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La confisca per equivalente nei reati transnazionali

Capitolo 2. La confisca per equivalente

2.2 La confisca per equivalente nei reati transnazionali

Come ulteriore strumento di contrasto alla criminalità, in particolare alle frodi fiscali che vengono messe in atto tra soggetti di paesi diversi, il Legislatore ha esteso la confisca per equivalente a quei

102 L’espressione è di M. Marcuccia, “La confisca per equivalente nei reati tributari”, Key Editore, 2017, p.73.

103 L’art. 640-quater prevede: «Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640bis e 640ter, secondo

comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322ter».

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reati qualificabili come transnazionali, con l’art. 11 L. 16 Marzo 2006 n. 146, rubricato ‘ipotesi speciale di confisca obbligatoria e confisca per equivalente’. Ai sensi di detto articolo, infatti, viene stabilito che:

«Per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato».

Si è in presenza di un'altra ipotesi speciale di confisca obbligatoria prevista extra codicem che opera per tutta una serie di reati previsti dalla legge in oggetto. Se però la confisca obbligatoria diretta non fosse sufficiente, il giudice, con la sentenza di condanna, deve individuare tutti i beni e le utilità da sottoporre a confisca per equivalente, in modo da corrispondere esattamente ciò che costituisce profitto, prezzo o prodotto del reato.

Venendo ai reati per cui è applicabile, l’art. 3 di questa legge definisce i tratti che un reato deve avere per essere qualificato come “transnazionale” e ricadere perciò sotto la sfera d’influenza di questa forma particolare di confisca. Il reato deve essere punito con una pena che, nel massimo, non è inferiore ad anni quattro e deve essere stato compiuto da un gruppo criminale organizzato. In aggiunta, il reato deve essere stato alternativamente:

a) commesso in più di uno Stato;

b) commesso in uno Stato, ma con parte preponderante della sua preparazione o pianificazione avvenuta in un altro Stato;

c) commesso in uno Stato, ma implicare un “gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato”;

d) commesso in uno Stato, ma produrre effetti sostanziali in un altro Stato.

Al sussistere dei requisiti sovraesposti, è possibile questa forma di confisca, che si rivela particolarmente utile per combattere le c.d. “frodi carosello” all’iva. Infatti, la prassi operativa ha dimostrato come spesso le frodi all’iva si esplicano su un livello internazionale ed è così possibile colpire con una misura ablatoria i veri beneficiari della frode. Inoltre, considerando che spesso queste frodi danno vita alle fattispecie penali previste, rispettivamente, agli artt. 2 e 8 del D. Lgs.

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74/2000, entrambe punite con una pena che arriva al massimo a 6 anni, dunque superiore al limite dei 4 anni sovra citato, si è di fronte ad una prima incursione di campo del Legislatore nel tentativo di combattere, con l’ulteriore sanzione rappresentata dalla confisca, in particolare due reati tributari con una misura che solo alcuni anni dopo verrà estesa a tutte le fattispecie del D. Lgs 74/2000, che regola la materia.

2.2.1 Altre ipotesi di confisca per equivalente extra-tributaria

Prima di affrontare quello che è risultato l’ambito di maggior successo dell’istituto della confisca di valore, si vogliono passare brevemente in rassegna almeno altre due fattispecie in cui il Legislatore ha ritenuto opportuno che i benefici economici ottenuti andassero confiscati, se necessario anche tramite equivalente.

Il primo caso è quello della confisca per equivalente estesa ai reati di riciclaggio. La nuova previsione opera dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 231/2007 che, all’art. 63, c.4, introduce l’art. 648-quater nel Codice Penale, rubricandolo “confisca”. Al primo comma viene previsto che:

«Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648 bis, 648 ter e 648ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato».

Si tratta dell’ennesima deroga dalla fattispecie tipica di confisca penale, poiché si assiste ad una confisca obbligatoria disposta su beni “che ne costituiscono il prodotto o il profitto”, nozioni che tipicamente ricadrebbero nella confisca facoltativa. Qui, invece, la confisca è sempre disposta, salvi i diritti dei terzi estranei. La novità sta nel secondo comma:

«Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato».

È quindi possibile procedere per equivalente in via sussidiaria, anche sul prezzo del reato, nozione non contemplata dal primo comma, in modo da poter colpire il compenso economico di chi ha realizzato le azioni caratterizzanti il reato di riciclaggio. Infine, l’ultimo comma presenta una disposizione utile ai soli fini procedurali:

«In relazione ai reati di cui agli articoli 648 bis, 648 ter e 648-ter.1 il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che

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si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti».

Un’altra ipotesi ulteriore in cui trova applicazione la confisca per equivalente, più recente rispetto alla prima, riguarda i casi di mancata comunicazione di variazioni patrimoniali. La lettera c) del primo comma dell’art. 7 della L.136/2010 ha aggiunto un comma all’art. 31 della già citata legge Rognoni- La Torre (L. 646/1982). Quest’ultima disposizione prevede che:

«Chiunque, essendovi tenuto104, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le

variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 40 milioni. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati».

Il comma che è stato aggiunto recita: «Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 30, primo comma, hanno la disponibilità». Per effetto di questa aggiunta, il Legislatore, che già aveva esteso l’obbligatorietà della confisca per alcuni dei reati per i quali la nuova disposizione opera (si ricordi come sia stato lo stesso art. 1 della legge in esame ad aver introdotto l’art. 416-bis), ha voluto intensificare la lotta a forme di criminalità particolarmente subdole, che fanno transitare i beni solo temporaneamente nella sfera patrimoniale dei condannati, rendendo difficile la confisca “tradizionale”105.

Quindi, la norma riguarda chi è già stato condannato per una serie di reati, tra cui quello di associazione a delinquere di stampo mafioso, e riporta una ulteriore condanna ai sensi dell’art. 30 della legge Rognoni-La Torre per non aver ottemperato ad un obbligo comunicativo. Essa permette

104 A decretare chi è tenuto a comunicare le variazioni patrimoniali intervenute nel proprio patrimonio e in che termini è l’art. 30 del medesimo decreto, ai sensi del quale: «Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui

all'articolo 416-bis del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad Euro 10.329,14.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ad Euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione».

105 Sul tema si esprime C. Di Gregorio, in op. cit., p.95. Egli afferma: «Con l’introduzione di un comma aggiuntivo all’art.

31 della L. 646/1982, si prevede una nuova ipotesi di confisca di prevenzione, appunto quella ‘per equivalente’, per colmare il novero degli strumenti di aggressione alla criminalità organizzata ed impedire che, attraverso la rapidità dei tempi di realizzazione delle operazioni economico-finanziarie e patrimoniali, essa riesca ad occultare proventi illecitamente conseguiti»

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di prescindere dalla verifica del nesso strumentale o di pericolosità della res confiscata, dato che ciò che conta è ripristinare la legalità di funzionamento sistema economico.

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