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Capitolo 3. Il sequestro penale in rapporto alla confisca

3.2 Il sequestro probatorio

La prima tipologia di sequestro, che di fatto già esisteva ante riforma ma non era disciplinata separatamente, è il sequestro probatorio. Esso va inteso come mezzo di ricerca di prove e permette di introdurre nel processo elementi che altrimenti rimarrebbero esterni al processo stesso.

Il sequestro probatorio è contenuto nell’art. 253 del codice di procedura penale, che ai primi due commi stabilisce:

«L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.

Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo».

Il primo comma esplicita cosa può essere oggetto di sequestro probatorio, vale a dire “il corpo del reato” e “le cose pertinenti al reato”. Il secondo definisce tali concetti e la giurisprudenza202 ha

sottolineato come ricada nel concetto di cose che “ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo” quei vantaggi o quelle utilità ottenute direttamente dall’illecito ovvero realizzate in seguito ad esso, nonché beni o somme di denaro promesse al reo per indurlo alla commissione del reato. Anche in tema di sequestro probatorio si sono susseguiti due diversi orientamenti circa la possibilità di applicarlo in presenza o in assenza di uno stretto nesso di pertinenzialità, che paiono ricalcare l’evoluzione giurisprudenziale di quanto visto per la confisca. Se recentemente la Cassazione ha sostenuto: «Ai fini della legittimità del sequestro probatorio non è necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente la semplice

201 La Relazione al Progetto Preliminare al Codice di Procedura Penale dell’88, p.81, individua una triplice finalità sottesa alla riorganizzazione della materia: «1)Offrire una base unitaria a figure diverse nelle leggi speciali e affioranti in modo

frammentario nel codice; 2)approntare un sistema di rimedi a favore delle persone che vengono colpite da questa misura, particolarmente grave per la sua potenzialità lesiva di diritti costituzionali che si ricollegano all’uso della cosa sequestrata; 3) rendere razionale e controllabile il passaggio dall’una all’altra forma di sequestro, per evitare che la pluralità dei fini, in astratto perseguibili mediante il vincolo, possa indurre a pretestuose protrazioni dell’indisponibilità della cosa a danno dell’avente diritto».

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possibilità, purché non astratta ed avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità

di un rapporto di queste con il reato»203, la posizione della giurisprudenza più risalente era ben

diversa e affermava che «Anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione sia in ordine alla rilevanza probatoria del bene assoggettato a sequestro, sia con riguardo al nesso di pertinenzialità fra res e

reato»204, confermando da un lato la necessità di motivare il provvedimento e dall’altro rendendo

più stringente la verifica del nesso strumentale.

Affinché possa essere applicato, è richiesto che sia almeno configurabile un’ipotesi di reato ma non che vi siano già indizi di colpevolezza sul soggetto e il provvedimento, oltre che motivato, deve indicare almeno gli oggetti da sequestrare e gli episodi che hanno originato la ricerca del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato; questa motivazione non ha però il senso di essere una prova dell’illecito, dato che questo va accertato nel processo penale ed esula dalle finalità del sequestro probatorio. Da segnalare poi come nella fattispecie in oggetto ad assumere rilevanza non è il pericolo che eventualmente deriverebbe se si lasciasse la res nella libera disponibilità del reo, bensì la rilevanza di essa a fini di prova. Deve esserci, inoltre, una strumentalità tra le cose sottoposte a vincolo e l’illecito penale ipotizzato.

Discussa è, poi, la questione riguardante la sequestrabilità del corpo del reato205: per alcuni assume

tratti obbligatori, data la rilevanza in re ipsa di qualsiasi corpus delicti , per altri ne deve comunque essere provata l’esigenza probatoria. Tra sostenitori dell’esigenza di una motivazione anche se si tratta di corpo del reato si può citare quanto affermato dal Tribunale di Milano, secondo cui il decreto di sequestro probatorio «deve essere sorretto da idonea motivazione in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita, attraverso l'esplicitazione delle ragioni per le quali l'acquisizione interinale del corpo del reato risulta necessaria per l'accertamento dei fatti per cui si procede; la qualifica di corpo del reato, infatti, non implica necessariamente un'efficacia probatoria in relazione all'avvenuta commissione del reato e alla possibilità di attribuire

il reato al soggetto»206. Inoltre, il 1° comma dell’art. 253 c.p.p., parla di “decreto motivato” senza

distinguere tra corpo del reato e le altre categorie. Invece, i sostenitori dell’obbligatorietà del sequestro del corpo del reato, in quanto avente valenza probatoria intrinseca, si rifanno al criterio

