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Il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro

5. I ricorsi amministrativi

5.2 Il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro

L’art.17, secondo comma, del D. Lgs. n.124/2004 dispone: “Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e

le ordinanze-ingiunzioni delle Direzioni territoriali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla Direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività dell’ordinanza- ingiunzione, salvo che la Direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione”.

Con l’art.17 della legge di riforma dei servizi ispettivi, il legislatore sceglie di introdurre una nuova tipologia di ricorso amministrativo, creando, di fatto, l’organo deputato a decidere il medesimo.

Viene, infatti, istituito presso la Direzione regionale del lavoro, oggi Direzione interregionale, il Comitato per i rapporti di lavoro, la cui composizione rispecchia perfettamente il panorama dei servizi ispettivi italiani. Il Comitato è presieduto, infatti, dal Direttore della Direzione interregionale del lavoro e composto dai Direttori regionali di INPS e INAIL.207

Il Comitato è competente a decidere la maggior parte dei ricorsi amministrativi in materia di lavoro in quanto sono ricorribili avanti lo stesso tutti gli atti di accertamento ispettivo, intendendosi per questi il verbale unico di accertamento e notificazione, tutte le ordinanze-ingiunzione delle DTL ed i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi laddove i predetti atti abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.

207 Il Comitato è costituito senza oneri per lo Stato in quanto ai

componenti “non spetta alcun compenso, rimborso spese o

indennità di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio” (art.17, comma 1, ultima parte).

La circolare del Ministero del lavoro n.10/2006 ha chiarito che i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo degli enti di previdenza che prevedono recuperi di contributi per sgravi non dovuti, diversi inquadramenti previdenziali ovvero imponibili non dichiarati, non essendo riferiti ad una diversa qualificazione del rapporto di lavoro, non possono essere oggetto di impugnazione dinanzi al Comitato, ma possono formare, eventualmente, oggetto di impugnazione innanzi ai competenti organi degli Istituti previdenziali.

In tutte le ipotesi, invece, in cui si contesti lavoro sommerso o una diversa qualificazione giuridica del rapporto, l’atto che ne scaturisce sarà ricorribile avanti il Comitato.

Il ricorso, nel silenzio della legge, va inoltrato nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, in applicazione di quanto previsto, in via generale, per i ricorsi amministrativi.

Il Comitato ha novanta giorni dalla presentazione del ricorso208 per decidere. Decorso inutilmente detto termine, senza che sia intervenuta decisione, il ricorso s’intende respinto.

Quanto a quest’ultima, analogamente a quanto detto per il ricorso alla Direzione interregionale, la stessa dovrà essere adeguatamente motivata e potrà avere contenuto caducatorio, confermativo o modificativo del contenuto dell’atto gravato.

E’ evidente, poi, che laddove il provvedimento impugnato sia un verbale di accertamento e notificazione e lo stesso sia confermato o modificato dalla decisione del Comitato, il trasgressore potrà sempre nuovamente ricorrere al Comitato avverso la successiva ordinanza-ingiunzione, seppur per motivi diversi da quelli che hanno portato alla decisione di rigetto totale o parziale dell’istanza.

La presentazione del ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro, infine, sospende il termine per la presentazione del ricorso in opposizione all’ordinanza- ingiunzione209.

208 In tal senso circ. MLPS n.10/2006.

209 Con sentenza n.119 del 5.giugno 2013, la Corte Costituzionale

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.17 comma 3 del D. Lgs. n.124/2004, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n.150/2011, nella parte in cui dispone che il ricorso sospende anziché interrompe il termine di cui all’art.22 della legge

6. Il ricorso giudiziario: il giudizio di opposizione all’ordinanza di ingiunzione. Cenni

In questa sede, un cenno merita il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, quale strumento di tutela successivo all’ispezione, azionabile dal datore di lavoro trasgressore.

Il giudizio in oggetto è stato per oltre un ventennio regolato dagli art.22 e seguenti della legge n.689/1981, fino alla recente Riforma contenuta nella legge 18 giugno 2009 n.69 contenente “disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione”.

Alla suddetta delega è stata data attuazione con il D. Lgs. n.150/2011 che, nel dichiarato intento di ricondurre i procedimenti speciali nei tre fondamentali modelli processuali esistenti (rito ordinario, rito del lavoro, nuovo rito sommario di cognizione), ha fatto confluire il procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, disciplinato agli art.22 e seguenti della legge n.689/1981, all’interno del rito del lavoro210.

L’attuale art.22 della legge n.689/1981 dispone, infatti, che “contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’art.6 del D. Lgs. 1 settembre 2011, n.150”.

L’art.6 citato riporta le controversie previste dall’art.22 della legge n.689/81 al rito del lavoro.

Sotto il profilo strettamente procedurale mi limiterò soltanto ad alcuni cenni.

In primo luogo, la competenza si radica in capo al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, così come avveniva nella precedente formulazione.

n.689/1981. Per un disamina della sentenza con excursus sul funzionamento del Comitato si veda A. Laganà, Il ricorso al

comitato regionale per i rapporti di lavoro come strumento deflattivo del contenzioso e il necessario bilanciamento con l’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale, in www.diritto.it.

210 Per un commento dettagliato si rinvia a M. Sartori, Nuove

procedure: opposizione a ordinanza di ingiunzione, in Diritto e

Inoltre, investito dell’opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione territoriale del lavoro sarà il Tribunale, in ossequio alla previsione di cui al quarto comma dell’art.6 che la radica in capo a quest’ultimo nel caso di violazioni concernenti disposizioni in materia “a) di tutela del lavoro, di igiene

sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro”.

Il termine di presentazione del ricorso rimane quello di trenta giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento impugnato.

Quanto alla sospensiva, disciplinata all’art.5 del D. Lgs. n.150/2011, da segnalare rispetto alla formulazione dell’art.22211, la possibilità per il giudice di sospendere il provvedimento impugnato con ordinanza inoppugnabile, “se richiesto e sentite le

parti”, laddove ricorrono “gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.

Il secondo comma prevede la possibilità, “in caso di

pericolo imminente di un danno grave e irreparabile” di

disporre la sospensione con provvedimento pronunciato fuori udienza.

La sospensione diviene inefficace nel caso non venga confermata nella prima udienza successiva.

La sospensiva fuori udienza diviene, pertanto, l’eccezione, mentre di regola il giudice sarà tenuto a sentire le parti prima di pronunciare il provvedimento nell’ottica di un bilanciamento effettivo degli interessi in gioco.

La procedura davanti all’Autorità Giudiziaria è disciplinata dai commi otto e seguenti dell’art.6 D. Lgs. n.150/2011 alla cui lettura si rinvia.

I capitoli che seguono perseguono l’ambizioso obiettivo di volgere lo sguardo a ciò che accade al di là dei confini nazionali: a livello internazionale, in generale, sul piano europeo e, più nel dettaglio, al sistema vigente in Gran Bretagna.

211 L’art.22, comma 7, della legge n.689/1981 prevedeva che

“l’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile”.

CAPITOLO OTTAVO

I servizi ispettivi nel contesto europeo ed