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Un caso particolare: sequestro preventivo di quote societarie o dell’intera azienda

Capitolo 3. Il sequestro penale in rapporto alla confisca

3.4 Il sequestro preventivo

3.4.4 Un caso particolare: sequestro preventivo di quote societarie o dell’intera azienda

La giurisprudenza si è a lungo interrogata sulla possibilità di sottoporre a sequestro preventivo anche beni immateriali, come quote societarie o crediti o altri diritti, nonché sulla sequestrabilità a fini preventivi di un’intera azienda. Dato che il rapporto di pertinenzialità tra i beni posti sotto sequestro ed il loro possibile uso a fini illeciti è sostanzialmente soggetto alla discrezionalità del giudice, non è chiaro fino a che punto sia da considerare ampio il concetto di “cose pertinenti al reato”. Come ricordato, è prevalente l’orientamento che propende per ritenere che tale concetto contenga al suo interno anche ciò che costituisce il “corpo del reato”, ma la giurisprudenza si è chiesta se anche i beni dematerializzati vi rientrassero o meno.

Una delle casistiche più interessanti in materia riguarda la possibilità di sequestro di quote/azioni societarie. La Cassazione ha stabilito che «oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi

bene[..]»256, con ciò tecnicamente concedendo il sequestro di quote. Nella sentenza “Gentilini”257 la

Corte ha ammesso il sequestro di quote societarie che costituiscano profitto del reato: «tali quote[…] sono certamente confiscabili», purché il profitto del reato sia inteso correttamente, senza sovrastimarlo, ossia «nei limiti dell’aumento del valore di scambio connesso all’incremento del

patrimonio sociale derivante dalla trasformazione del profitto prodotto dal reato»258 o in altre

parole, nella medesima sentenza, «nei limiti del loro valore economico derivato dall’incremento del patrimonio sociale, integrante, a sua volta, trasformazione dei proventi derivanti dall’attività delittuosa: solo in questa ipotesi può dirsi, invero, che le quote rappresentano prodotto o profitto del reato». A conferma della possibilità di sequestrare quote, inoltre, viene in supporto la normativa, che è stata oggetto di modifiche. In particolare, tra le disposizioni attuative del codice di procedura penale, l’art. 104, nella sua attuale formulazione, così come modificato dalla L. 15 Luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 9, lettera a), riporta: «il sequestro preventivo è eseguito: [….]

256 Cass. pen., Sez. VI, sent. 20 Giugno 2001, n. 29797. 257 Cass. pen., Sez. VI, sent. 21 Febbraio 1994 ric. “Gentilini”. 258 Ibidem

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d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l’annotazione nei libri sociali e con l’iscrizione nel registro delle imprese».

Pertanto, sono le stesse disposizioni di attuazione del c.p.p a prevedere espressamente tale possibilità. A ciò, come ulteriore conferma, va aggiunto quanto si evince dall’art. 2352 del Codice Civile, rubricato “pegno, sequestro e usufrutto di azioni”, che quindi espressamente ne parla, e da ultimo, per esplicito rinvio al 2352 c.c., quanto emerge dall’art 2471-bis c.c., che riporta: «La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro».

Una volta dissipati i dubbi circa la sua attuabilità, va riconosciuto che il sequestro di quote societarie costituisce un utile mezzo per attuare quella funzione di prevenzione attribuita e riconosciuta al sequestro preventivo; ed infatti, se ad essere illecita è l’intera attività imprenditoriale svolta, di cui le quote ne sono espressione del patrimonio, il sequestro può essere il mezzo per intervenire in via pur indiretta sui soci, che vengono privati dei diritti relativi a dette partecipazioni. Tali diritti, tra cui la partecipazione all’assemblea e il diritto di voto, vengono affidati al custode giudiziario259.

La problematica che ne consegue, e che permette di analizzare la seconda casistica di sequestro preventivo, si configura nei seguenti termini: se l’attività di impresa è di per sé legittima, (lo è sia l’oggetto sociale che l’attività svolta effettivamente), ma viene sfruttata da alcuni soci per finalità illecite, è configurabile o meno il sequestro penal-preventivo dell’intera azienda? Premesso che non vi sono dubbi in merito alla possibilità che il raggio d’azione del sequestro preventivo si estenda, fino a colpire l’intera azienda (lo prevede espressamente il già richiamato art. 104 disp. att. c.p.p. alla lettera c del primo comma)260, se ci si attiene ad alcune sentenze261 più risalenti parrebbe potersi

