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Le interferenze tra le diverse fattispecie di sequestro penale (cenni)

Capitolo 3. Il sequestro penale in rapporto alla confisca

3.7 Le interferenze tra le diverse fattispecie di sequestro penale (cenni)

Le tipologie di sequestro penale analizzate, pur con finalità e requisiti diversi, si pongono in rapporto di contiguità, tant’è che è consentito convertire una forma di sequestro in un’altra. Tale possibilità

289 Parte della dottrina, pur concordando con il fatto che sia opportuno consentire un dissequestro almeno parziale per permettere di adempiere, pur dovendo l’indagato prestare garanzie ovvero dietro deposito di idonea cauzione, rileva come questi obblighi per ottenere il dissequestro comportino che «ulteriori problemi potrebbero sorgere proprio dalla

impossibilità, da parte del contribuente, di prestarla, nel caso in cui il patrimonio, ove ancora disponibile, sia comunque inidoneo ad offrire garanzie di sorta (es. per ottenere risorse dagli istituti di credito in vista della cauzione), dando vita ad un perverso intreccio di difficile risoluzione»; così M.L. Boggio, in art. prec. cit., p.784.

290 A consentirlo è l’art. 85 disp. att. c.p.p., 1°comma: «Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite

previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l'autorità giudiziaria, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso e imponendo una idonea cauzione a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito».

291 O. Mazza, già cit., p.1019, sostiene che «dal punto di vista operativo non dovrebbero porsi i problemi affrontati dai

primi commentatori in ordine alle garanzie a prestare per l’adempimento dell’obbligazione assunta. Le somme sono infatti sequestrate o addirittura confiscate: sarà, dunque, l’autorità giudiziaria a disporre il trasferimento diretto delle somme al Fisco senza farne riacquistare la materiale disponibilità all’imputato».

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non pone problemi di sorta se si tratta di sequestro probatorio da convertire in preventivo o viceversa, poiché, come precedentemente precisato in merito al corpo del reato, l’oggetto su cui può applicarsi una delle due fattispecie di sequestro è lo stesso. In realtà esiste una differenza tra i due istituti. L’art. 253 c.p.p., come anticipato, permette di operare sia sulle cose mediante le quali il reato viene commesso, che rappresentano l’oggetto materiale su cui si estrinseca la condotta illecita e che richiamano la nozione di instrumenta sceleris, sia sulle “cose sulle quali è stato commesso il reato”; emerge così una sottile discrepanza sull’oggetto sottoponibile ai due tipi di sequestro, che non coincide perfettamente. Infatti, il sequestro preventivo può operare solo con riferimento alle prime, ma non a quest’ultime. Ciò riguarda, in via indiretta, anche la confisca, proprio perché essa giustifica il sequestro preventivo e perché la confisca ex art. 240 c.p. non contempla la possibilità di agire sulle “cose sulle quali è stato commesso il reato”. Queste, infatti, hanno sicuramente valenza ai fini probatori e potranno ricadere sotto sequestro di cui all’art. 253 c.p.p., ma non sono necessariamente qualcosa che porta vantaggio economico all’autore del reato. Dunque, se la confisca non opera sulle cose sulle quali il reato è stato commesso, si comprende come ciò non possa valere per il sequestro preventivo. Altre forme speciali di confisca, a rigor del vero, ne prevedono l’ablazione, generando così dubbi per gli interpreti.

