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4.2.3 Coincidenza dell’unico socio con l’unico amministratore

Nella s.r.l., come per la s.p.a., è possibile nominare un solo amministratore ai sensi dell’art. 2475 c.c. (2380-bis per la s.p.a.), il quale può essere uno dei soci. Nel caso della s.r.l. Unipersonale, qualora vi sia la coincidenza tra unico socio e unico amministratore, verrebbe meno la distinzione tra organo assembleare e organo amministrativo. «In realtà, esiste un imprenditore individuale, che organizza i fattori della produzione, determina i criteri dell’attività produttiva (a seconda delle condizioni del mercato) e dirige lo svolgimento di tale attività. Non è ravvisabile dunque, in questo aspetto, un’articolazione organica»336.

335 Trib. Milano, 11 giugno 1984, in Società, 1984, 1224, ha escluso che le deliberazioni di una società

totalitariamente controllata possano essere impugnate dai soci della società madre.

336 SCHERMI, Riflessioni sulla società a responsabilità limitata con unico socio, in Giust. Civ., 1995, II,

Questa sovrapposizione di ruoli, che comporta un’ulteriore contrazione del modello “ideale” di società, nelle s.r.l. unipersonali è sicuramente consentita, a meno delle eccezioni per condizioni di ineleggibilità e decadenza ex art. 2382 c.c. e le cause di incompatibilità previste da leggi speciali) alle persone fisiche maggiorenni337 non alle dipendenze della società medesima338, ma dovrebbe essere

ammesso anche il caso in cui l’unico socio sia persona giuridica, in quanto non c’è il rischio di un esautoramento dell’assemblea nella nomina e nella revoca degli amministratori (la conformazione unipersonale dell’ente determinerebbe la coincidenza soggettiva tra la persona giuridica che amministra e quella titolare dell’intera partecipazione)339.

La scelta dell’unico socio di nominare come amministratore unico se stesso o un terzo ha delle ripercussioni sulla disciplina applicabile. Prima di tutto l’esonero dall’obbligo di tenere il libro di cui agli artt. 2421 co. 1., n. 4 e 2478 co. 1 n. 3 c.c.; l’applicabilità solo parziale dell’art. 2381 c.c. (con esclusione della parte dove precisa i compiti del presidente, dei deleganti e dei delegati) ed una significativa attenuazione dell’impatto del nuovo art. 2391 co. 1 ultima parte c.c (che impone all’amministratore unico portatore di un qualsivoglia interesse di informare l’assemblea, ergo se stesso, del compimento dell’operazione).

Anche quando l’unico socio sia uno degli amministratori o amministratore unico, rimane in capo al collegio sindacale la legittimazione ad agire in caso di responsabilità civile ex art. 2393 co. 3, ai creditori sociali ex art. 2394 c.c.), ai terzi direttamente danneggiati (ex art. 2476, co.6, c.c.) e, in sede fallimentare,

337 È dubbio se l’acquisto dell’intera partecipazione sociale da parte di un minore implichi la necessità di

richiedere al tribunale l’autorizzazione per la continuazione dell’esercizio d'impresa: a favore Trib. Torino, 5 agosto 1982, in Società, 1984, p. 321; contro App. Torino, 19 febbraio 1983, in Giur. it., 1985, I, 2, p. 378 con nota di MARCHIO.

338 L’unico azionista/quotista non può essere un lavoratore subordinato (cfr. Cass., Sez. lav., 18 ottobre

1983, n. 6413, in Mass. giur. Lav., 1984, p.4; ID, 19 maggio 1987, n. 4586, in Mass. giur. It., 1987, p. 723) in quanto la persona giuridica, pur essendo distinta dalla persona fisica dell’unico socio, non potrebbe concretamente esercitare su di lui il potere gerarchico. I lavoratori subordinati di una società unipersonale, inoltre, sono dipendenti della stessa (non dell’unico socio), anche se talora la giurisprudenza, per ragioni di giustizia sostanziale, ha ravvisato la continuità del rapporto di lavoro allorché il dipendente sia assunto, con contratti successivi, presso società facenti parte di uno stesso gruppo (sul tema NAZZICONE, op. cit., p. 175 s.).

