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La natura giuridica della confisca preventiva

Capitolo 4. Le nuove frontiere della confisca alla luce delle recenti modifiche normative: confisca

4.2 La confisca di prevenzione: uno sguardo introduttivo in ottica di compatibilità col diritto

4.2.5 La natura giuridica della confisca preventiva

La natura giuridica della confisca di prevenzione è stata messa in dubbio dalle modifiche intervenute a partire dal 2008. Nella sentenza 4880/2015 la Cassazione si è occupata, tra le altre cose, anche di chiarire «se in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.l. n. 92 del 2008 (conv. dalla legge n. 125 del 2008) e dalla legge n. 94 del 2009 all'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965, la confisca emessa

374 Si tratta della sentenza della V sezione della Cassazione dell’11 Gennaio 2013 n.10404.

375«Siffatta conclusione discende dall'apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di

prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita (restando, così, affetto da illiceità per così dire genetica o, come si è detto in dottrina, da "patologia ontologica") ed è, dunque, pienamente coerente con la ribadita natura preventiva della misura in esame».

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nell'ambito del procedimento di prevenzione possa essere ancora equiparata alle misure di sicurezza o abbia assunto connotati sanzionatori». La Corte, ripercorrendo le più significative modifiche apportate nel corso degli anni al sistema della prevenzione, asserisce che «le misure di prevenzione personale, ab origine concepite quali misure intese a limitare la libertà di soggetti ritenuti pericolosi al fine di renderne più agevole il controllo da parte delle autorità di pubblica sicurezza, sono state sottoposte ad un processo di "costituzionalizzazione", al fine del necessario, progressivo, adattamento ai parametri costituzionali, interessando un bene di primaria valenza costituzionale come la libertà personale, presidiato dall'art.13 Cost.»; le misure patrimoniali invece, riflette la Corte, col passare del tempo si sono sganciate dalle misure personali fino alla statuizione della loro autonomia. Pertanto, nel valutare la natura giuridica della confisca, è necessario tenere conto di tutte le evoluzioni normative, essendo poco rilevante un excursus sulle posizioni giurisprudenziali precedenti la riforma del 2008 o quella del 2011. Ribadito che «la confisca è, di per sé, istituto "neutro", capace di assumere natura e fisionomia diverse, a seconda del regime normativo che la contempli. Appare, quindi, appropriata, e non solo suggestiva, la definizione dottrinaria di istituto "camaleontico”», la Corte riconosce che alla confisca ex. art. 24 D.159/2011 «la giurisprudenza, pressoché unanimemente, ha attribuito connotazione preventiva». Ciò non toglie che ci si possa interrogare sull’effetto dell’ablazione, che può essere meramente preventivo od a carattere sanzionatorio, non solo per questioni formali ma per le conseguenze che ne derivano. Sebbene prevalgano le pronunce di legittimità che riconoscono la natura preventiva, non è mancata una presa di posizione di segno contrario, rimasta isolata376. Ad ogni modo, la Corte conclude così: «la

pericolosità rimane pur sempre presupposto indefettibile e ragione giustificatrice della misura espropriativa, indipendentemente dall'epoca della sua manifestazione. Donde, la persistente possibilità di assimilare la confisca in esame alle ordinarie misure di sicurezza, sì da consentire

l'applicabilità ad essa del menzionato art. 200 cod. pen.», smentendone il carattere sanzionatorio377

376 Si tratta della sentenza “Occhipinti” (Cass., Sez. V, sent. 16 Maggio 2014 n.32353) dove viene esaltato il carattere sanzionatorio (da cui discenderebbe l’irretroattività) della confisca di prevenzione: «l’intervento normativo, non

richiedendo più come presupposto necessario per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca che il proposto sia persona socialmente (ed attualmente) pericolosa, avrebbe accentuato la natura eminentemente sanzionatoria della confisca di prevenzione, non rendendola assimilabile alle misure di sicurezza patrimoniali».

La pronuncia si spinge anche a prendere posizione contro le conclusioni delle Sezioni Unite, disconoscendone la funzione nomofilattica, formulate nella sentenza 33451/2014, dove veniva sancita la diversità di ratio legis della confisca di prevenzione rispetto a quella ex art. 12-sexies. A detta della V Sezione, la finalità delle due confische coincide con l’obiettivo di «evitare che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza». È una posizione che non ha trovato riscontro in pronunce successive.

