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Gestione di discarica di rifiuti non autorizzata

IL SISTEMA SANZIONATORIO

3. L’attività di gestione dei rifiuti non autorizzata

3.1. Gestione di discarica di rifiuti non autorizzata

Il comma 3 dell’art. 256 sanziona la realizzazione e la gestione di una discarica abusiva, ovvero realizzata e gestita in assenza di autorizzazione. Il reato in esame si configura, quindi; o in presenza di un’organizzazione di persone e cose, diretta al funzionamento e alla gestione della discarica abusiva medesima; o nel caso di realizzazione della stessa22.

In questo secondo caso, vengono dunque messe in atto una serie di attività, (come previsto dalla sentenza Cass. pen., sez. III, sent. 36021/2012); ovvero “l’allestimento di un’area attraverso la predisposizione di opere a ciò occorrenti, quali la recinzione, lo spianamento del terreno, l’apertura di accessi e l’accumulo, in modo più o meno sistematico, dei rifiuti nell’area in cui sono versati, nonché il degrado, quantomeno tendenziale, dello stato dei luoghi a causa della presenza dei rifiuti in questione’’.

Nella definizione di “discarica abusiva” di rifiuti rientra poi anche l’ipotesi di un unico conferimento di ingenti quantità di rifiuti che faccia assumere alla zona interessata l’inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti, con conseguente trasformazione del territorio23. La giurisprudenza24 ha precisato

che il reato sussiste anche nel caso di utilizzazione di un’area diversa da quella cui si riferisce il provvedimento di autorizzazione, in quanto l’individuazione del

22 A. Siliberti, La natura del reato di discarica abusiva, in Cassazione penale, 2017, 11, p. 4157 ss. 23 Cass. pen., sez. III, sent. 22305/2011.

luogo di smaltimento dei rifiuti costituisce un elemento essenziale del provvedimento di autorizzazione, implicando una valutazione positiva, da parte dell’autorità competente, circa l’idoneità del sito.

In particolare, la nozione di discarica è quella di cui art. 2, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 36/2003 che la definisce come ‘’area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti al deposito temporaneo per più di un anno’’. Sono però esclusi dalla definizione in esame gli impianti nei quali i rifiuti sono scaricati per essere trasportati in diversi impianti di recupero, trattamento o smaltimento; così come l’attività di loro stoccaggio, in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni, ovvero in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno25.

La Cassazione26 ha inoltre sottolineato la differenza tra smaltimento e

discarica, per cui nel primo caso i rifiuti vengono sfruttati a scopo di profitto, con modalità specifiche; mentre nella seconda quelli che non ricevano un ulteriore trattamento, vengono abbandonati mediante deposito e ammasso. La differenziazione con l’attività di abbandono è stata, invece, individuata27, nel

carattere occasionale di quest’ultimo, rispetto alla natura abituale e organizzata della discarica28.

25 C. Riva, Diritto penale dell’ambiente, op. cit., p. 137 ss. 26 Cass. pen., sez. III, sent. 957/2004.

27 Cass. pen., sez. III, sent. 25463/2004.

Peraltro, reati di realizzazione e gestione di una discarica abusiva hanno natura di reati permanenti, in quanto l’attività di realizzazione di una discarica permane sino a che dura l’attività di predisposizione e allestimento dell’area adibita allo scopo, mentre la gestione della discarica permane sino a quando avviene l’attività di conferimento e manipolazione dei rifiuti.

Non dà invece luogo alla configurabilità del reato di realizzazione o esercizio di una discarica abusiva “la mera consapevolezza da parte del proprietario di un fondo del fenomeno di abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi, senza che risulti accertato il concorso, a qualsiasi titolo, del predetto possessore del fondo con gli autori del fatto”29. Nel nostro sistema penale, infatti, una condotta omissiva può dar luogo

a responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi dell’articolo 40, secondo comma, del codice penale., e cioè quando il soggetto abbia un obbligo giuridico di impedire l’evento. E del resto, un comportamento meramente omissivo non è di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie del concorso nel fatto illecito altrui30.

Per configurare una responsabilità del proprietario, è necessario allora che vi sia almeno un comportamento colposo, e dunque una negligente condotta omissiva, specie in relazione alle dimensioni dell’area e alla tipologia di rifiuti depositati31.

29 Cass. pen., sez. III, sent. 32158/2002.

30 P. Fimiani, L’apparato sanzionatorio, in P. Ficco (a cura di), Gestire i rifiuti tra legge e tecnica, Milano, Edizioni

Ambiente, 2017, p. 387 ss.

Al reato concorrono anche coloro che conferiscono rifiuti nella discarica non autorizzata, qualora risulti che fossero a conoscenza della natura dell’attività, della mancanza di autorizzazione o, comunque, potendo acquisire tale consapevolezza utilizzando l’ordinaria diligenza32.

In caso di realizzazione o gestione di una discarica abusiva di rifiuti le pene previste sono l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro, mentre in caso di rifiuti pericolosi tali pene sono aumentate con l’arresto da uno a tre anni e l’ammenda da 5.200 a 52.000 euro. Si prevede, inoltre, l’obbligo della confisca dell’area adibita a discarica abusiva, esclusivamente quale conseguenza della sentenza di condanna o di patteggiamento, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi; obblighi che devono essere ottemperati prima dell’acquisizione definitiva dell’area al patrimonio pubblico. È, quindi, un’ipotesi di confisca obbligatoria, che va disposta anche nel caso in cui il sito sia stato oggetto di bonifica33. Tuttavia, la confisca è

possibile solo se il terzo proprietario dell’area su cui la discarica abusiva sia stata realizzata, sia compartecipe dell’illecito34.

In tal senso la responsabilità del proprietario a titolo di concorso si configura anche quando questi, pur non partecipando alla realizzazione o alla

32 Cass. Pen. sez., III, sent. 12159/2017.

33 O. Busi, Codice dei rifiuti commentato, op. cit., p. 584.

34 La mancata previsione della confisca nell’ipotesi in cui il terzo proprietario dell’area su cui la discarica

abusiva è stata realizzata non sia compartecipe dell’illecito, si collega al principio generale sancito dall’articolo 192 Codice ambientale che, in tema di abbandono dei rifiuti, prevede il coinvolgimento sotto il duplice profilo sia sanzionatorio che patrimoniale “obbligo di procedere alla rimozione, all’avvio a

recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi’’, non soltanto del responsabile

dell’illecito, ma anche del proprietario e/o titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

gestione della discarica abusiva, consenta l’utilizzo dell’area da parte di altri soggetti nella consapevolezza dell’attività illecita che vi si realizza.