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Le competenze degli enti locali: Province e Comun

LA GESTIONE DEL SETTORE DEI RIFIUT

1. Le competenze in materia di gestione dei rifiut

1.3. Le competenze degli enti locali: Province e Comun

L’articolo 197 del D.Lgs 152/2006 in attuazione del D.Lgs. 267/200022,

art. 19, attribuisce alle Province competenze di programmazione e organizzazione delle attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti a livello provinciale; funzioni di individuazione delle zone idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti; nonché funzioni di controllo periodico sulle attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti.

Rispetto alla precedente formulazione in tema di controlli, in virtù delle novità introdotte dall’art. 19 del D.Lgs. 267/2000, oggi le Province sono incaricate di effettuare controlli periodici sugli Enti e sulle imprese che producono rifiuti pericolosi e nei confronti di quelle che raccolgono e

trasportano rifiuti. Il tutto, autorizzando gli addetti al controllo ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all’interno degli stabilimenti o impianti che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti, senza che ad essi possa essere opposto il segreto industriale.

Le Province nello svolgimento delle loro competenze possono peraltro avvalersi, mediante convenzioni, del supporto di organismi pubblici dotati di specifiche esperienze e competenze tecniche in materia (fra cui l’ARPA).

Quanto invece, al ruolo dei Comuni, l’articolo 198 del D.Lgs. 152/2006, prevede anzitutto che questi concorrano, nell’ambito delle attività svolte a livello di ambito territoriale ottimale23 e con le modalità ivi previste,

alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, mediante la predisposizione di appositi regolamenti. Questi, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità (ed in coerenza con i piani d’ambito), devono così stabilire le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria24 in

23 Si prevede al comma 6, art. 200 del D.Lgs. 152/2006 la facoltà per i singoli comuni di richiedere,

entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di delimitazione degli ATO e sulla base di motivate e documentate ragioni, l’assegnazione ad un diverso ambito territoriale, comunque limitrofo a quello individuato dalla regione.

24 Si veda ad esempio il Regolamento per la tutela igienico-sanitaria del servizio per lo smaltimento dei rifiuti del

Comune di Pontedera, su amministrazionetrasparente.comune.pontedera.pi.it nel quale si prevede (in via

esemplificativa): “Art. 2 - Tutto il personale addetto al servizio, sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta

e trasporto, nonché a qualsiasi altra operazione relativa allo smaltimento dei rifiuti: Almeno una volta all’anno dovrà essere sottoposto ai controlli sanitari che la particolare natura del servizio suggerisce. Per lo scopo, entro il mese di gennaio di ogni anno, l’ufficio personale del Comune comunicherà, all’Unità Sanitaria Locale, l’elenco delle persone addette al servizio e prenderà gli opportuni accordi affinché, tenute presenti le esigenze di servizio, le stesse vengano sottoposte alle visite ed esami ritenuti necessari dall’autorità sanitaria; Dovrà essere dotato: di guanti speciali al fine di evitare qualsiasi contatto diretto con i rifiuti; di ogni altro indumento ritenuto utile per la tutela igienico-sanitaria della persona; di mantello o altro indumento appropriato per il riparo dalla pioggia. Art.3 - È fatto obbligo, a tutto il personale dipendente addetto al servizio, di provvedere giornalmente alla disinfezione e disinfestazione: di tutti i mezzi di trasporto dei rifiuti; di tutte le attrezzature, compresi gli eventuali contenitori dei rifiuti; dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature”.

tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani al fine di promuovere il recupero degli stessi; nonché quelle necessarie a ottimizzare le forme di raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio25 e le norme atte a garantire un adeguata gestione

dei rifiuti pericolosi26.

Inoltre, si prevede che, fino a quando il soggetto aggiudicatario della gestione del servizio nel perimetro dell’ATO, (ai sensi dell’art. 20227 del

D.Lgs. 152/2006), non inizierà la propria attività, i Comuni continuino la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme e nei limiti di cui all’art. 113, comma 5, del D.Lgs. 267/200028.

25 L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio deve basarsi sui seguenti principi

generali: incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima; riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero; applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi o azioni analoghe. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici (ad esempio prevedendo un servizio di raccolta differenziata per plastica, vetro, metalli, carta e residui organici).

26 Predisponendo ad esempio appositi contenitori per lo smaltimento di pile e farmaci, il cui

svuotamento è obbligatorio almeno una volta al mese.

27 L’art. 202 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che: “L’autorità d’ambito aggiudica il servizio di gestione integrata

dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalla disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali”. A seguito della sentenza della Corte costituzionale

199/2012, essendo direttamente applicabile la disciplina comunitaria per quanto riguarda le modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, le modalità ordinarie di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, sono rappresentate, non solo dall’affidamento del servizio ad un soggetto terzo mediante gara con procedura ad evidenza pubblica, ma anche dalla possibilità, di affidamento diretto del servizio, ad un soggetto che possegga i requisiti prescritti per l’in-house

providing (capitale pubblico, controllo analogo, prevalenza dell’attività in favore degli Enti affidanti);

possibilità che quindi non costituisce più un’ipotesi di deroga rispetto alla disciplina ordinaria, divenendo quindi un modello di gestione ordinario e su cui si rinvia al par. 2.4.

28 Comma 5, art. 113 TUEL, ‘Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica’ -

“L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio: a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con

Infine, l’articolo 238 del D.Lgs. 152/2006, abrogando l’art. 49 del D.Lgs. 22/1997, istituisce la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani29,

commisurandola alla quantità e alla qualità dei rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte ed in virtù del principio del “chi inquina paga30”. Questa agisce dunque quale corrispettivo per lo svolgimento del

servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, spettando ai Comuni l’applicazione e la riscossione della stessa, in base ai criteri fissati dal regolamento di competenza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive31.