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L’ispezione del lavoro nel contesto internazionale Il ruolo dell’ILO –

SOMMARIO: 1. L’ispezione del lavoro nel contesto internazionale. Il ruolo dell’ILO - International Labour Office 2. La strategia europea

1. L’ispezione del lavoro nel contesto internazionale. Il ruolo dell’ILO – International Labour Office

“L’attività svolta dagli ispettori del lavoro è essenziale per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori, prevenire gli abusi da parte di datori di lavoro senza scrupoli e promuovere lo sviluppo economico e sociale.

Solo un efficiente corpo ispettivo è in grado di promuovere il decent work ed incrementare la crescita socio economica della società”.

“(…) Oggi l’obiettivo primario dell’ILO è garantire che tutti gli uomini e le donne abbiano accesso ad un lavoro produttivo, in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana”.212

Queste le lucide parole, sintetizzabili nel concetto di

“lavoro dignitoso”, comparse per la prima volta nel

panorama internazionale nel 1999, quando l’allora Direttore Generale dell’ILO, Juan Somavia, presentava alla Conferenza internazionale del Lavoro il Rapporto

Decent Work.

Oggi, il concetto di decent work si applica ad ogni categoria di lavoratori e coinvolge sia la dimensione quantitativa dell’occupazione, cioè il numero di posti di lavoro creati, che quella qualitativa, inerente, cioè, alle condizioni di lavoro, aspetto sul quale devono massimamente vigilare gli ispettori del lavoro.

Nel 2008 il concetto di decent work è stato ufficializzato nella Dichiarazione dell’ILO sulla giustizia

sociale per una globalizzazione giusta e rappresenta un

punto di partenza importante per garantire una crescita equa e garanzie dei diritti fondamentali dei lavoratori.

212 Per un approfondimento sul tema si può consultare il sito web

Questi i valori – invero assolutamente in linea con quelli nazionali - oggi accettati e perseguiti a livello internazionale, che occorre tutelare sempre più pervicacemente in un periodo, come quello attuale, segnato da una grave crisi economica che, come più volte detto in precedenza, pone in crisi, altresì, proprio tale sistema valoriale, alla luce dei costi economici che esso richiede per essere posto nell’alveo dell’effettività.

E’, infatti, indubbio il rilievo per cui negli ultimi anni si è innestata una fase recessiva di tale gravità che ha determinato effetti dirompenti nel mondo del lavoro, in termini di perdita di occupazione e conseguente peggioramento delle condizioni d’impiego per molti lavoratori.

La verifica della corretta applicazione della normativa comunque vigente, il rispetto della contrattazione privata, l’osservanza degli standard di sicurezza previsti, sono divenuti, pertanto, l’obiettivo primario da perseguire per assicurare una reale tutela dei diritti (inviolabili?) dei lavoratori, della regolarità e della sicurezza dei rapporti di lavoro.

Un’efficace protezione del lavoro è, infatti, in grado di favorire una crescita economica equa e socialmente sostenibile; l’effettiva corresponsione dei contributi previdenziali porta all’aumento del gettito fiscale ed alla positività dei bilanci delle casse previdenziali, con conseguente garanzia per il lavoratore delle opportune coperture previdenziali in caso di malattia o infortunio.

I valori delineati sono assicurati, almeno questo è l’obiettivo, attraverso l’efficace azione del corpo ispettivo presente nei vari Paesi.

Corpi ispettivi che operano, altresì, sulla base di standard comuni delineati dalla Convenzione ILO n.81 dell’11 luglio 1947213 (sulle ispezioni del lavoro), e dalla Convenzione ILO n.129 del 25 giugno 1969 (sull’ispezione del lavoro in agricoltura).

Oltre alle citate Convenzioni, l’ILO ha dedicato al tema dell’ispezione del lavoro ulteriori tre Raccomandazioni.

La prima (la n.20214), invero antecedente le Convenzioni, risale al 29 ottobre 1923.

213 Per un approfondimento sulla Convenzione n.81 del 1947 si

rimanda a A. Sgroi, Servizi ispettivi in materia di previdenza sociale

e lavoro. Convenzioni internazionali e leggi di riforma, in Lavoro e

previdenza oggi, n.6, 2005, pag.932.

Questa contiene la definizione dell’ispezione del lavoro215, nonché l’enucleazione dei principi generali dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi ispettivi nei contesti nazionali dei Paesi membri.

Siamo nella fase in cui i singoli Paesi dell’ILO non si sentono pronti a cedere una fetta della propria sovranità, vincolandosi alle regole stringenti di una Convenzione.

Per questo, pur riaffermando la sovranità e indipendenza degli Stati che aderiscono all’ILO, la Raccomandazione con una normativa blanda, di soft

law, introduce le prime regole (rectius: raccomandazioni) di funzionamento di un efficiente servizio ispettivo del lavoro.

Nel 1947, come detto, arriva la Convenzione sull’ispezione del lavoro, cui si affianca una Raccomandazione.

Tale Convenzione che raccoglie un elevato numero di ratifiche internazionali (ben 141 Paesi), fissa un modello comune (i cui principi hanno costituito le fondamenta per la costruzione del servizio ispettivo italiano e sono alla base della Riforma del 2004) e prevede regole minime di funzionamento, tra cui che il sistema ispettivo provveda: a) a garantire l’applicazione delle disposizioni di legge relative alle condizioni di lavoro e alla protezione dei lavoratori nell’esercizio della loro professione; b) a fornire informazioni e consigli tecnici ai datori di lavoro e ai lavoratori sui mezzi più efficaci per osservare le disposizioni di legge; c) a sottoporre all’attenzione dell’autorità competente le insufficienze o gli abusi che non sono specificamente coperti dalle disposizioni di legge esistenti (art.3).

Inoltre, la Convenzione n.81 auspica che il sistema ispettivo di uno Stato venga posto sotto la sorveglianza e il controllo di un’autorità centrale.

In molti Paesi questo organo centrale è rappresentato dal Ministero del Lavoro, mentre la struttura periferica può essere più o meno accentrata a seconda dell’organizzazione interna dello Stato.

Oggi, tuttavia, le differenze tra i servizi ispettivi dei Paesi del mondo sono ancora tante216 e riguardano le

215 Si legge: “to secure the enforcement of the laws and regulations

relating to the conditions of work and the protection of the workers while engaged in their work”.

216 Per una sintesi sulle differenze tra i vari servizi ispettivi si

procedure di accertamento, il sistema di contribuzione sociale, le politiche di contrasto al lavoro sommerso, la tipologia ed entità delle sanzioni217.

Accanto alla Convenzione n.81 (riservata all’ispezione del lavoro nell’industria e nel commercio), in data 25 giugno 1969, è stata siglata la Convenzione n.129, riservata all’ispezione del lavoro in agricoltura, che unitamente alla Raccomandazione n.133 della stessa data, completa il quadro degli standard minimi necessari per il funzionamento di un efficiente sistema ispettivo del lavoro.

Le norme contenute in questi atti internazionali costituiscono le linee guida cui deve, o quantomeno dovrebbe, attenersi ogni Stato aderente nella costruzione del proprio sistema di controlli.

Come si vede, di rilievo per la società è il ruolo degli ispettori, i cui poteri sono compositi e descritti in modo analitico: dal potere di accedere in azienda a quello di visionare i documenti, sentire i lavoratori, contestare le violazioni riscontrate ed emettere sanzioni.

Nel corso di questo lavoro di ricerca, mi sono soffermata più volte a richiamarne il contenuto onde verificare il grado di aderenza del sistema ispettivo italiano alle su citate regole base e misurarne l’effettività.