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Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale vengono svolte, nel sistema ispettivo italiano, dal personale ispettivo in forza presso le Direzioni interregionali e territoriali del lavoro.

In materia di previdenza ed assistenza sociale le funzioni di accertamento vengono esercitate, altresì, dal personale di vigilanza dell’INPS, dell’INAIL e dell’ex-

ENPALS74 e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell’ambito dell’attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi.75

Quanto ai poteri attribuiti agli ispettori degli enti di vigilanza, il D. Lgs. n.124/2004, di fatto, ribadisce le disposizioni già vigenti, riconoscendo al corpo ispettivo il potere di accesso ai locali, di esame delle scritture aziendali, di acquisizione delle dichiarazioni da datori e prestatori di lavoro.76

Quanto alle azioni di prevenzione e promozione, l’art.8 del d.lgs. n.124/2004 comma 4, riconosce detto potere anche agli Enti previdenziali, secondo le rispettive competenze.

INPS, INAIL ed ex-ENPALS possono, pertanto, diffondere informazioni sulle novità legislative di maggior rilievo o su questioni di carattere generale che investono il rapporto previdenziale-assicurativo.

Gli enti previdenziali, inoltre, possono essere coinvolti dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva, nei c.d. interpelli relativi a materie previdenziali.

L’art.9 D. Lgs. n.124/2004, infatti, prevede, che a fronte di quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative previdenziali o assicurative, il Ministero del Lavoro, per il tramite della Direzione per l’attività ispettiva, può fornire delucidazioni e chiarimenti sentiti gli enti previdenziali interessati.

Inoltre, la razionalizzazione degli interventi ispettivi si realizza attraverso specifiche misure.

L’art.10 del D. Lgs. n.124/2004 dispone la raccolta in un’unica banca dati telematica di tutti i dati e delle diverse informazioni relative ad aziende e attività lavorative ispezionate, tipologia delle violazioni accertate, contestate e sanzionate, dinamiche del

74 Si ricorda che per effetto del decreto legge n.201 del 6 dicembre

2011, convertito con modifiche nella legge n.214 del 27 dicembre 2011, dal 1 gennaio 2012 l’Enpals è confluita in Inps.

75 Per un approfondimento si veda A. Gaspari, A. Guadagnino, Le

ispezioni in azienda: obblighi, poteri e tutele dopo il D. Lgs. n.124/2004 – Ministero del lavoro ed Enti previdenziali: due sistemi ispettivi a confronto, Iuridica Editrice, Roma 2005, pag.35-

46.

76 Per un esame dei poteri attribuiti ai funzionari di vigilanza INPS

si veda la circolare n.132 del 20 settembre 2004 reperibile sul sito

www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%20132%20del%2020- 9-2004.

mercato del lavoro nonché su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo.

La Banca dati è destinata a costituire una sezione autonoma e riservata della “Borsa continua nazionale del lavoro” ed è accessibile da tutte le amministrazioni che effettuano vigilanza in materia di lavoro.

Al fine di evitare duplicazioni di interventi, con spreco di risorse e danno per i cittadini, e nell’intento di assicurare maggiore effettività all’azione ispettiva, si è previsto che tutte le amministrazioni preposte all’attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, siano tenute a garantire la massima circolarità di tutte le informazioni relative all’attività ispettiva effettuata, comunicando a ciascuna delle altre amministrazioni, mediante strumenti telematici, i datori di lavoro sottoposti ad ispezioni, immediatamente dopo le medesime.

Inoltre, a fronte dell’esigenza di contrasto di specifici fenomeni di violazione di norme a tutela del lavoro e della previdenza ed assistenza obbligatoria, sarà possibile costituire gruppi di intervento straordinario, a livello regionale, sotto l’egida della Direzione generale per l’attività ispettiva.