203 Cass. pen, Sez. VI, sent. 28 Luglio 2014 n.33228. 204 Cass. pen, Sez. un., sent. 28 Gennaio 2004 n.5876.

205 Per ulteriori spunti di riflessione si rimanda a M. Montagna, op. cit., pp.180 e ss.

206 Tribunale Milano sez. XI, sent. 27/09/2007, citato nell’articolo di D. Perrone, “Sequestro probatorio: l'obbligo di

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letterale: la norma si riferisce al “sequestro del corpo del reato” e “delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti”. Quindi, solo per le cose pertinenti al reato sarebbe necessaria la motivazione, giacché l’aggettivo “delle” si connette a “necessarie” e non a “necessari”, con ciò volendo escludere la prima parte, ossia il corpo del reato, da tale obbligo motivazionale. Basterebbe qualificare una res come corpus delicti per sottoporla a sequestro probatorio; in altre parole, il corpo del reato conterrebbe di per sé elementi “utili all’accertamento dei fatti”.

La questione è rimasta in sospeso ed è stata oggetto di diversi pronunciamenti delle Sezioni Unite, l’ultimo dei quali207 ha chiuso il dibattito, estendendo l’obbligo motivazionale anche alle cose che

costituiscono “corpo del reato”, per le quali quindi non è accettabile un’automatica applicazione del sequestro probatorio208. Quindi, ogni aspetto del provvedimento deve essere motivato209, pur

succintamente, in modo completo e non apparente o tramite il ricorso a formule di stile. L’aspetto più importante, che deve essere oggetto di autonoma valutazione, è la valutazione del fumus. Per quanto riguarda proprio il requisito del fumus commissi delicti210, nel sequestro probatorio, la

Cassazione precisa che: «il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta sussistenza del reato ipotizzato, considerando il ‘fumus commissi delicti’ in relazione alla congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro[…]e la valutazione della legittimità del sequestro non deve essere effettuata nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, quanto, piuttosto, con riferimento all'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all'indagato della

disponibilità della res o l'acquisizione della stessa nella disponibilità dell'autorità giudiziaria»211. In

207 Cass. pen., Sez. Un., sent. 6 Maggio 2016 n.18954.

208 La questione era particolarmente spinosa; va rilevato, infatti, come parte della giurisprudenza non si fosse adeguata a quanto stabilito dalle Sezioni Unite precedenti alla sentenza “Capasso” di cui alla nota precedente, continuando a ribadire quanto veniva affermato nella sentenza 5006/1994: «costituisce sequestro penale obbligatorio quello del corpo

del reato che mira a sottrarre all'indagato tutte le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto e il prezzo. Sotto tale aspetto, il sequestro del corpo di reato non ha nulla a che vedere con il sequestro delle cose pertinenti al reato, che è, invece, facoltativo e presuppone la tutela delle esigenze probatorie».

209 Per approfondimenti sull’obbligo motivazionale del sequestro probatorio si veda il contributo di L. Semeraro, “Dopo

la sentenza Capasso delle Sezioni Unite, sintesi e completezza”, articolo pubblicato il 17 Gennaio 2017 su

www.questionegiustizia.it

210 Tra le altre questioni, la sentenza “Capasso”, già cit., torna sull’obbligo motivazionale riconoscendo come la giurisprudenza si sia ormai uniformata alla sentenza 5876/2004 e ribadisce che: «quantomeno il sequestro preventivo e

quello probatorio, nel presupporre l'esplicitazione della sussistenza di un reato in concreto mediante la esposizione e la valutazione degli elementi in tal senso significativi, comportino, per l'autorità giudiziaria che li dispone, un percorso motivazionale che si discosta da quello sugli indizi, proprio delle misure personali, essenzialmente, e in taluni casi, sul punto della responsabilità dell'indagato».

