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Il dibattito sulla nozione di “impegno del contribuente” e sulla dicitura “ la confisca non

Capitolo 2. La confisca per equivalente

2.5 La confisca per equivalente di cui all’art.12-bis D.Lgs 74/2000

2.5.1 Il dibattito sulla nozione di “impegno del contribuente” e sulla dicitura “ la confisca non

In primis, l’art. 12-bis non specifica cosa debba intendersi per “impegno del contribuente”: sono possibili due strade132. La prima prevede un impegno dalle caratteristiche unilaterali, con cui il

130 Nel commentare la ratio legis del secondo comma art. 12-bis, S. Finocchiaro afferma: «la scelta di escludere la misura

ablatoria allorché il contribuente s’impegni a versare all’erario quelle stesse somme potenzialmente confiscabili, pare espressiva della volontà di far prevalere le pretese ‘creditorie’ dell’Agenzia delle entrate su quelle ablatorie conseguenti alla confisca», in “L’impegno a pagare il debito tributario e i suoi effetti su sequestro e confisca. Commento all’art. 12- bis, comma 2, D.Lgs 74/2000”, p.164, articolo pubblicato sulla rivista “Diritto Penale Contemporaneo” n. 4/2015.

131 C. Santoriello rileva che: «Questa previsione lascia francamente perplessi. Infatti se da un lato può apparire

ragionevole non assoggettare a sequestro colui che dimostri la concreta possibilità ed intenzione di restituire l’imposta evasa, così che possa poi godere degli istituti premiali che la stessa riforma introduce[…], sembra però per altro verso irragionevole permettere al condannato di evitare la confisca semplicemente impegnandosi a versare all’erario ciò che, fino a quel momento, non ha mai versato e che presumibilmente non verserà certo dopo la pronuncia della sentenza»,

in op. cit., ivi p.54.

132 Per una panoramica delle posizioni emerse sulla questione, si veda M.L. Boggio, “Confisca e sequestro per equivalente

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contribuente manifesta la propria volontà di adempiere in modo informale, e a prescindere dalla serietà dell’intento la promessa riguarda un solo soggetto. La seconda sostiene che serva un accordo multilaterale, condiviso, tra Amministrazione e contribuente, che comporti un obbligazione o un impegno concreto verso il pagamento. Quest’ultima è la maggiormente riconosciuta133 ed afferma

che non è possibile un atto unilaterale del contribuente134, ma occorre che egli aderisca alle

procedure conciliative o di accertamento con adesione previste dalla normativa tributaria, per produrre poi davanti all’autorità giudiziaria l’accordo raggiunto. Se così non fosse, si assesterebbe un duro colpo alla coerenza e alla tenuta del sistema, giacché un mero impegno unilaterale basterebbe a neutralizzare la misura ablatoria.

Dopodiché, occorre anticipare che spesso la confisca è preceduta dalla misura del sequestro preventivo, di cui si tratterà in seguito; se il contribuente si impegna ad un accordo per il pagamento rateale del debito tributario, ad ogni quota-parte del debito versato deve corrispondere una conseguente riduzione del totale sottoposto a sequestro, altrimenti «verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l’ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall’azione delittuosa»135.

Il secondo profilo discusso concerne l’effetto di tale disposizione. Dato che l’indagato potrebbe accedere ad un accordo con l’amministrazione finanziaria anche in un momento potenzialmente successivo alla sentenza, si pongono due alternative: il giudice semplicemente evita di disporre la confisca in vista di un possibile impegno assunto in futuro ovvero, stante il carattere obbligatorio, applica comunque la misura, la quale viene solo sospesa nella sua operatività.

Sulla nozione di impegno, nonché su come intendere la dicitura “la confisca non opera”, si è pronunciata anche la Cassazione, che in modo molto chiaro ha avuto modo di affermare che:

133 Un siffatto orientamento si è formato in seno alla giurisprudenza a partire dall’introduzione del D. 158/2015, ripreso anche in seguito (Cass. pen., Sez. III, sent. 14 Gennaio 2016 n.52857): «[…]la previsione contenuta nell'art. 12 bis del D.

Lgs.74/00 come introdotte dal D. Lgs. 158/15 secondo la quale la confisca (sia diretta che per equivalente) "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro", si riferisce ad assunzioni di impegno formale da parte del contribuente nei termini ammessi dalla speciale legislazione tributaria (tra i quali appunto la rateizzazione e l'accertamento con adesione)».