339 ZAMPERETTI, La società unipersonale a responsabilità limitata, Organizzazione interna e

all’organo di procedura concorsuale (artt. 2394-bis c.c. e 146 l.fall.). L’unico socio, se accetta di rivestire anche la carica di amministratore unico, deve gestire con una diligenza professionale, “parametrata” alla natura dell’incarico e alle sue specifiche competenze (ai sensi dell’art. 2392 co. 1 c.c.) e tale dovere si declina anche nell’improntare la sua attività ai principi di corretta amministrazione, societaria ed imprenditoriale (arg. desunto dagli artt. 2403 e 2497 c.c.), nell’obbligo di predisporre assetti (organizzativi, amministrativi e contabili) adeguati ex art. 2381 c.c. e modelli (di prevenzione dei reati) idonei, ai sensi del d.lgs. 231/2001340, nel dovere di “full disclosure” (art. 2391 c.c.) e nel divieto di

agire in conflitto con la società gestita (artt. 1394, 1395 e 2475 ter, co. 1, c.c.). L’attribuzione della legittimazione ad agire al rappresentato (ossia alla società) costituisce un ostacolo (di mero fatto e non giuridico) che può essere superato abbandonando ogni ipostasi e tracciando un parallelismo con l’art. 146 l.fall.341.

La valorizzazione di questo insieme di norme in sede di applicazione pratica, è la chiave per impedire potenzialmente una gestione spregiudicata da parte dell’unico socio e amministratore e, più in generale, tutte le manifestazioni di “tirannia” sulla società342

340 L’applicabilità del d.lgs. 231/2001 alle società unipersonali è stata affermata da Cass. pen., 20 aprile

2011 (15 dicembre 2010), n. 15657, in Diritto penale e processo, 2011, p. 1115, con commento di BIANCHI e in Cass. pen., 2011, p. 2560, con commento di PISTORELLI, L’insostenibile leggerezza della responsabilità da reato delle imprese individuali. Anche la dottrina maggioritaria afferma incondizionatamente l’inclusione delle società unipersonali tra i destinatari del d.lgs 231: v. D’ARCANGELO, La responsabilità da reato delle società unipersonali nel d.lgs. 231/2001, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2008, p. 148 ss.; LELO - LOTTINI, D. Legisl. 8 giugno 2001, n. 231, in AA.VV., Commentario breve alle leggi complementari, a cura di Palazzo - Paliero, Padova, 2007, p. 2291 s.; BRUNELLI - RIVERDITI, Soggetti, in PRESUTTI - BERNASCONI - FIORIO, La responsabilità degli enti, Padova, 2008, p. 76 (i quali riconoscono l’irragionevolezza di tale inclusione, ma negano l’ammissibilità di letture restrittive dell’art. 1 d.lgs. 231/2001). Di diverso avviso PIERGALLINI, I reati presupposto della responsabilità dell’ente e l’apparato sanzionatorio, in Aa.Vv., Reati e responsabilità degli enti, a cura di Lattanzi, Milano, 2010, p. 228. Infine una tesi intermedia è proposta da BIANCHI, le imprese individuali nella rete del d.lgs. 231/2001, in Diritto penale e processo, 2011, p. 1126, nota 49, a cui avviso l’esclusione delle società di capitali unipersonali dal campo di applicazione dell’art. 1 del d.lgs. 231/2001 andrebbe subordinata alla prova della loro effettiva “inconsistenza organizzativa”, nient’affatto presunta (si pensi che anche organizzazioni molto vaste e complesse possono assumere tale forma giuridica, come ha fatto “Decathlon Italia”).

341 ANGELICI, In tema di società unipersonale e conflitto di interessi, in Impresa e mercato. Scritti in

onore di G. Minervini, vol. III, Napoli, 1996, p. 27ss.