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La confisca societaria ex art 2641 c.c

Capitolo 2. La confisca per equivalente

2.7 La confisca per equivalente in ambito societario

2.7.3 La confisca societaria ex art 2641 c.c

Un rilevante intervento in tema di confisca societaria risale alla riforma dei reati societari ad opera del D.Lgs. 11 Aprile 2002, n. 61, che ha riformulato l’art. 2641 c.c., il quale prevede espressamente una forma di confisca speciale:

«In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale».

Diversamente dalla confisca di cui all’art. 240 c.p., la confisca assume i tratti obbligatori per il prodotto o il profitto del reato, nonché per i beni utilizzati per commetterlo, vale a dire gli instrumenta sceleris. Il riferimento ai “reati previsti dal seguente titolo”, ossia il Titolo XI (“Disposizioni penali in materia di società e consorzi) del libro V, vuole significare che questa confisca opera a fronte di tutta una serie di reati che vengono classificati come reati societari. Al pari della confisca tradizionale, è richiesta una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti e una serie di reati presupposto. Limitatamente al primo comma art. 2641 c.c., la differenza principale sta nel fatto che la confisca tradizionale sarebbe già di per sé applicabile, ma in via facoltativa, a prodotto, profitto o strumenti che “servirono o furono destinati a commettere il reato”. Qui invece il legislatore sceglie di renderla obbligatoria per potenziarne l’efficacia188. Il

riferimento ai “beni utilizzati per commetterlo” sembra confermare che la misura ablatoria deve essere circoscritta a quei beni utilizzati per perpetuare l’attività illecita principale e non estendersi a quei beni utilizzati a fini preparatori o originariamente destinati a commettere il reato, poi accantonati o inutilizzati. Essi potranno comunque essere oggetto di confisca facoltativa189.

188 Sebbene, va detto, non tutta la dottrina sia concorde nel riconoscere alla confisca societaria un’efficacia aumentata. Ad esempio, G. Saccone riflette sul fatto che l’abbassamento delle soglie di punibilità per reati societari conseguita alla riforma e la necessaria sentenza di condanna, che difficilmente si ha per i reati societari a causa di una pluralità di cause estintive del reato, rendono invece meno efficace la misura: «le due condizioni citate, cioè la ridotta risposta

sanzionatoria, da un lato, ed il necessario intervento di una sentenza di condanna o di patteggiamento, dall’altro, (conseguenza sanzionatoria la prima e condizione processuale la seconda) finiscono per compromettere la concreta operatività e, dunque, l’efficacia della misura»; nell’art. “La confisca obbligatoria in ambito societario”, p.2, nella rivista

“Diritto penale dell’impresa”, 2013.

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Manca, inoltre, un riferimento esplicito al prezzo del reato; l’omissione viene colmata dall’ultimo comma, che rimanda alla confisca penale per quanto non stabilito190. Nello stesso modo, non vi è

alcun richiamo alla posizione dei terzi estranei al reato. Sebbene possa valere il richiamo all’art. 240 c.p., è da ritenere che tale mancanza sia dovuta al fatto che, se si fosse posta come condizione impeditiva della confisca societaria la non appartenenza ai terzi, sarebbe venuta del tutto meno la funzione di questo istituto, poiché prodotto, prezzo o instrumenta sceleris appartengono alla società, che di fatto è soggetto giuridico terzo rispetto ai soci.

Il secondo comma esplicita quando si deve ricorrere all’apprensione dell’equivalente, vale a dire in tutti i casi che ostano alla confisca ordinaria, in particolare la mancata “individuazione”, dovuta al rapido reinvestimento dei proventi derivanti da un illecito societario o alla trasformazione, reimpiego o confusione con altri beni fungibili nel patrimonio societario, e la mancata “apprensione” dei beni di cui al primo comma, volendo la norma riferirsi alla difficoltà materiale di apprensione a causa della loro natura di risparmio di spesa. Non emergono tratti peculiari in questo modo di procedere a confisca di valore e vale quanto già discusso nei paragrafi precedenti sia circa il concetto di disponibilità che in riferimento alla possibilità di procedere trascurando il nesso eziologico191;

infine, come gran parte delle ipotesi speciali di confisca, la misura opera per punire il colpevole più che per esigenza di tutela derivanti dalla pericolosità in sé della cosa. Tuttavia, il problema che emerge riguarda il rischio che, per dare corpo all’obbligatorietà della misura, si coinvolgano e ledano diritti di persone estranee al reato o dei soci incolpevoli. Non siamo però di fronte ad una misura a carattere ablativo che ha avuto la stessa risonanza della confisca a carico degli enti, in grado di colpire direttamente il patrimonio del soggetto giuridico collettivo, ma si tratta comunque di una forma atipica di confisca che dimostra la costante attenzione del Legislatore nel tentativo di combattere i reati che coinvolgono soggetti giuridici.

190 F. Vergine, in op. cit., p. 74, rileva: «Tale rinvio, se da un lato è idoneo a colmare un’irragionevole omissione, dall’altro

non è esaustivo sotto il profilo della completezza degli strumenti utilizzati per il recupero dei guadagni illeciti, in quanto la mancanza nella norma richiamata della confisca del prezzo nella forma dell’equivalente, non ne consente la praticabilità nell’ipotesi in cui il prezzo lucrato come compenso per la commissione del reato societario non sia più confiscabile nella forma ordinaria».

191 Sull’indebolimento del nesso strumentale nella confisca societaria, G. Saccone, in art. cit. p.10, riflette su come «il

nesso di pertinenzialità tra cosa e reato, già affievolito a causa della dilatazione della nozione di profitto, perde del tutto valore nella confisca per equivalente[…]. In sostanza, grazie al ‘superamento’ dell’obbligo di accertamento del nesso di pertinenzialità tra bene e reato si addiviene ad una ponderazione forfetaria del valore ‘equivalente’ rispetto ai beni».

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