Detti gruppi di interventi faranno seguito ad intese tra la Direzione regionale del lavoro, ora DIL, e le Direzioni regionali di INPS e INAIL nonché con il Comando del nucleo carabinieri presso l’ispettorato del lavoro. Si tratta delle c.d. task force sempre più spesso chiamate a contrastare fenomeni di irregolarità territorialmente circoscritti.

In una naturale successione rispetto a queste previsioni, si colloca il Protocollo d’intesa del 7 aprile 200577 siglato tra Ministero del Lavoro, INPS ed INAIL che si è prefisso lo scopo di lavorare su tre distinte direzioni al fine di raggiungere il massimo di coordinamento “interforze”, operando, da un lato, nella direzione di costituire un gruppo di lavoro incaricato di predisporre un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria; da un altro, nel senso di predisporre un codice di comportamento ad uso comune del personale ispettivo del Ministero e degli enti previdenziali; infine,

nella volontà di predisporre procedure in grado di consentire un maggior scambio di informazioni utili alla pianificazione dell’attività ispettiva.

Gli sviluppi di detto protocollo d’intesa hanno portato all’emanazione del Codice di comportamento unitario degli ispettori di cui parleremo nel proseguo, del verbale unico di accertamento, reso obbligatorio su tutto il territorio nazionale dall’art.33 della legge n.183/2010 (dopo una prima fase di sperimentazione in alcune regioni), e del sistema SGIL, che altro non è che un sistema informativo di gestione dell’ispezione del lavoro, che consente l’acquisizione e l’elaborazione di tutti i dati relativi all’ispezione del lavoro, dalla sua programmazione fino all’emanazione delle eventuali sanzioni amministrative.

In data 4 agosto 2010 è stato, infine, siglato il Protocollo d’intesa tra Ministero del lavoro, INPS, INAIL ed Agenzia delle entrate78, allo scopo di promuovere ed attuare un miglioramento dell’attività ispettiva attraverso la collaborazione con i soggetti che si occupano di vigilanza e controllo.

Il Protocollo, che ha durata triennale ed è rinnovabile, risponde alla richiesta di effettività dell’azione ispettiva e prevede la condivisione dei dati contenuti negli archivi di ciascun organismo deputato alla vigilanza.

Oggetto del Protocollo è, infatti, ai sensi dell’art.1 comma 1 del medesimo “lo scambio di informazioni e

dati …, effettuato allo scopo di innalzare le capacità di vigilanza sull’attuazione delle norme in materia di lavoro e di legislazione sociale, nonché migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione ispettiva nella lotta all’evasione contributiva ed al lavoro sommerso, attraverso la programmazione dell’attività di vigilanza indirizzata su obiettivi concreti e ottimizzando l’utilizzo delle risorse disponibili”.

In questo modo si attua la previsione del D. Lgs. n.124/2004 nella parte in cui prevede la realizzazione della Banca Dati delle aziende ispezionate da parte del Ministero del Lavoro, e si realizza una maggior efficienza dell’azione ispettiva.

78 Reperibile su

www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20100804_Protocollo_Intesa.ht m.

Tutto quanto riportato è, senza dubbio, utile a migliorare il sistema ispettivo italiano, ma assolutamente insufficiente.

Lo scambio di informazioni, infatti, non sempre si attua in sede di programmazione, con inevitabili duplicazioni di accessi ispettivi; inoltre, lo scambio di informazioni e le banche dati trasversali non hanno un aggiornamento in tempo reale e non funzionano per le c.d. ispezioni “a vista”.

Si tratta, comunque, di un passo in avanti anche rispetto a quanto emerso nel rapporto 2010 del Governo italiano sull’applicazione della Convenzione OIL n.81 del 194779 laddove si evidenziava come non sono previsti in Italia interventi concreti finalizzati all’istituzione di un registro sulle ispezioni del lavoro, essendo presente soltanto un’attività di raccolta ed elaborazione dei risultati più significativi in tema di attività di vigilanza.