377 Si legge nella sentenza in oggetto: «Reputano, allora, le Sezioni Unite che alla detta confisca debba continuare a

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e confermando la somiglianza con le misure di sicurezza. L’altro grande contributo al dibattito è stato dato dalla sentenza 33451/2014 dove vengono poste a confronto confisca di prevenzione e confisca estesa378. La Corte ha avuto modo di sottolinearne le diversità reciproche, affermando che:

«La confisca di prevenzione non presuppone, invece, la commissione di reati determinati, ma postula una condizione esistenziale, ossia una condotta di vita reputata estranea ai canoni legali della civile convivenza».

Nel prosieguo della sentenza, le Sezioni Unite evidenziano la diversa ratio e finalità politico criminale della confisca di prevenzione che persegue «un più ampio fine di interesse pubblico volto all'eliminazione dal circuito economico di beni di sospetta provenienza illegittima–siccome appartenenti a soggetti abitualmente dediti a traffici illeciti dai quali ricavano i propri mezzi di vita– che sussiste per il solo fatto che quei beni siano andati ad incrementare il patrimonio del soggetto, a prescindere non solo dal perdurare a suo carico di una condizione di pericolosità sociale attuale, ma anche dall'eventuale provenienza dei cespiti da attività sommerse fonte di evasione fiscale. In altri termini la finalità preventiva perseguita con lo strumento ablativo risiede nell'impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza di cui il soggetto possa disporre per il reimpiego nel circuito economico-finanziario». Lo scopo dell’istituto in esame è pertanto di evitare l’inquinamento del circuito economico tramite l’immissione di proventi criminali379 o, in un’ottica più ampia, impedire l’infiltrazione della criminalità organizzata

nell’economia. Nonostante ciò non sia esattamente sovrapponibile con la logica alla base della confisca per sproporzione, non ci sono ad oggi elementi sufficienti per smentire la tesi che avvicina la confisca di prevenzione alla natura preventiva delle misure di sicurezza. Tanto più considerando che sul punto si è espressa anche la Corte Costituzionale: «La misura di prevenzione patrimoniale della confisca è stata concepita, unitamente al sequestro, come strumento di contrasto nei confronti delle associazioni di tipo mafioso ed è stata introdotta nel sistema delle misure di prevenzione con

378 Critica verso le conclusioni della Corte si dimostra M. Di Lello Finuoli, in “La torsione della confisca di prevenzione per

la soluzione del problema dell’evasione fiscale”, art. pubblicato sulla rivista online “Penale contemporaneo” n.1/2015,

pp.302-303: «le motivazioni non spiegano quale sia la ragione che autorizzi a interpretare in modo diametralmente

opposto il requisito della sproporzione, comune alle due confische in esame che lo prevedono con identiche formulazioni di legge[…] se pure, infatti, si volesse assegnare uno spettro d’azione più ampio alla confisca di prevenzione, non si può operare una così evidente torsione del dato testuale[…].Sembrerebbe, pertanto, che sia stata introdotta (ancora una volta, per via giurisprudenziale) una misura sanzionatoria dell’evasione».

379 La giurisprudenza già da tempo affermava che «l’interesse pubblico alla eliminazione dal circuito economico di beni

di sospetta illegittima provenienza sussiste per il solo fatto che quei beni siano andati ad incrementare il patrimonio del soggetto e prescinde dal fatto che perduri in capo a quest’ultimo lo stato di pericolosità, perché la finalità preventiva che si intende perseguire con la confisca risiede proprio nell’impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza, quale che sia la condizione del soggetto che poi si trovi a farne uso in qualsiasi modo». (Cass. pen., Sez. I, sent. 11 febbraio 2014, n. 23641).

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l'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646[…]. È vero che, per effetto di alcune modificazioni legislative intervenute successivamente, tale presupposto, oggi, in alcuni casi, può mancare, ma non è questa una ragione che possa far ritenere mutata la natura della confisca, la quale continua a

costituire una misura di prevenzione e ad essere applicata attraverso il relativo procedimento»380.La

dottrina381, dal canto suo, ha in più occasioni sottolineato il carattere afflittivo della confisca di

prevenzione, in particolare dopo le riforme degli anni recenti. La qualificazione della confisca preventiva come extra-penale e di misura ante o praeter delictum, avallata dalla Corte Europea che non ha ritenuto vi fosse incompatibilità coi principi Cedu, rende inapplicabili i principi di presunzione di innocenza e di diritto ad un equo processo, e spinge l’istituto verso esiti sempre più imprevedibili.

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