponderà del reato di gestione illecita di rifiuti in concorso con il terzo.

Quindi, il sistema previsto dal legislatore si fonda sul controllo reciproco svolto dai vari soggetti che a vario titolo partecipano alle fasi di gestione dei rifiuti93.

Questo è stato confermato anche dalla Giurisprudenza, in particolare con la sentenza Cass. pen., sez. III, sent. n. 13025 del 20 marzo 2014, in base alla quale il produttore iniziale dei rifiuti che li consegna ad un altro soggetto chiamato ad effettuarne, anche in parte, il trattamento, conserva la responsabilità per l’intera catena delle fasi produttive, anche nel caso in cui i rifiuti siano stati trasferiti per il solo trattamento preliminare. Quindi, colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi siano autorizzati allo svolgimento di tali attività, con la conseguenza che l’inosservanza di tale regola è idonea a configurare il reato di illecita gestione dei rifiuti in concorso con coloro che li abbiano ricevuti.

Il comma 1-bis dell’art. 188 del D.Lgs. 152/2006, introdotto dall’art. 30 della Legge n. 221/2015, fissa poi un obbligo per i produttori iniziali o per i detentori dei rifiuti di rame o metalli ferrosi e non ferrosi, che non prevedono direttamente al loro trattamento, a consegnare unicamente i suddetti rifiuti a determinati soggetti, in particolare: ad imprese autorizzate alle attività di

trasporto e raccolta di rifiuti; ad imprese che svolgono attività di commercio o intermediazione senza detenzione dei rifiuti; ad enti o imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti94; ad imprese autorizzate

che effettuano il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Dal mancato rispetto di ciò consegue l’inosservanza di una regola di cautela imprenditoriale che si configura come una responsabilità per il reato di illecita gestione dei rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti.

Si prevedono poi, nell’art. 188, delle eccezioni alla normativa base, stabilendo che qualora il produttore iniziale o il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la responsabilità di ciascuno di questi soggetti viene limitata alla rispettiva sfera di competenza, anche se tale limitazione non opera nel caso di concorso di persone nel fatto illecito e per quanto previsto dal regolamento CE n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti.

Sempre con riferimento alle limitazioni della responsabilità, i soggetti che non aderiscono al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ma raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, non sono responsabili nel caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione; o a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario previsto all’art.

19395 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla

data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.

I costi per la gestione dei rifiuti gravano sul produttore iniziale, sui detentori del momento o sui precedenti detentori.

5. Il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI): cenni L’art. 16, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 205/2010 ha introdotto l’articolo 188-bis, istituendo un sistema informatizzato per controllare la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)96, con il quale il legislatore va a sostituire tutta la

documentazione ambientale cartacea che consentiva il controllo delle varie fasi della gestione dei rifiuti basata sul registro di carico e scarico, sul formulario di identificazione del rifiuto e sul Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

Tale sistema ha subito numerose proroghe in merito alla sua partenza operativa (attualmente prevista per il 31 dicembre 2018). Si avrà quindi fino al 31 dicembre 2018 l’operatività del c.d. “sistema del doppio binario” introdotto dall’ art. 11, comma 3-bis della L. 125/2013, in base al quale i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI dovranno continuare ad effettuare le

95 Art. 193, comma 1, D.Lgs 152/2005: “Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti

non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario”.

registrazioni di carico e scarico dei rifiuti, sia sul registro cartaceo che sul portale SISTRI, così come dovranno continuare l’utilizzo in parallelo del formulario di identificazione dei rifiuti e della scheda movimentazione SISTRI, laddove obbligatoria97.

Inoltre, il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all’autorità di controllo in qualsiasi momento questa ne faccia richiesta e conservati in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla data di registrazione98.

97 D. Rottgen, Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), in F. Giampietro (a cura di), La

nuova disciplina dei rifiuti, Milano, Kluwer, 2011, p. 101 ss.

CAPITOLO II