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I presupposti del provvedimento di sospensione: il lavoro

2. Le sanzioni amministrative

2.2. La sospensione dell’attività imprenditoriale tra esigenze d

2.2.3 I presupposti del provvedimento di sospensione: il lavoro

reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza

I presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale possono essere ricondotti sotto due tipologie: il lavoro irregolare e le gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.

La prima ipotesi si riscontra laddove l’imprenditore occupi personale, non risultante dalla documentazione

obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

Il calcolo viene, dunque, effettuato sul numero dei lavoratori presenti all’atto del primo accesso ispettivo e non già sul numero di lavoratori occupati dall’impresa e non presenti sul luogo di lavoro.

Nel computo della percentuale, poi, dovranno contarsi anche i lavoratori irregolari.164

Lavoratore in nero dovrà considerarsi, poi, quello

“sconosciuto alla P.A.” ovvero “quel lavoratore impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego ovvero previa comunicazione ad altri Enti come richiesto dalla specifica tipologia contrattuale”.165

Il requisito della subordinazione, invece, a dispetto di quanto avviene in tema di maxisanzione, non è richiesto al fine di procedere alla sospensione, con la conseguenza che l’irregolarità potrà riguardare qualsiasi lavoratore rientrante nella nozione di cui all’art.2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.81/2008.166

164 Così se all’atto del primo accesso ispettivo l’ispettore riscontri la

presenza di tre lavoratori di cui uno irregolare, procederà alla sospensione dell’attività imprenditoriale in quanto i lavoratori irregolari costituiscono il 33% dei presenti sul luogo di lavoro al momento dell’inizio delle operazioni di accertamento.

165 Circ. n.33/2009 cit..

166 Art.2, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.81/2008 recita: “… a)

“lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’art.2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art.18 della legge 24 giugno 1997, n.196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991 n.266; i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della

Sul piano applicativo, va detto che, essendo oramai scomparso il vecchio libro matricola, nel quale dovevano essere annotate in tempo reale le nuove assunzioni, ed essendo subentrato il libro unico del lavoro che consente che le registrazioni dei lavoratori neoassunti si effettuino entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il rapporto, l’unico modo per controllare la regolarità di un lavoratore è, oggi, la comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego, che il datore di lavoro deve effettuare entro il giorno antecedente l’inizio della prestazione lavorativa.

Per le categorie di lavoratori per cui non è prevista la comunicazione al centro per l’impiego (es. collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari), l’ispettore dovrà verificare l’esistenza della preventiva denuncia nominativa (DNA) al contact center Inps/Inail, in grado di dimostrare la circostanza che il lavoratore è conosciuto alla P.A..

Oltre alla ipotesi di lavoro irregolare, l’art.14 D. Lgs. n.81/2008, contempla, quale presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione, i casi di lavoro c.d. pericoloso, prevedendo che si possa procedere con sospensione nei casi di “gravi e reiterate

violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.

In presenza di questa fattispecie, legittimati a procedere con la sospensione sono gli organi del Ministero del lavoro ed il personale ispettivo delle Aziende sanitarie locali.

Sotto il profilo della gravità delle violazioni riscontrate, l’art.14 ne rimanda l’individuazione ad apposito decreto del Ministero del lavoro, sentito il Ministro dell’interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

In attesa dell’adozione del citato decreto, le gravi violazioni sono individuate espressamente nell’allegato I al D. Lgs. n.81/2008.

Quanto alla reiterazione, il legislatore la riconosce laddove, “nei cinque anni successivi alla commissione di

una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una

protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, e successive modificazioni;…”.

violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette violazioni della stessa indole”,

intendendosi per tali le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa dell’adozione del decreto di cui sopra, nell’allegato I.

Nella pratica, sia consentito a chi scrive di muovere una critica al dettato del legislatore, il quale dimentica che il corpo ispettivo non ha alcuno strumento per verificare i precedenti penali di un determinato soggetto, con la conseguenza che raramente si è visto applicare tale fattispecie.

2.2.4 La natura del provvedimento di