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Capitolo 3. Il sequestro penale in rapporto alla confisca

3.3 Il sequestro conservativo

La seconda tipologia di sequestro è quella individuata dall’art. 316 c.p.p., che riporta, ai primi due comma, quanto segue:

«Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.

Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1».

Il sequestro conservativo ha la duplice funzione di conservare le garanzie patrimoniali del reo e al tempo stesso apporre su di esse un vincolo di indisponibilità, sia giuridica che materiale. In questo modo punta a far sì che, in attesa della sentenza definitiva, i beni mobili o immobili individuati dal debitore come garanzia patrimoniale per il creditore, o le somme ad egli dovute, non si disperdano. Data la sua funzione, limitata a quella di garanzia patrimoniale, non si pongono problemi di verificare la sussistenza di un collegamento tra i beni oggetto di sequestro conservativo ed il reato.

Stando al disposto del Codice Civile, art. 2905, è il creditore che può chiedere il sequestro conservativo sui beni del debitore, se “ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito”. Con questa misura cautelare viene dunque garantita «l’immodificabilità della garanzia patrimoniale

per tutta la durata del processo di merito, rispetto al quale l’azione cautelare deve rapportarsi»214.

Al fine della verifica del presupposto del fumus boni iuris, è sufficiente che venga accertata l’attualità del credito, non essendo strettamente necessaria l’esigibilità del credito215; per verificare il requisito

del periculum in mora, invece, non è sufficiente il rifiuto di adempiere del creditore per giustificare

214 S. Pellegrini, “Manuale pratico e formulario dei procedimenti cautelari e della sospensione della provvisoria

esecuzione. Profili civili, assicurativi, amministrativi, tributari, penali, fallimentari, internazionali e procedurali”, p.152,

(A cura di) S. Merz, Cedam, 2016.

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l’esperire di una domanda al giudice di sequestro conservativo, ma devono esserci indizi sul comportamento del debitore che tali da far presumere che egli voglia disperdere il proprio patrimonio o sottrarlo all’azione esecutiva216. Il periculum esprime qui il fondato timore di perdere

la propria garanzia e va valutato congiuntamente sia attraverso elementi oggettivi, come la condizione economica del debitore, da valutare dinamicamente, in rapporto al credito da tutelare (non essendo di per sé sufficiente l’entità della pretesa singolarmente considerata), sia attraverso elementi soggettivi. Questi ultimi vanno riscontrati nei comportamenti del debitore che potrebbero far ritenere legittimo il rischio di perdere il credito e anche se tali atteggiamenti fossero anteriori alla pretesa, sarebbero comunque rilevanti. Si pensi ad un debitore che compie atti di segregazione patrimoniale ovvero ad una separazione “pianificata” tra coniugi: sono entrambi sintomi che fondano, dal lato soggettivo, il periculum.

La revoca del sequestro conservativo può aversi, ai sensi dell’art. 319 c.p.p., se l’imputato o il responsabile civile offre, in qualsiasi stato e grado del processo di merito, idonea cauzione per garantire i crediti indicati nell’art 316 c.p.p. Spetta al giudice la valutazione discrezionale circa l’idoneità della somma offerta a garanzia. Inoltre, dato che sia l’imputato che il terzo possono proporre richiesta di riesame del provvedimento che dispone la misura conservativa, si ritiene che, nel caso in cui vengano meno i presupposti che ne avevano legittimato l’emissione, non scaturisca una revoca automatica per mancanza dei presupposti genetici legittimanti il provvedimento; questo perché occorre attenersi all’unica disposizione esplicita sulla revoca prevista dalla legge217, che è

appunto quella prevista in caso di offerta di garanzia idonea.

Nel momento in cui il sequestro conservativo viene sostituito dal provvedimento definitivo, si converte in pignoramento «quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il

responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile»218.

Per quanto concerne la posizione dei terzi, anche in tema di sequestro conservativo, se da un lato non è possibile agire su beni non di proprietà dell’imputato o del responsabile civile, dall’altro è

216 Ciò è in linea con quanto stabilito dalla Cassazione, Sez. V pen., sent. 2 Febbraio 2010 n.11291, secondo cui «Ricorre

il “periculum in mora”, presupposto del sequestro conservativo, se il rischio di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l'entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall'altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore da porsi in relazione con la composizione del patrimonio, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo».

217 Si veda in merito quanto contemplato dalla Cass. pen., Sez. IV, sent. 15 Maggio 2013 n.39171. 218 Così dispone l’art. 320 c.p.p.

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assodato che ci si debba rifare ad un profilo sostanziale in termini di diritto di proprietà, non rilevando la mera intestazione formale, bensì la disponibilità uti dominus.

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