IL SISTEMA SANZIONATORIO
6. Violazione degli obblighi informativi e di comunicazione, e il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
La legge di bilancio del 2018 (L. 205/2018) ha prorogato, a fine 2018, la definitiva entrata in operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Si avrà quindi fino al 31 dicembre 2018 la vigenza del c.d. “doppio binario”, introdotto dall’art. 11, comma 3-bis, della L. 125/2013 che ha convertito il D.L. 101/2013, determinando così l’applicazione degli adempimenti e degli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del SISTRI, e previsti all’art. 258 del D.Lgs. 152/200644.
42 Cass. pen., sez. III, sent. 9214/2013.
43 S. Beltrame, Gestione dei rifiuti e sistema sanzionatorio, op. cit., p. 373 ss.
44 I soggetti obbligati ad aderire al SISTRI dovranno, pertanto, continuare ad effettuare le registrazioni
Il primo comma dell’art. 258, prevede che coloro che non aderiscano al sistema SISTRI, (ed omettono di tenere o tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico), siano puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro.
Nel secondo comma si prevede che, nei confronti dei produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa, e che non adempiono all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 euro.
Il legislatore ha, poi, previsto sanzioni ridotte per imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti. Tuttavia, nelle ipotesi precedenti, se i dati contenuti nei registri di carico e scarico sono formalmente incompleti o inesatti, ma i dati riportati nella comunicazione al Catasto, relativi ai registri in esame e ai formulari di identificazione dei rifiuti trasportati, consentono di ricostruire le informazioni dovute, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ridotta da 260 a 1550 euro45.
Per quanto riguarda il trasporto di rifiuti pericolosi, il D.Lgs. 205/2010 ha previsto l’obbligatoria iscrizione al SISTRI, con applicazione delle relative sanzioni, penali ed amministrative, di cui al nuovo articolo 260-bis. Si ha, quindi, l’applicabilità del quarto comma dell’art. 258, solo nei confronti delle imprese
continuare l’utilizzo in parallelo del formulario di identificazione dei rifiuti e della scheda movimentazione SISTRI, laddove obbligatoria.
45 R. Losengo, Formulari incompleti o inesatti: il fatto non è previsto dalla legge come reato, in Rivista giuridica
che raccolgono e trasportano rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, e che non aderiscono, volontariamente, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ed effettuano il trasporto degli stessi senza formulari di identificazione o con tale documentazione contenente dati incompleti o inesatti46.
L’articolo 260-bis, riguardo al trasporto di rifiuti pericolosi, prevede poi il reato di cui all’articolo 483 del codice penale47, in caso di trasporto di rifiuti
pericolosi in mancanza della copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione e, ove necessario, sulla base della normativa vigente, della copia del certificato analitico che identifichi le caratteristiche dei rifiuti (articolo 260- bis, comma 7) e una sanzione amministrativa, in ogni caso di fornitura al SISTRI di informazioni incomplete, o inesatte48.
Tuttavia, tali sanzioni, non sono di immediata applicazione, ma sono collegate alla piena operatività del sistema SISTRI, secondo il regime transitorio introdotto con l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 121/2011, (che ha modificato l’art. 39 del D.Lgs. 205/2010, introducendo i commi 2-bis e 2-ter riguardanti l’ambito di efficacia temporale dell’art. 258) secondo cui: “i soggetti di cui all’art. 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. 152/2006, fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del SISTRI, che non adempiono alle prescrizioni contenute nell’art. 28 del D.M. 52/2011,
46 C. Riva, Diritto penale dell’ambiente, op. cit., p. 150 ss.
47 Art. 483 codice penale; rubricato “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, stabilisce che
“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.
sono soggetti alle sanzioni penali previste dall’art. 258 del D.Lgs. 152/2006, nella formulazione precedente all’entrata in vigore del presente decreto’’49.
L’articolo 11, comma 3-bis della L. 125/2013, che ha convertito il D.L. 101/2013, e che ha introdotto il c.d. “doppio binario”, è stato più volte prorogato (attualmente fino al 31 dicembre 2018). In particolare, si prevede che, “per garantire la tracciabilità dei rifiuti, continuano a valere i precedenti adempimenti e obblighi, contenuti negli art. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, con l’applicazione delle relative sanzioni nel caso di violazione di uno dei predetti adempimenti’’. Quindi, in questo periodo transitorio, i soggetti obbligati ad aderire al sistema SISTRI continueranno a compilare e conservare i registri di carico e scarico dei rifiuti e i formulari di loro identificazione50.