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termini simili si esprime la dottrina: «Non è necessario, in definitiva, che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti di un certo soggetto, ma è sufficiente che siano presenti elementi tali da permettere di configurare l'esistenza di una fattispecie penalmente rilevante. Il fatto, di conseguenza, non deve essere accertato, ma deve risultare ragionevolmente probabile in base a

questi specifici elementi»212.

Quanto alla verifica del periculum, anch’essa deve essere puntuale e rigorosa ed il giudice deve giungere ad una prognosi, in termini probabilistici, che sorregga la validità del provvedimento cautelare, senza voler però, come detto, esprimere un giudizio in merito all’effettiva colpevolezza. Se vengono meno le esigenze probatorie indicate dall’art. 253 c.p.p. ovvero una volta pronunciata la sentenza, le cose sottoposte a sequestro preventivo vanno restituite a colui che ne ha diritto, salvo che non si opti per la trasformazione da sequestro probatorio a una delle altre forme di sequestro penale o che si disponga la confisca di esse.

Una precisazione, infine, sul metodo per procedere a sequestro probatorio, vale a dire la perquisizione. Essa, oltre che essere logicamente antecedente sul piano pratico, è il mezzo giuridicamente necessario per rinvenire i beni da sottoporre a sequestro probatorio, data la sua utilità nella ricerca di una prova preesistente. L’art. 252 c.p.p., infatti, prevede che siano sottoposte a sequestro le “cose rinvenute a seguito della perquisizione”, i cui risultati sono validi solo se rispettate le garanzie di difesa. In caso di invalidità della perquisizione, è dubbio se essa si riverberi automaticamente sul sequestro. Se sussiste un rapporto di causalità tra perquisizione e sequestro, allora andrebbe sancito un principio di invalidità derivata, tesi sostenuta dalla giurisprudenza fino a che si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione213, sancendo che vi è autonomia tra l’atto di

perquisizione e il decreto di sequestro. La Corte ritiene riduttivo considerare il sequestro una

212 C. Consorti, “Obbligo di motivazione e valutazione del ‘fumus commissi delicti’ del sequestro probatorio”, in “Rivista

di Giurisprudenza Tributaria” n.2/2014, pp.140-141.

213 Cass. pen., Sez. Un., sent. 27 Marzo 1996 n.5021. Si riportano alcuni estratti della sentenza: «il rapporto tra

perquisizione e sequestro non è esauribile nell'area riduttiva di una mera consequenzialità cronologica, come si era affermato in numerose pronunce di questa Corte prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale»; «se è vero che l'illegittimità della ricerca della prova del commesso reato, allorquando assume le dimensioni conseguenti ad una palese violazione delle norme poste a tutela dei diritti soggettivi oggetto di specifica tutela da parte della Costituzione, non può, in linea generale, non diffondere i suoi effetti invalidanti sui risultati che quella ricerca ha consentito di acquisire, è altrettanto vero che allorquando quella ricerca, comunque effettuata, si sia conclusa con il rinvenimento ed il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, è lo stesso ordinamento processuale a considerare del tutto irrilevante il modo con il quale a quel sequestro si sia pervenuti:»; «si vuole soltanto precisare che allorquando ricorrono le condizioni previste dall'art.253 comma 1° C.P.P., gli aspetti strumentali della ricerca, pur rimanendo partecipi del procedimento acquisitivo della prova, non possono mai paralizzare l'adempimento di un obbligo giuridico che trova la sua fonte di legittimazione nello stesso ordinamento processuale ed ha una sua razionale ed appagante giustificazione nell'esigenza che l'ufficiale di polizia giudiziaria non si sottragga all'adempimento dei doveri indefettibilmente legati al suo "status", qualunque sia la situazione -legittima o no- in cui egli si trovi ad operare».

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semplice conseguenza logica della perquisizione e afferma che il principio dell’invalidità derivata si ferma dinnanzi all’art. 253 c.p.p. nei casi in cui il sequestro probatorio è un “atto dovuto”, volto a interrompere le possibili conseguenze del reato ed i suoi effetti, o il semplice protrarsi di una situazione intrinsecamente illecita.

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