134 T. Tassani, prec. cit., p.1393, lamenta la mancanza di chiarezza del dettato normativo ed afferma, comunque, che occorre un impegno concreto: «una disposizione così importante avrebbe meritato una formulazione letterale più

appropriata, se si considera che il concetto di impegno a versare all’erario risulta estremamente vago, tanto da richiedere di essere meglio definito in via interpretativa, anche per evitare di dare ingresso a forme variegate di dichiarazioni, impegni, promesse et similia rivolte dai singoli all’amministrazione finanziaria al solo fine di ottenere la ‘sterilizzazione’ delle misure di confisca e sequestro conservativo[…].Deve esserci un impegno giuridicamente qualificato del contribuente».

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«Quanto alla prima nozione, quella di "impegno", una interpretazione letterale potrebbe condurre a ritenere sufficiente, ai fini della non operatività della confisca, la mera esternazione unilaterale del proposito di adempiere al pagamento, svincolata da ogni scadenza e da ogni obbligo formale nei confronti della controparte. Una siffatta conclusione, tuttavia, condurrebbe a far dipendere la operatività della sanzione dal proposito unilaterale del debitore, senza che potesse, peraltro, configurarsi alcuna sanzione nei suoi confronti in caso di mancato rispetto dell'impegno assunto. E, in questo modo, si perverrebbe ad una sostanziale neutralizzazione generalizzata dell'istituto.[…] deve privilegiarsi una diversa opzione ricostruttiva, volta a circoscrivere l'applicabilità della previsione ai soli casi di obblighi assunti in maniera formale, tra i quali rientrano certamente le ipotesi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale, di transazione fiscale, ma anche quelle di attivazione di procedure di rateizzazione, automatica o a domanda, come l'accordo per il

pagamento rateale del debito d'imposta raggiunto»136; circa la locuzione “non opera”, la Corte

riconosce che la mancanza di chiarezza della norma può generare dubbi interpretativi, che tuttavia risolve nel senso di considerare la confisca come non operativa per la parte coperta da impegno formale al pagamento, cosa ben diversa dalla seconda possibilità (secondo la quale “non opera” significa non ha efficacia). Si legge infatti: «Quanto, poi, alla previsione secondo cui la confisca "non opera" nel caso in cui vi sia stata l'assunzione di un impegno formale di pagamento, proprio l'uso di espressioni dal contenuto fortemente atecnico può, astrattamente, favorire differenti ipotesi esegetiche[…]. Qualora non potesse procedersi all'applicazione di una misura cautelare reale, i beni astrattamente sottoponibili a confisca permarrebbero nella completa disponibilità dell'avente titolo, il quale potrebbe conseguentemente alienarli o compiere su di essi atti idonei a pregiudicare definitivamente, o comunque a rendere meno agevole, il soddisfacimento della pretesa creditoria, ivi compresa quella facente capo all'Erario. Ciò che, però, frustrerebbe l'obiettivo di garanzia sotteso

proprio alla misura cautelare[…]»137. La conclusione non può che essere che «deve necessariamente

ritenersi che la locuzione "non opera" non significhi affatto che la confisca, a fronte dell'accordo rateale intervenuto, non possa essere adottata, quanto piuttosto, e più semplicemente, che la stessa

non divenga efficace con riguardo alla parte "coperta" da tale impegno».138 Chi sostiene il contrario

136 Cass. pen., sent. n. 7180/2017 prec. cit. 137 ibidem

138 Cass. pen., Sez. III, sent. 13 Luglio 2016 n.42470. Nella stessa, vengono chiariti diversi aspetti, riguardanti la non operatività della confisca e la natura dell’impegno del contribuente. Se da un lato la Corte ribadisce la sua concezione di “non operatività” («questa Corte aveva sempre affermato il principio secondo cui solo l'integrale pagamento del

debito tributario poteva condurre alla non operatività della confisca, essendo invece insufficiente la mera ammissione ad un piano rateale di pagamento o il parziale pagamento effettuato a tale ultimo titolo»), dall’altro torna sulla