Ciò nonostante, a prescindere da quanto puntualizzato poc’anzi, il fatto che il sequestro preventivo sia collocato tra le misure cautelari reali, mentre quello probatorio sia collocato tra i mezzi di ricerca delle prove, non deve erroneamente far ritenere che tra le due fattispecie sussista totale indipendenza. A consentire la conversione è l’art. 262 c.p.p., il quale dispone da un lato che le cose sottoposte a sequestro probatorio possono essere restituite, anche prima della sentenza, all’avente diritto se sono venute meno le esigenze probatorie, dall’altro che «Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321». Né emergono dubbi sul passaggio da sequestro probatorio a conservativo, perché la legge lo consente: il comma 2 dell’art. 262 c.p.p. afferma: «Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316». Analogamente, il sequestro preventivo si può convertire in conservativo a mente del 4°comma dell’art. 323 c.p.p., che stabilisce: «La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316». Dunque, più che sulla questione del passaggio da una forma di sequestro ad

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un’altra, occorre chiedersi se sugli stessi beni possano o meno concorrere più forme di sequestro contemporaneamente. La giurisprudenza ammette che, in ragione delle diverse finalità perseguite, su un bene possano applicarsi più sequestri, se ricorrono congiuntamente i requisiti richiesti da ciascuna fattispecie. Così, uno stesso bene potrà essere sottoposto a sequestro probatorio e anche preventivo, dato che l’ambito oggettivo di applicazione è lo stesso. Potrà altresì essere applicato un sequestro preventivo ad un bene già sottoposto a sequestro conservativo, date le diverse finalità perseguite. Se le Sezioni Unite originariamente affermavano che «È ammissibile il sequestro preventivo di cosa già sottoposta a sequestro probatorio, purché sussista un pericolo concreto e attuale della cessazione del vincolo di indisponibilità impresso da quest’ultimo, che renda reale e non solo presunta la prospettiva della riconduzione del bene nella sfera di chi potrebbe servirsene in

contrasto con le esigenze protette dall’art. 321 c.p.p.»293, più di recente la Cassazione ha confermato

questa linea, precisando che è consentita una duplicazione dei sequestri già in fase di indagini preliminari: «È legittimo il sequestro preventivo di un bene gravato da sequestro probatorio per il caso in cui, nella fase delle indagini preliminari, l'accoglimento da parte del giudice della richiesta di restituzione negata dal P.M. potrebbe non consentire a quest'ultimo di proporre in tempo la richiesta di misura reale, in tal modo creandosi uno iato temporale durante il quale detto

bene potrebbe essere sottratto»294. Pertanto, la giurisprudenza ammette la presenza simultanea

di più sequestri, non incontrando però il favore unanime da parte della dottrina295.

293 Cass. pen., Sez. un., sent. 14 Dicembre 1994, ric. “Adelio”.

294 Cass. pen., Sez. III, sent. 13 Luglio 2011 n. 29616. Cfr. Cass. pen., Sez. II, sent. 8 Gennaio 2014 n.5967.

295 Se N. Triggiani, in “Sequestro e confisca” (a cura di) A.M. Maugeri, prec. cit., pp. 155 e ss. non pone problemi di sorta alla presenza sincronica di più sequestri, F. Vergine, op. cit., pp.230-231 rileva come l’elasticità prospettata dalla giurisprudenza ponga «preoccupazioni non del tutto infondate», essendoci il «rischio di un impiego dello strumento per

finalità ultranee rispetto a quelle formalmente perseguite». Anche M. Santoloci, in “Un quesito sul sequestro probatorio ‘trasformato’ in sequestro preventivo per reati ambientali”, pubblicato su www.dirittoambiente.net, critica la fungibilità

tra sequestri: «il Codice di Procedura Penale prevede il sequestro probatorio ed il sequestro preventivo in due articoli

totalmente diversi, e con presupposti e finalità altrettanto totalmente diverse. Se il codice di rito avesse voluto di fatto unificare, o rendere fungibili o comunque equivalenti i due tipi di sequestro, avrebbe certamente previsto un unico articolo(magari diviso in due parti sinergiche). Già il fatto che l’articolo che prevede il sequestro probatorio e l’articolo che prevede il sequestro preventivo sono inseriti in aree, presupposti e finalità assolutamente diverse tra di loro nel contesto di tale codice, dovrebbe indurci a ritenere ragionevolmente che i due sequestri hanno presupposti e soprattutto obiettivi radicalmente eterogenei».

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Capitolo 4. Le nuove frontiere della confisca alla luce delle recenti modifiche

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