49 L’articolo 258, del D.Lgs. 152/2006 prima del correttivo del 2010, prevedeva: al comma 1, in tema di
Mud, una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro per “i soggetti di cui all’articolo 189,
comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto”, inoltre
“se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25
gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 euro a 160,00 euro”. Ai commi 2 e
3, in tema di registri, una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo diversificato a seconda dei casi, per “chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma
1”; al comma 4, nel caso di trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero per
l’indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti, la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300,00 euro, se trattasi di rifiuti non pericolosi e la pena di cui all’articolo 483 C.p. (reclusione fino a due anni) se trattasi di rifiuti pericolosi. Inoltre il comma 5 dell’articolo 258, come modificato dall’articolo 2, comma 42, del D. Lgs 16 gennaio 2008 n. 4, prevedeva “Se le indicazioni di cui ai commi 1 e
2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all’articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all’articolo 193”.
50 Sono obbligati ad aderire al SISTRI: Enti e imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di
rifiuti speciali pericolosi, ovvero coloro che come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi, mentre non rientrano nella previsione normativa i produttori di rifiuti urbani, ancorché pericolosi; Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, anche in tal caso con l’esclusione dei rifiuti urbani ancorché pericolosi; Enti o imprese che effettuano operazioni gestione (trattamento, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) di rifiuti pericolosi sia urbani che speciali; nuovi produttori di rifiuti, ovvero i soggetti che sottopongono i rifiuti speciali pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti speciali pericolosi diversi da quelli trattati (per natura o composizione); Enti e imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania. Sono, invece, esentati
Non si applicheranno così le sanzioni amministrative pecuniarie relative al SISTRI previste dal comma terzo al comma nono dell’art. 260-bis; mentre saranno operative, ma ridotte della metà, quelle contenute nei commi primo e secondo dell’art. 260-bis riguardanti, rispettivamente, l’omessa iscrizione e il mancato pagamento del contributo annuale per l’iscrizione al SISTRI.
Continua quindi ad applicarsi non soltanto il precedente regime sostanziale in tema di registri e formulari, ma anche quello sanzionatorio.
La Corte di Cassazione51 con riguardo alla validità dell’impianto
sanzionatorio contenuto nell’art. 258, ha stabilito che, l’art. 39, comma 2-bis, del D.Lgs. 205/2010, così come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 121/2011, ha natura di norma interpretativa e non innovativa, con la conseguenza che le sanzioni in esso contenute sono applicabili anche ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 121/2011.
Sempre il quarto comma dell’art. 258 prevede poi l’applicabilità dell’art. 483 del codice penale (oltre che nei confronti di colui che, nel predisporre un certificato di analisi dei rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti), per chi faccia uso di un certificato falso durante il trasporto, a prescindere dalla pericolosità dei rifiuti.
dall’iscrizione obbligatori al SISTRI, ma comunque tenuti agli adempimenti legati al sistema “cartaceo” di tracciabilità (modello unico di dichiarazione ambientale, formulario d'identificazione rifiuto e registro di carico e scarico), ferma stante la loro facoltà di aderirvi volontariamente: Enti e imprese fino a dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti non pericolosi; trasportatori professionali di rifiuti speciali non pericolosi; trasportatori di rifiuti urbani; Enti o imprese che effettuano operazioni di gestione (trattamento, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) di rifiuti urbani o speciali non pericolosi; nuovi produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di trattamento di rifiuti non pericolosi.
Tale certificato si distingue dal formulario di identificazione del rifiuto in ragione del fatto che risponde all’esigenza di certezza pubblica ed è emesso da un soggetto qualificato e abilitato all’esercizio di una specifica professione, che comporta l’esternazione di dati concernenti la natura, la composizione e le caratteristiche dei rifiuti52.
L’articolo 260-bis contiene, invece, l’apparato sanzionatorio connesso all’applicazione dei nuovi adempimenti previsti dal sistema SISTRI, che sarà operativo dal 31 Dicembre 2018. Occorre ricordare a riguardo, che l’articolo 260-bis, comma 9-bis, con riferimento esclusivo al SISTRI, ha introdotto l’istituto del cumulo giuridico: pertanto, chi con un’azione o un’omissione, viola diverse disposizioni dell’articolo 260-bis (oppure commette più violazioni della stessa disposizione), non subisce la somma delle sanzioni previste per ogni singola violazione (cumulo materiale, come avviene per tutte le altre sanzioni amministrative ambientali), bensì la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al doppio.
Lo stesso criterio si applica nella determinazione della sanzione con riferimento a chi, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni previste dall’articolo 260-bis.
Il comma 9-ter dell’articolo 260-bis, inoltre, sempre con riferimento al SISTRI, introduce l’istituto del ravvedimento operoso, con l’esclusione
dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 260-bis se, entro 30 giorni dalla commissione del fatto, il trasgressore adempie agli obblighi previsti dal SISTRI.
Infine, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della violazione, il trasgressore può definire la controversia pagando un quarto della sanzione prevista, previo adempimento degli obblighi violati, non dovendo subire, in ragione di tale definizione agevolata, l’irrogazione delle sanzioni accessorie.