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rimane ancorato al dettato letterario della norma: rifacendosi alla previsione per cui “Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta”, potrebbe erroneamente intendersi che la confisca, inizialmente non disposta, debba essere disposta solo in caso di mancato pagamento. Se così fosse, e se il mancato pagamento intervenisse qualora la sentenza che non ha disposto inizialmente la confisca passasse in giudicato, si porrebbe il problema legato al soggetto abilitato a disporla. Come anticipato, l’art 676 c.p.p. attribuisce tale facoltà al giudice dell’esecuzione, dando un assist a tale possibile soluzione. Tuttavia, la dottrina139 non manca di rilevare sul punto che

quanto detto fino ad ora va letto congiuntamente alle norme che regolano il sequestro, su cui si tornerà nel capitolo seguente ma che necessitano di una breve anticipazione per chiarire la questione: il sequestro può permanere solo se viene disposta la confisca. Pertanto, se si intendesse il “non opera” come “non deve essere disposta”, la sentenza di condanna che non dispone la confisca farebbe venire meno gli effetti del sequestro finalizzato alla successiva confisca; ma il condannato non ha ancora adempiuto alla pretesa tributaria. Ciò comporta il serio rischio che, con il venir meno della garanzia offerta dalla misura del sequestro, il contribuente disperda o occulti i propri beni e non paghi i debito tributario. E di conseguenza va esclusa tale ipotesi, altrimenti «interpretando il nuovo art. 12-bis nel senso per cui esso precluderebbe al giudice di disporre la confisca, ci si imbatte in un’aporia di sistema: il sequestro preventivo si ‘caducherebbe’ proprio quando diviene definitiva quella sentenza di condanna che rende obbligatoria la confisca e ne

permette l’applicabilità in sede esecutiva in caso di mancato rispetto dell’impegno»140. Dunque, in

ottica di armonizzazione delle discipline di sequestro e confisca e di tenuta del sistema, la soluzione preferibile porta ad intendere che la confisca vada comunque disposta sull’intero importo della pretesa, ma rimanga sospesa, condizionata, e diventi operativa in caso di inadempimento. Inoltre, se si sposa tale soluzione, anche qualora il mancato pagamento intervenisse dopo il passaggio in giudicato della sentenza, essendo la confisca già stata disposta potrebbe provvedervi a renderla esecutiva il pubblico ministero, facilitandone l’applicazione, senza rendere necessario il ricorso al giudice dell’esecuzione. In merito al termine ultimo entro il quale deve pervenire l’impegno formale del contribuente al pagamento del debito tributario, non è chiaro se esso possa sopraggiungere

a seguito del suo impegno a pagare il debito tributario conseguito con evasione fiscale, affermando che è impensabile sostenerne la non applicabilità, in quanto «La ratio della disposizione in esame è certamente in linea con la filosofia

complessiva che ispira il d.lgs. 24/09/2015, n. 158, ovvero quella di agevolare la possibilità per l'Erario di soddisfare le proprie pretese nei confronti dei debitori». Al più, la confisca potrà essere sospesa nell’efficacia.

139 Per ulteriori approfondimenti sulla nozione di impegno a pagare e sulla dicitura “la confisca non opera” si rimanda a S. Finocchiaro, già cit., pp.169 e ss.

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anche dopo che la sentenza di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è divenuta irrevocabile141.

Se eventualmente l’impegno a pagare del contribuente sopraggiungesse dopo la sentenza di condanna, nella quale viene disposta la confisca per equivalente, occorrerebbe l’intervento del giudice dell’esecuzione, il quale è competente a decidere ex. art. 676 c.p. sulla revoca o la parziale riduzione del quantum sottoposto a confisca. Ci si interroga pertanto sulla possibilità del contribuente-evasore di presentare un accordo formale prima che la confisca, scaturita a seguito della sentenza definitiva di condanna, venga materialmente eseguita, in modo tale da evitarla. In mancanza sia di un termine espresso per la presentazione dell’impegno ad adempiere, sia di un riferimento a quale organo giurisdizionale sia competente a rendere non operativa la confisca, nulla pare ostare al fatto che anche il giudice dell’esecuzione possa essere il destinatario di un impegno che va oltre il limite temporale che sarebbe logico attendersi e che, di conseguenza, anche in presenza di un accordo assai tardivo, possa essere il giudice dell’esecuzione a sospendere l’operatività della confisca (o a disporla per la prima volta, se si sostiene l’orientamento minoritario sopra richiamato) disposta in origine dal giudice di cognizione. Così, però, si otterrebbe un effetto controproducente, perché «ragionando in questo modo, risulterebbe evidente il rischio di consentire al contribuente di rimandare ad libitum l’esecuzione della confisca, presentando in qualsiasi momento l’impegno[…].Ci pare dunque potersi concludere che la possibilità di rendere ‘non operativa’ la confisca mediante la presentazione di un impegno valga solamente finché non sia passata in giudicato la sentenza di condanna. Dopo di essa, l’impegno potrebbe non avere alcun effetto»142.

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