1. Il sistema sanzionatorio del lavoro Le sanzioni penali e la loro
1.2 La prescrizione obbligatoria
La prescrizione obbligatoria rappresenta una modalità di estinzione, in via amministrativa, di talune contravvenzioni in materia di lavoro.
L’istituto nasce ad opera del D. Lgs. 19 dicembre 1994 n.758 che, all’art.20, prevede, con una procedura assai articolata, che l’organo di vigilanza, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, possa impartire
“al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo strettamente necessario”.
In questa fase iniziale, l’istituto è destinato ad operare per le sole contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro129; sarà con il D. Lgs. n.124/2004 che il legislatore provvederà a generalizzarne l’applicazione a tutte le contravvenzioni relative a leggi in materia di lavoro e legislazione sociale punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda o della sola ammenda.
Il termine per la regolarizzazione, prorogabile ad istanza del contravventore, in caso di difficoltà o complessità dell’adempimento, non può, in ogni caso, superare i sei mesi, salvo il caso in cui specifiche circostanze non imputabili al contravventore determino un ritardo nella regolarizzazione.
129 Per un approfondimento in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro si veda F. Basenghi, L. E. Golzio, A. Zini, La prevenzione dei
In detto ultimo caso, il termine di sei mesi può essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
Contemporaneamente all’emissione del provvedimento di prescrizione nei confronti del contravventore, l’ispettore provvederà a comunicare la notizia di reato, ex art.347 c.p.p., alla Procura della Repubblica competente per territorio.
Con la prescrizione, inoltre, l’organo di vigilanza potrà imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Scaduto il termine assegnato al contravventore, l’ispettore procederà, entro e non oltre i sessanta giorni successivi, a verificare l’eliminazione della violazione secondo le modalità e nel termine indicato dalla prescrizione (art.21 D. Lgs. n.758/1994).
Laddove la prescrizione risulti adempiuta, l’organo di vigilanza ammetterà il contravventore a pagare, in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’ispettore del lavoro provvederà a comunicare al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione, nonché l’eventuale pagamento della somma come sopra stabilita130.
Laddove invece la prescrizione risulti inadempiuta, l’organo di vigilanza provvederà ad informare il Pubblico Ministero ed il contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.
La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione nei termini fissati e provvede al pagamento della somma come sopra determinata (art.24).
In tal caso il pubblico ministero provvederà a richiedere l’archiviazione del reato.
Nel caso, invece, in cui l’adempimento, pur risultando congruo, avvenga in un tempo superiore a
130 L’art.23 comma 1 D. Lgs. n.758/1994 dispone che “il
procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art.335 del c.p.p. fino al momento in cui il Pubblico Ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’art.21, commi 2 e 3”.
quello indicato nella prescrizione ovvero con modalità diverse da quelle indicate dall’organo ispettivo, si dovrà verificare se ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art.162 bis c.p..
In quest’ultimo caso, la somma da versare è ridotta ad un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Con l’avvento dell’art.15 del D. Lgs. n.124/2004, il legislatore rende obbligatoria la prescrizione per tutte le ipotesi di reato punite con la sola pena dell’ammenda o con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda.
Il quadro normativo, dopo la riforma dei servizi ispettivi, risulta, pertanto, mutato contemplando, da un lato, la prescrizione prevista dal D. Lgs. n.758/1994, la quale trova applicazione per le sole contravvenzioni “in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro”, punite con la pena alternativa dell’arresto o
dell’ammenda; cui si affianca, dall’altro, la prescrizione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n.124/2004 che si applica alle contravvenzioni previste da “leggi in
materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione territoriale del lavoro”, punite con la pena dell’ammenda
o con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda. Dal punto di vista procedurale, l’art.15 del D. Lgs. n.124/2004 conferma l’iter delineato dal legislatore del 1994, pur estendendo la portata applicativa dell’istituto
“alle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all’adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all’emanazione della prescrizione”.
Si tratta di allargare l’ambito applicativo dell’istituto fino a ricomprendervi i casi di prescrizione c.d. ora per allora, in cui la condotta lesiva è già cessata o i casi in cui gli effetti sono stati rimossi spontaneamente prima dell’intervento dell’organo ispettivo.
In tali casi il datore di lavoro sarà direttamente ammesso al pagamento della sanzione.
Con tale previsione il legislatore della riforma pone rimedio ad una lacuna della normativa dell’art.24 del D. Lgs. n.758/1994, sulla cui legittimità costituzionale
era stata chiamata a pronunciarsi nel 1998 la Corte Costituzionale131.
Nell’occasione, infatti, il Giudice rimettente aveva ritenuto che detta norma si ponesse in contrasto con l’art.3 della Costituzione “nella parte in cui non prevede
che possano essere ammessi alla definizione in via amministrativa con conseguente estinzione del reato coloro i quali abbiano regolarizzato la violazione prima che l’autorità di vigilanza abbia impartito la prescrizione” , o “abbiano regolarizzato la violazione nonostante l’organo di vigilanza abbia omesso di impartire la prescrizione, ovvero l’abbia impartita senza osservare le forme legislativamente richieste”.
La Corte, rilevato che le lacune segnalate dal Giudice a quo, dipendevano da una difettosa formulazione tecnica della normativa in esame, e non da una consapevole scelta legislativa, ritenne “senz’altro possibile un’applicazione della disciplina in
base alla quale, in caso di notizia di reato acquisita da un’autorità di polizia giudiziaria diversa dall’organo di vigilanza e di spontanea regolarizzazione da parte del contravventore, l’organo di vigilanza sia autorizzato ad impartire “ora per allora” la prescrizione prevista dall’art.20, ovvero, ed a maggior ragione, a ratificare nelle forme dovute prescrizioni irritualmente impartite, nonché a verificare l’avvenuta eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e ad ammettere il contravventore al pagamento della somma determinata a norma dell’art.21, commi 1 e 2, sì che l’autore dell’illecito, previo pagamento della somma stabilita, possa usufruire dell’estinzione del reato disciplinata dall’art.24.”
Con la riforma del 2004 si conferma questa impostazione allargando, si è visto, alle ipotesi c.d. ora per allora l’istituto in esame.
Le applicazioni pratiche, inoltre, ad un ventennio dalla sua comparsa sul panorama legislativo sono ricorrenti e soddisfacenti, in quanto permettono di contemperare l’interesse del datore di lavoro che, pagando una sanzione contenuta, evita il procedimento penale, del lavoratore che vede cessata la condotta lesiva dei suoi interessi, nonché eliminati gli effetti dannosi della medesima, ed in ultimo dello Stato che,
131 Sentenza n.19/1998 reperibile in www.giurcost.org/decisioni/1998/0019s-98.html.
da un lato, incamera una sanzione, dall’altro, vede realizzata la potestà punitiva seppur con una degradazione dell’illecito dal piano penale a quello amministrativo.