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La legge 28 giugno 2012 n.92 ed il rafforzamento del principio d

La legge 28 giugno 2012 n.92 “recante disposizioni

in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, più nota come Riforma lavoro

investe, seppur indirettamente, il servizio ispettivo italiano, in quanto introduce una serie di modifiche alla disciplina di talune tipologie contrattuali, in grado di rendere effettiva ed efficace l’azione degli organi repressivi-sanzionatori e piena la tutela dei lavoratori.

E’ chiaro che trattandosi di una normativa da poco emanata soltanto il tempo sarà in grado di misurarne la validità ma, a parere di chi scrive, taluni effetti distorsivi nell’utilizzo da parte datoriale di talune tipologie contrattuali potranno essere arginati.

Del resto, la c.d. riforma Fornero, dal nome del Ministro che l’ha pensata, nasce nelle intenzioni dichiarate del legislatore, con l’obiettivo di far crescere l’occupazione, attraverso la realizzazione di un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, tra l’altro, “contrastando usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali

degli istituti contrattuali esistenti”.63

Tra le novità più importanti, in grado di assicurare una maggiore effettività all’azione accertativa, vi sono senza dubbio la modifica del contratto di lavoro intermittente e le disposizioni in materia di c.d. partite IVA.

Il contratto intermittente rappresenta, oggi, uno strumento in grado di far fronte alle esigenze del datore di lavoro che svolge un’attività che registra picchi lavorativi in taluni periodi dell’anno e viene utilizzato principalmente nel settore merceologico dei pubblici esercizi o nel turismo.

Sul piano dell’effettività dell’azione ispettiva, il contratto intermittente o a chiamata ha, da sempre,

63 Art. 1 comma 1 lettera e) della legge n.92/2012. Per un

approfondimento sulla legge Fornero si rinvia a F. Carinci, M. Miscione, Commentario alla riforma Fornero: (legge n.92/2012 e

legge n.134/2012): licenziamenti e rito speciale, contratti, ammortizzatori e politiche attive, Ipsoa Milano 2012; S. Sandon, Il contratto a progetto alla luce della Riforma Fornero, Università Ca’

Foscari 2013; M. Cinelli, O. Mazzotta, G. Ferraro, Il nuovo mercato

del lavoro: dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013,

Giappichelli, Torino 2013; L. Di Paola, P. Sordi, La riforma del

lavoro: primi orientamenti giurisprudenziali dopo la legge Fornero,

rappresentato un vulnus in termini di accertamento delle prestazioni realmente rese dal lavoratore.

Con la scomparsa del registro presenze, infatti, e la possibilità di registrare sul libro unico del lavoro la prestazione lavorativa entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata resa, l’utilizzo di questa tipologia contrattuale si è prestata a numerosi fenomeni elusivi.

Il lavoratore, infatti, risultava aver lavorato soltanto in occasione dell’accesso ispettivo e “spariva” dal L.u.l. subito prima e subito dopo il medesimo.

Con la legge n.92/2012 viene introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare la chiamata e la sua durata alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni.

Le modalità applicative e di comunicazione sono state successivamente individuate con decreto interministeriale 27 marzo 2013; l’adempimento potrà essere assolto con gli strumenti attualmente in uso quali posta elettronica certificata, l’sms (utilizzabile esclusivamente in caso di prestazioni da rendersi non oltre 12 ore dalla comunicazione) o attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro, con l’indicazione dei dati del lavoratore e del datore di lavoro e l’indicazione della data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce.

Laddove, inoltre, non risultino coincidenti i giorni indicati nella comunicazione preventiva con quelli effettivamente lavorati, il datore di lavoro incorrerà nella sanzione per la mancata comunicazione preventiva di cui all’art.35, comma 3 bis, del D.Lgs. n.276/2003 (da euro 400 ad euro 2400).

Altro fenomeno che si mira a contrastare con la Riforma lavoro è quello relativo alle c.d. partite IVA.

Nel corso degli accertamenti ispettivi si riscontrano sempre più frequentemente, infatti, situazioni in cui un lavoratore autonomo, titolare di posizione fiscale ai fini dell’IVA, presta la propria attività lavorativa ad imprenditore committente.

Nella pratica è molto difficile dimostrare l’esistenza di un vincolo di subordinazione, così che spesso il complesso accertamento ispettivo si conclude con un nulla di fatto davanti al giudice investito della questione da parte del datore di lavoro ricorrente.

Con la legge n.92/2012 il legislatore tenta di porre un argine a questo fenomeno introducendo una

presunzione relativa di sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in caso di prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita IVA laddove ricorrano due delle seguenti condizioni: nell’arco dello stesso anno solare la collaborazione si svolge per un periodo superiore agli otto mesi ovvero il corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’interessi, costituisce più dell’80% dei corrispettivi percepiti complessivamente dal collaboratore, o ancora il collaboratore ha una postazione di lavoro fissa presso la sede del committente.

La presunzione non opera nel caso di prestazioni svolte nell’esercizio di attività per le quali è necessaria l’iscrizione ad un albo professionale o che richiedano particolari competenze tecniche.

Con questa disposizione sarà più semplice garantire effettività all’accertamento ispettivo, soprattutto in quanto sarà parte datoriale a dover fornire la prova contraria della sussistenza di un rapporto di collaborazione con il prestatore d’opera.

Concludendo possiamo affermare che questa riforma, pur non incidendo direttamente sui poteri ispettivi, di fatto rafforza l’operato degli organi di accertamento, riconoscendo loro degli strumenti in grado, soprattutto, di sostenere i verbali in giudizio, ovvero di scongiurare fenomeni elusivi sempre più diffusi.

Nei prossimi capitoli entreremo maggiormente nel dettaglio degli istituti fin qui analizzati e daremo conto più diffusamente della struttura e delle funzioni degli organi coinvolti direttamente nell’azione ispettiva.

CAPITOLO TERZO

La struttura organizzativa dei servizi ispettivi in Italia

SOMMARIO: 1. La Direzione generale per l’attività ispettiva ed il