• Non ci sono risultati.

I detentori del potere di sospensione dell’attività

2. Le sanzioni amministrative

2.2. La sospensione dell’attività imprenditoriale tra esigenze d

2.2.1 I detentori del potere di sospensione dell’attività

2.2.1 I detentori del potere di sospensione dell’attività imprenditoriale tra dubbi e incertezze applicative.

Titolari del potere di sospensione dell’attività imprenditoriale sono i Servizi ispezione del lavoro delle Direzioni territoriali del lavoro (nonché il N.I.L. dell’Arma carabinieri operante presso la D.T.L.); gli organi di vigilanza delle Aziende sanitarie locali, limitatamente all’accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; il Comando provinciale dei Vigili del fuoco per le violazioni in materia di prevenzione incendi158.

Rispetto alle precedenti formulazioni, il legislatore con il D. Lgs. n.81/2008, focalizza la titolarità del potere in capo all’”organo di vigilanza” e non al “personale ispettivo”.

Ciò è confermato dalla circolare n.33/2009 del Dicastero del lavoro, nella quale si riconosce che il potere di sospensione si radica in capo alla struttura e, cioè, l’ufficio dal quale dipendono i singoli funzionari ispettivi, “Ufficio che in virtù del rapporto interorganico

esercita detto potere mediante il proprio personale ispettivo”.159

11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.

11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dell’impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi”.

158 Per tutti si veda M. Lanotte, Il sistema istituzionale, la vigilanza

e i suoi attori, in L. Galantino (a cura di), Il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro il D.Lgs. n.81/2008 e il D.Lgs. n.106/2009, Milano, Ipsoa 2009.

L’organo che ha adottato il provvedimento sarà, poi, legittimato a revocare il medesimo in presenza delle condizioni previste dalla legge.

Nessun potere di sospensione viene, invece, riconosciuto in capo al personale degli enti ed istituti di vigilanza, con la conseguenza che viene a crearsi un disallineamento rispetto a quanto previsto in ordine al potere di irrogare la maxisanzione per il lavoro nero.

A seguito dell’entrata in vigore del Collegato lavoro, infatti, soggetti abilitati ad irrogare la maxisanzione sono, si è visto, oltre alla Direzione territoriale del lavoro competente, tutti “gli organi di vigilanza che

effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza”(art.3 comma 5 d.l. n.12/2002).

L’esigenza di ampliare la platea dei titolari del potere di irrogare la maxisanzione è stata dettata dalla necessità di garantire maggiore efficacia ed incisività all’azione sanzionatoria, alleggerendo gli adempimenti burocratici ed evitando i passaggi di carte tra organi diversi della pubblica amministrazione.

Questa esigenza rischia, oggi, di venire vanificata in quanto il potere di sospendere l’attività imprenditoriale si radica, soltanto, in capo agli organi del Ministero del lavoro (oltre ad ASL e Vigili del fuoco, limitatamente alle materie di stretta competenza), con la conseguenza che, in caso di accertamento della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dello stesso da parte del personale di INPS, INAIL, Carabinieri, Guardia di Finanza, che effettua accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza, quest’ultimi, dovranno inviare gli atti alla DTL per l’adozione del provvedimento di sospensione.

In altre parole, per esemplificare, nel caso in cui il funzionario di vigilanza dell’INPS riscontri un rapporto di lavoro subordinato a nero, potrà comminare la maxisanzione, ma non sarà competente per l’adozione della sospensione, pur ricorrendone i presupposti.

Ciò è confermato dalla stessa formulazione dell’art.14, comma 1, del D. Lgs. n.81/2008, e risponde perciò ad una precisa voluntas legis, laddove si precisa che l’adozione del provvedimento di sospensione, da parte degli organi della DTL, possa avvenire di propria iniziativa ovvero a seguito di specifica segnalazione da parte di altri organismi.

Nella quotidianità dell’ispezione, questa discrasia comporta non pochi problemi di ordine pratico, poiché i verbali degli enti diversi dalla DTL devono essere

inviati a quest’ultima per l’esercizio del potere sospensivo entro tempi assai brevi, al fine di evitare che la sospensione dell’attività d’impresa si realizzi dopo che la stessa ha proceduto a regolarizzare i lavoratori a nero.

Nel senso della doverosità di procedere alla sospensione dell’attività imprenditoriale, anche in caso di regolarizzazione ex post da parte del datore di lavoro, muove la circolare del Ministero del lavoro n.33/2009, la quale ha chiarito che “a seguito della

ricezione delle segnalazioni tempestivamente inviate (possibilmente via email con scannerizzazione del verbale o via fax) da parte di altri soggetti pubblici che accertano la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell’attività imprenditoriale, l’Ufficio può adottare il provvedimento senza procedere ad ulteriori verifiche, purché non siano trascorsi più di sette giorni dalla data dell’accertamento”160.

Come è stato correttamente osservato161, tale interpretazione costituzionalmente orientata è l’unica che consente di sottrarre la norma a censure di irragionevolezza; diversamente si verrebbe a creare una discriminazione, con evidente violazione del principio della parità di trattamento, in quanto l’adozione del provvedimento di sospensione finirebbe per essere legata all’organo di vigilanza che effettua il primo accesso ispettivo in azienda162.

Permangono, tuttavia, dubbi sulla bontà della scelta operata dal legislatore, che bene avrebbe fatto, con un po’ più di coraggio, ad estendere a tutti gli organi che operano in materia di vigilanza sul lavoro detto potere, così peculiare ed incisivo.

160 Circ. n.33/2009 che continua: “Al riguardo si coglie l’occasione

per sollecitare la massima collaborazione degli Istituti affinché nelle segnalazioni medesime vengano specificati tutti i presupposti per l’adozione del provvedimento, ivi compresi il numero e le generalità dei lavoratori “in nero” e di quelli presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo”.

161 P. Rausei, Collegato lavoro …”, cit. p.297.

162 P. Rausei, Collegato lavoro …”, cit. p.297 nota 13; nel senso,

invece, di ritenere intempestivo ed inopportuno sotto il profilo amministrativo, il provvedimento di sospensione adottato dopo la regolarizzazione dei lavoratori in nero trovati in azienda da parte di altro soggetto pubblico V. Lippolis e G. Attanasio, Vademecum –

sospensione dell’attività imprenditoriale, in La circolare di Lavoro e previdenza, supplemento al n.47/2009 p.18.

2.2.2 Le attività oggetto di sospensione. Il