Il potere di disposizione è stato oggetto di una completa rivisitazione ad opera del D. Lgs. n.124/2004 e consiste nella “facoltà attribuita agli ispettori del
lavoro di impartire al soggetto ispezionato un adempimento reso obbligatorio in termini generali dalla legge specificandone i contenuti nel caso concreto”.114
113 Si legge nella circolare n.24/2004: “… in tale circostanza infatti
– analogamente a quanto avviene in materia di prescrizione obbligatoria – risulterebbe incongruo penalizzare chi effettua comunque un adempimento dovuto oltre il termine previsto rispetto a chi lo ometta totalmente. Tale fattispecie inoltre rientra, seppur latamente, nella nozione di sanabilità in quanto la finalità tutelata dalla disposizione viene comunque salvaguardata mediante un comportamento posto in essere volontariamente dal trasgressore."
114 P. Rausei, Codice delle ispezioni …, cit. pag.957. Sempre dello
stesso autore si veda il contributo Disposizioni del personale
Detto potere trae origine dal D.P.R. n.520/1955 che, all’art.10, prevedeva un generico potere degli ispettori di impartire disposizioni immediatamente esecutive in materia di prevenzione infortuni115.
Egualmente erano esecutive le disposizioni impartite per l’applicazione di norme per cui era attribuito all’ispettorato un apprezzamento discrezionale, a condizione che venissero approvate dal
dirigente della medesima Direzione.
Il decreto legislativo n.124/2004 rafforza detto potere e lo radica in capo ai singoli ispettori anche al di fuori della materia antinfortunistica. Permangono, pertanto, in vigore le vecchie disposizioni di cui all’art.10 e 11 del D.P.R. n.520/1955 limitatamente a detta materia.116
L’art.14 del D. Lgs. n.124/2004 generalizza il potere dispositivo in capo al corpo ispettivo, stabilendo che “le disposizioni impartite dal personale ispettivo in
materia di lavoro e di legislazione sociale, nell’ambito dell’applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle
Tiraboschi, L’ispezione del lavoro dieci anni dopo la riforma, Il d.
lgs. n.124/2004 fra passato e futuro, Adapt 2014.
115 Il testo dell’art.10 del D.P.R. n.520/1955 era il seguente: “Le
disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive. Sono parimenti esecutive, quando siano approvate dal capo dell’ispettorato provinciale competente le disposizioni impartite dagli ispettori per l’applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all’ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale. Contro tali disposizioni è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro quindici giorni, salvo quanto disposto dal successivo art.31. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi nei quali la sospensione sia espressamente stabilita da disposizioni legislative o regolamentari, o il ministro ritenga di disporla”.
L’obbligatorietà era rafforzata dal successivo art.11 che recitava: “Le inosservanze delle disposizioni impartite dagli ispettori
nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi. 2. Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro”.
116 Ciò è confermato dalla circolare del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali n.24 del 24 giugno 2004. Recentemente il T.A.R. Toscana sez. II, 4.2.2011 n.233 ha riconosciuto in capo agli operatori della ASL, ex art.10 D.P.R. n.520/1955, il potere di impartire disposizioni esecutive implicanti un apprezzamento tecnico-discrezionale integrativo della disciplina stabilita dal legislatore, reperibile in www.ambientediritto.it.
singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive”.
Il potere di disposizione si distingue nettamente dal potere di diffida, poiché il primo impone al datore di lavoro un obbligo nuovo117, che specifica quello previsto genericamente dalla legge; mentre il secondo riguarda un obbligo già delineato dalla legge, cui il datore di lavoro ispezionato non ha dato corso118.
Tali disposizioni possono qualificarsi come ordini, ovvero provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario in grado di far sorgere in capo al datore di lavoro un nuovo obbligo giuridico.
Il destinatario del provvedimento dovrà dare attuazione a quanto previsto nel provvedimento dispositivo, non potendo sindacare in termini di opportunità il provvedimento adottato, ma potrà scegliere il mezzo con cui darvi attuazione.
Si tratta evidentemente di un provvedimento che lascia un forte margine di discrezionalità in capo al singolo ispettore119, che dovrà utilizzarla in senso collaborativo e propositivo verso il datore di lavoro.
Avverso la disposizione esecutiva potrà essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che vaglierà, tuttavia, la sola legittimità dell’atto impugnato e non la sua opportunità.
E’ ammesso, altresì, il ricorso, entro quindici giorni, al Direttore della direzione territoriale del lavoro, ex art.14 comma 2 del D. Lgs. n.124/2004, il quale deciderà nei successivi quindici giorni, decorsi i quali il ricorso s’intenderà respinto.
Il ricorso, inoltre, non sospende l’esecutività della disposizione.
In conclusione, può dirsi che il potere di disposizione fornisce agli ispettori uno strumento
117 In questo senso Circ. n.24/2004 cit.
118 Con sentenza 28 marzo 2011 n.830 il T.A.R. Lombardia ha
ritenuto legittimo l’esercizio del potere di disposizione da parte dell’ispettore del lavoro nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non adotti un sistema di rilevazione delle presenze che consenta la verifica del rispetto degli obblighi di concedere le pause e i riposi ai dipendenti.
119 M. Parisi, Disposizioni del personale ispettivo e diffida, in C.
Lucrezio Monticelli, M. Tiraboschi (a cura di), La riforma dei
servizi ispettivi in materia di lavoro e previdenza sociale. Commentario al decreto legislativo 23 aprile 2004 n.124, Giuffrè
importante per realizzare quei compiti di prevenzione, ascolto e collaborazione nei confronti dei datori di lavoro, che costituiscono la ratio della riforma dei servizi ispettivi e che completano il quadro degli strumenti necessari a migliorare l’efficacia dell’azione ispettiva in Italia.
CAPITOLO QUINTO
Il sistema sanzionatorio ed il principio di effettività
SOMMARIO: 1. Il sistema sanzionatorio del lavoro. Le sanzioni penali e la loro estinzione. 1.1 L’oblazione 1.2 La prescrizione obbligatoria 2. Le sanzioni amministrative 2.1 La maxisanzione contro il lavoro nero. Le tappe di una frenetica evoluzione normativa 2.1.1. I presupposti della maxisanzione: il datore di lavoro privato ed il lavoratore subordinato 2.1.2 Le fattispecie esimenti 2.1.3 La c.d. minisanzione e le sanzioni civili 2.1.4 La diffidabilità della maxisanzione: un incentivo economico a sanare l’irregolarità. La marcia indietro del legislatore del 2013 2.1.5 La competenza ad irrogare la maxisanzione: si amplia la platea dei detentori del potere 2.2 La sospensione dell’attività imprenditoriale tra esigenze di repressione e prevenzione 2.2.1 I detentori del potere di sospensione dell’attività imprenditoriale tra dubbi e incertezze applicative 2.2.2 Le attività oggetto di sospensione. Il requisito dell’imprenditorialità come condizione necessaria 2.2.3 I presupposti del provvedimento di sospensione: il lavoro irregolare e le gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza 2.2.4 La natura del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale: atto vincolato o discrezionale? 2.2.5 La sanzione accessoria dell’interdizione alla contrattazione con la pubblica amministrazione: torna in evidenza la funzione sanzionatoria repressiva 2.2.6 La revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale 2.2.7 I rimedi impugnatori avverso il provvedimento di sospensione. Rinvio 2.2.8 Riflessi penali del provvedimento di sospensione
1. Il sistema sanzionatorio del lavoro. Le