dire che il vincolo cautelare riguarda solo le quote/azioni degli autori dell’illecito. Altre pronunce, invece, paiono consentire il sequestro dell’intero complesso aziendale in presenza di indizi concreti che anche solo taluno dei beni viene utilizzato per perpetrare un reato, a prescindere dal fatto che l’azienda svolga attività lecita dal punto di vista imprenditoriale. Per dirimere la questione, occorre ripercorrere l’orientamento passato. Posto che non è mai consentito il sequestro delle società commerciali, in passato la giurisprudenza si era già espressa su questa tematica, e pur non essendoci univocità delle pronunce, il cardine su cui basarsi era la verifica del rapporto di pertinenzialità tra

259 Per approfondimenti circa il ruolo del custode giudiziario ed i diritti ad egli affidati si veda l’articolo di A. Capuano, “Il

sequestro penale preventivo ed il rapporto con le procedure concorsuali: il ruolo del custode-amministratore giudiziario”,

art. pubblicato sulla rivista “Diritto penale dell’impresa”, Febbraio 2013. 260 Vi si legge infatti che: «Il sequestro preventivo è eseguito:[…]

c) sui beni aziendali organizzati per l’esercizio di un’impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l’immissione in possesso dell’amministratore, con l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l’impresa».

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azienda e reato. Così, se in una prima decisione in un caso di azienda che aveva assunto manodopera priva del regolare permesso di soggiorno sul territorio italiano la Cassazione aveva consentito il sequestro preventivo del complesso di beni costituente l’azienda, «essendo l’imposizione del vincolo

funzionale ad impedire la prosecuzione dello sfruttamento di manodopera illegale»262, in una

seconda pronuncia su un’impresa che aveva anch’essa assunto lavoratori con permesso non regolare, la Corte aveva escluso il sequestro «dell’immobile, delle strutture e degli apparecchi costituenti l’azienda funzionante ed economicamente produttiva in ragione dell’occupazione non totalitaria o prevalente di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, in quanto tali beni non

sono in rapporto di pertinenzialità»263; mancava perciò una posizione condivisa.

La soluzione si è avuta con la sentenza 18603/2013 della Cassazione, riguardante un ricorso per cassazione dopo un ordinanza di sequestro d’azienda emesso dal tribunale di Firenze. Essa ripercorre proprio i due orientamenti sovra citati, richiamando quelle sentenze, ed evidenzia come quello che pare escludere la misura cautelare è motivato dal fatto che l’attività svolta con l’impiego di manodopera non regolare era parziale rispetto all’attività d’impresa complessiva. Con questa sentenza, inoltre, la questione della sequestrabilità d’azienda è stata affrontata da un altro punto di vista, non tanto focalizzandosi sulla sussistenza di pertinenzialità o sulla verifica del rispetto di una proporzionalità tra misura cautelare e sue finalità, quanto piuttosto ribadendo che di per sé l’azienda, intesa come bene produttivo, è sequestrabile. Nel caso in questione si tratta di un’azienda che ha violato le norme sulla sicurezza del lavoro e sulla prevenzione degli infortuni; la Cassazione ne ha stabilito il sequestro in presenza di indizi che facciano intendere come anche solo alcuni beni siano utilizzati per la consumazione del reato.

L’ordinanza di dissequestro per questa azienda era stata emessa dal Tribunale di Firenze e la Corte la ha dichiarata illegittima nella parte in cui «esclude in via di principio la suscettibilità dell’azienda a costituire oggetto di sequestro preventivo indipendentemente dall'indagine di merito riguardante il rapporto di pertinenzialità della misura rispetto al reato, ovvero l'eventuale proporzionalità di

detta misura cautelare rispetto alle esigenze cui è destinata»264. Quindi, concludendo, alla domanda

se l’azienda possa essere, almeno potenzialmente oggetto di sequestro preventivo nel suo

262 Cass. pen., Sez. I, sent. 3 Marzo 2009 n. 18550. 263 Cass. pen., Sez. I, sent. 6 Luglio 2007 n.34605.

264 Cass. pen., sent. 18603/2013, prec. richiamata: «la giurisprudenza di questa corte di legittimità ha costantemente

avuto modo di sottolineare come, in materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale può essere anche un'intera azienda, ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la consumazione del reato, a nulla rilevando la circostanza che l'azienda svolga anche normali attività imprenditoriali».

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complesso, occorre dare risposta affermativa, sebbene poi spetterà al giudice la valutazione caso per caso.

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