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I Cles per il coordinamento provinciale

Le esigenze di razionalizzazione e coordinamento dell’attività di vigilanza sono garantite, si è visto nel capitolo precedente, anche grazie all’azione costante

69 L’inserimento di appartenenti all’Arma presso gli allora

Ispettorati del lavoro risale all’art.2 del Regio decreto 13 maggio 1937 n.804, con cui venivano assegnati militari dell’Arma Carabinieri per i servizi di vigilanza per l’applicazione delle leggi sul lavoro. Il 1° ottobre 1997, in ottemperanza al D.M. 31 luglio 1997 di cui alla legge 28 novembre 1996 n.608, art.9 bis, comma 14, il Comando Generale dell’Arma ha istituito il Comando Carabinieri Ispettorato del lavoro, inquadrando in esso i Nuclei Carabinieri Ispettorato del lavoro, già preesistenti, gerarchicamente alle sue dipendenze. Con D.M. 2 marzo 2007 il Comando ha assunto l’attuale denominazione di “Comando Carabinieri per la tutela del lavoro”.

dei Comitati per il Lavoro e l’Emersione del Sommerso, più comunemente noti come “Cles”70.

Si tratta di un organismo consultivo, con funzione di supporto all’attività del Dirigente, istituito con il decreto legge 25 settembre 2002 n.210 (convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n.266), e rivitalizzato ad opera del D. Lgs. n.124/200471.

Esso svolge funzione di coordinamento ed orientamento dell’attività di vigilanza, come confermato dalla circolare n.24 del 24 giugno 2004 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali72 nella quale si conferma la necessità di procedere alla convocazione dei Cles “in ogni caso in cui sia necessario attivare un

più stretto coordinamento operativo di tutti gli organi impegnati nell’azione di contrasto al lavoro irregolare”.

In altre parole, i Cles devono contribuire a supplire a quelle carenze strutturali che sono proprie del sistema ispettivo italiano, collaborando al fine di mettere insieme i vari attori dell’azione ispettiva, allo scopo ultimo di assicurare la migliore effettività all’azione di contrasto al lavoro irregolare.

Un’efficace azione di coordinamento, infatti, consente un uso più razionale ed efficiente delle risorse umane disponibili presso le amministrazioni pubbliche interessate ed il superamento dei limiti che derivano da carenze di organico e strumentali.73

70 Per un approfondimento sui Cles si veda P. Pennesi, D. Papa,

Lotta al sommerso e sicurezza del lavoro: primi orientamenti interpretativi, Guida al lavoro n.36/2006, pag. 13-26.

71 Nella composizione originaria i CLES contavano 16 membri

nominati dal Prefetto dei quali otto designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori ed otto designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell’ambiente, dall’INPS, dall’INAIL, dalla ASL, dal Comune, dalla Regione e dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. Con il D. Lgs. n.124/2004 i Cles vengono integrati con altre figure, impegnate nella lotta al lavoro irregolare quali il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, un rappresentante degli uffici locali dell’agenzia delle entrate presenti sul territorio provinciale ed il Presidente della Commissione provinciale per l’emersione del lavoro irregolare. Alle sedute può, inoltre, essere invitato a partecipare il Questore. (art. 5 comma 2 D. Lgs. n.124/2004).

72 Pubblicata in G.U. 30 giugno 2004 n.151 e reperibile in www.lavoro.gov.it..

73 In questo senso F. Di Bono, Ispezione del lavoro: un approccio

Inoltre, la stessa si pone a garanzia del destinatario dell’ispezione perché assicura uniformità di giudizio ed evita duplicazione di interventi.

Tuttavia, a ben guardare, va detto che se anche la riforma della vigilanza, operata con il D.Lgs. n.124/2004, ha fatto progressi in termini di coordinamento ed orientamento dell’attività ispettiva, sia in sede di programmazione che in sede di applicazione, permane tuttora una certa macchinosità nell’intero sistema, che si articola in troppe strutture, le quali spesso non riescono a svolgere operativamente i compiti loro attribuiti dal legislatore.

Soltanto la creazione di un unico corpo ispettivo che accentri le funzioni di Ministero del Lavoro ed enti previdenziali sarà in condizione di garantire uniformità di azione e risparmi in termini di risorse umane e strumentali.

In attesa che quanto previsto nel Jobs Act, con l’istituenda Agenzia unica per le ispezioni, venga attuato tramite i decreti delegati, ricordiamo che il Ministero del Lavoro con la Direttiva sui servizi ispettivi e le attività di vigilanza del 18 settembre 2008, e successivamente con la nota 1489 del 3 febbraio 2009, ha precisato che “… in considerazione delle difficoltà

operative dei Cles, si rende necessario considerare le riunioni dei medesimi validamente costituite almeno con la presenza del Direttore provinciale, dei Direttori degli altri enti previdenziali ed assicurativi e di minimo due rappresentanti sia delle OO.SS. che di parte datoriale”.

L’attività dei Cles, inoltre, si arricchisce dopo il D. Lgs. n.124/2004 di compiti di prevenzione e promozione.

L’art.8 del citato decreto, infatti, prevede la possibilità per le Direzioni del lavoro di organizzare, mediante il proprio personale ispettivo, ed eventualmente anche in concorso con i Cles e le Commissioni regionali e provinciali per l’emersione del lavoro irregolare, attività di prevenzione e promozione presso i datori di lavoro.

La suddetta attività di informazione e preparazione indirizzata a parte datoriale verte su questioni di ordine generale e risponde all’esigenza di garantire un maggior rispetto per la normativa in materia lavoristica

sicurezza, Working paper ADAPT, 23 settembre 2010 n.113, in

e previdenziale e di incentivare la conoscenza delle novità interpretative e legislative, al fine di assicurare maggiore effettività ed efficacia all’azione ispettiva in senso lato.