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I caratteri generali delle misure di prevenzione

Capitolo 4. Le nuove frontiere della confisca alla luce delle recenti modifiche normative: confisca

4.2 La confisca di prevenzione: uno sguardo introduttivo in ottica di compatibilità col diritto

4.2.1 I caratteri generali delle misure di prevenzione

Prima di entrare nel merito, occorre chiarire alcuni aspetti delle misure di prevenzione, delle quali la confisca fa parte. Le misure di prevenzione possono essere personali o patrimoniali e si discostano dalle misure di sicurezza prevalentemente per essere misure amministrative, pur sottoposte al controllo giurisdizionale o talvolta applicate direttamente da parte dell’autorità giudiziaria; con le misure di sicurezza condividono la natura preventiva e l’esigenza di tutela della pubblica sicurezza. Neppure per le misure di prevenzione è invocabile il principio di irretroattività332. Le misure di

329 Si veda il decreto 7 Marzo 2017 emesso dalla sezione autonoma misure di prevenzione del tribunale di Milano in cui viene comunque disposta una misura personale perché il soggetto veniva ritenuto “abitualmente dedito a traffici delittuosi”, ossia a pericolosità generica, nonostante le rimostranze della Cedu. Il tribunale si giustifica affermando che: «la decisione, pur provenendo dalla Grande Camera […] non integra, allo stato, un precedente consolidato nei termini

descritti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 49/2015». Si veda anche l’articolo di F. Belato, “Su talune recenti prese di distanza dalla sentenza della Corte EDU de Tommaso da parte della giurisprudenza di merito”, pubblicato nella

rivista online “Diritto Penale Contemporaneo”, n.4/2017.

330 Si veda ad esempio l’ordinanza 14 Marzo 2017 emessa dalla sezione misure di prevenzione del tribunale d’appello di Napoli, che ha sollevato eccezione di costituzionalità sulla misura personale della sorveglianza speciale a seguito della sentenza europea “De Tommaso c. Italia”.

331 Nel momento in cui si scrive, la Corte Cost. non si è ancora pronunciata. Si può prendere a riferimento perlomeno quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sent. “Paternò” (n. 40076 del 27 Aprile 2017), in cui la Cassazione riconosce la valenza, ai fini del diritto interno, delle conclusioni provenienti dalla sentenza “De Tommaso”.

332 Tra le tante, ciò è stato riaffermato dalla Cassazione (Sez. VI, sent. n. 11006 del 20 Gennaio 2010): «Le misure di

prevenzione, al pari delle misure di sicurezza, possono essere applicate anche quando siano previste da una legge successiva al sorgere della pericolosità sociale, in quanto le stesse non presuppongono uno specifico fatto di reato, ma riguardano uno stato di pericolosità attuale cui la legge intende porre rimedio».

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prevenzione agiscono in chiave preventivo-repressiva, ante delictum, per contrastare gli effetti che la pericolosità di alcuni soggetti potrebbe avere a danno della collettività, con una volontà di controllo sociale che si esplica ex ante tesa a colpire quelle forme di criminalità che il processo penale tarda o non riesce ad aggredire. Basti pensare al fatto che le misure preventive sono imprescrittibili, procedono su un binario parallelo a quello penale e che agli sviluppi di quest’ultimo restano sostanzialmente “impermeabili”333. Il giudice del processo di prevenzione può servirsi degli

elementi acquisiti con il processo penale, ma non è vincolato ad attenersi alle statuizioni che da questo eventualmente derivano. Così, un’assoluzione giunta prima della conclusione del separato processo di prevenzione non comporterebbe affatto l’impossibilità di applicare comunque una misura preventiva.

Non mancano profili di criticità legati alla possibile violazione del “ne bis in idem334”, per almeno due

motivi: in primis per l’interferenza tra processi, che potrebbe comportare una doppia richiesta di confisca per gli stessi beni335. In secundis per la possibile duplicazione punitiva all’interno dello

stesso procedimento di prevenzione, data dal fatto che l’autorità procedente può adottare una misura diversa da quella originariamente scelta, in presenza di nuovi elementi atti a modificare la concezione di pericolosità del proposto336. In tema, la giurisprudenza ha più volte ribadito che il

giudicato del procedimento di prevenzione opera rebus sic stantibus337e con minore stabilità338, di

333 Così la Cassazione, Sez. V, sent. 18 Marzo 2015 n.43490: «Vanno del pari condivise le conclusioni cui è giunta la

giurisprudenza della Suprema Corte in ordine al rapporto che intercorre tra il procedimento di prevenzione ed il processo penale, evidenziandone le profonde differenze funzionali e strutturali, essendo il secondo ricollegato a un fatto-reato e il primo riferito a una valutazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato[…]. Conseguenza ulteriore della descritta autonomia dei due procedimenti va individuata nella impermeabilità del procedimento di prevenzione alle vicende del processo penale».

334 Per una più approfondita disamina della questione si veda l’articolo di S. Segalina, “Il principio del ne bis in idem nel

procedimento di prevenzione. Questioni aperte”, pubblicato su “Archivio Penale”, n.3/2016.

335 Si pensi, a titolo di esempio, ad un caso in cui vi è del denaro sproporzionato rispetto alle risultanze documentali di un dato contribuente e che egli non sia in grado di giustificarne la legittima provenienza. Al verificarsi dei requisiti di cui si darà conto, il denaro in oggetto sarà oggetto di sequestro e poi di confisca di prevenzione. Se, parallelamente, nel processo penale si riscontrasse che quel denaro è stato usato come “prezzo del reato”, allora interverrebbe anche la confisca ex. art. 240. Oppure, caso ancora più evidente, se oltre a non giustificarne la provenienza legittima il soggetto non fosse neppure in grado di giustificarne la provenienza in termini generici, ci si domanda se possa esserci o meno una convivenza forzosa tra la confisca preventiva e quella estesa.

336 «La pericolosità del soggetto è un fenomeno non singolare, ma complesso, e mutante in conseguenza di fatti indice

variabili nel tempo, e connessi nel loro succedersi[…]ogni volta che si realizzi un nuovo fatto o anche che la novità consista solo nella sua conoscenza da parte del giudice della prevenzione, la pericolosità si presterebbe a divenire oggetto di un ulteriore giudizio per determinarne la nuova gradazione ed intensità». Così S. Segalina, art. cit, p.8, descrive a sue parole

la labilità del giudizio sulla pericolosità.

337 Si veda la pronuncia n.18267/2014 della VI Sezione della Cassazione, che si occupa della questione del giudicato e dell’interferenza tra diverse forme di confisca.

338 Sul punto S. Segalina, già cit., p.3, nel commentare detta minor stabilità afferma che il giudicato di prevenzione acquisisce «efficacia preclusiva soltanto “allo stato degli atti”. Tale effetto preclusivo “limitato” consentirebbe di iniziare

un secondo procedimento nei confronti di un soggetto già giudicato, ove la presenza di fatti modificativi dell’originaria situazione rilevante determinasse il passaggio ad altra situazione altrettanto giuridicamente rilevante».

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fatto escludendo la presenza di un bis in idem in questa seconda casistica.

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