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2.2.2 I conferimenti in natura e il socio d’opera

Per quanto concerne il conferimento di beni diversi dal denaro, nello specifico beni in natura e crediti, anche per le s.r.l. unipersonali valgono le stesse disposizioni codicistiche dettate in materia di società pluripersonali.

Qualora il conferimento avesse ad oggetto un bene in natura quindi, ai sensi dell’art. 2464 co. 5 c.c. (che rimanda agli artt. 2254 e 2255) le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione).

Nonostante per questo tipo di conferimenti non sia stata prevista una disciplina ad hoc è necessario sottolineare che seguire pedissequamente la disciplina, nel caso di società unipersonale, può portare a situazioni no “sense”.

Ad esempio l’autorizzazione dell’assemblea, necessaria affinché la società possa acquistare, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, beni o crediti dell’unico socio, finirebbe con l’essere rilasciata proprio da colui che vende tale bene o credito alla società101.

Tutte le questioni che attengono ai profili di effettività ed integrale liberazione delle quote, si pensi alla revisione di stima da parte di un esperto del bene in natura o la mancata attuazione del conferimento per il perimento dello stesso (se dato in godimento) o per i vizi (in caso di proprietà), sono assimilabili, sotto il profilo funzionale, a quelle inerenti all’omesso versamento per intero dei conferimenti in denaro o alla mancata attuazione di quelli in natura e, quindi, oltre ad innestare tutti i meccanismi tipici previsti per ovviare a queste specifiche situazioni dal Codice Civile, comportano la sanzione dettata ai sensi degli artt. 2325 e 2462102.

Anche all’unico quotista è consentito conferire prestazioni d’opera e servizi a favore della società, purché sia stipulata una polizza assicurativa, o una fideiussione bancaria, idonea a garantire gli obblighi corrispondenti per l’intero ammontare o purché sia versato, a titolo di cauzione, il corrispondente importo in danaro presso la società.

101 PETTINARI, Le società di capitali unipersonali, Milano, 2004, 155

Sul tema la dottrina non è unanime, secondo alcuni, valorizzando le esigenze di salvaguardia dei diritti dei terzi, il socio unico che conferisce solo prestazioni d’opera e servizi non può godere della responsabilità limitata, in quanto il conferimento d’opera o servizi non è in grado di soddisfare la condizione dell’immediata integrale liberazione, condizione richiesta dalla legge tanto per i conferimenti in denaro, quanto per quelli in natura, al fine di garantire l’effettività del capitale sociale sottoscritto dal socio unico103.

L’opinione secondo cui il socio unico che ha effettuato conferimenti d’opera non può né acquisire, né conservare, la responsabilità limitata, può risultare condivisibile sul piano degli interessi tutelati, ma sembra al contempo forzare il dato normativo: l’art. 2362, infatti, richiama l’art. 2464 nella sua interezza (e, quindi, anche per ciò che concerne le modalità di esecuzione dei conferimenti d’opera e servizi) e, nell’ipotesi di costituzione per atto unilaterale, l’art. 2464 co. 4, consente il versamento integrale dei conferimenti in denaro mediante la stipula di una polizza o di una fideiussione bancaria di corrispondente importo, ipotesi, che sembra assimilabile, sotto il profilo delle modalità di esecuzione del conferimento, al conferimento d’opera accompagnato, come prevede la norma, da apposita garanzia104.

“Se, dunque, il requisito dell’integrale liberazione dei conferimenti in denaro deve ritenersi soddisfatto, ai fini che qui interessano, dalla prestazione di idonea garanzia che tenga luogo del versamento, non v’è ragione per negare che ad analoga conclusione si possa giungere anche in relazione al conferimento d’opera, per il quale la stipula di una garanzia di importo pari all’intero valore ad esso attribuito in favore della società è addirittura imposta dalla legge”105.

Parte della dottrina ritiene, inoltre, che la sanzione della responsabilità illimitata tuteli la corretta esecuzione dei conferimenti di beni in natura o di crediti, per i quali è previsto l’obbligo di liberazione immediata106.

103 ROSAPEPE, sub art. 2464, in SANDULLI - SANTORO (a cura di), La riforma delle società, Torino,

2003, p. 32 ss.

104 OLIVIERI, Capitale e patrimonio nella riforma delle società, in Riv. dir. civ., 2004, p. 271.

105 MINNECI, S.r.l. unipersonali, in S.r.l. Commentario. Dedicato a G. B. Portale, Milano, 2011, p. 58. 106 MONTAGNANI - ROSAPEPE, sub art. 2462, in SANDULLI - SANTORO (a cura di), La riforma

2.3 - La pubblicità

Il tema della pubblicità riveste centrale importanza nella disciplina della s.r.l. Unipersonale, tanto che il legislatore ha richiesto un duplice adempimento, con motivazioni e finalità diverse.

La disciplina in tema pubblicitario ha due finalità: la prima è quella di tutelare i terzi ogni qualvolta questi abbiano rapporti giuridici con un’impresa, “formalmente” societaria, ma “sostanzialmente” individuale, rendendo chiaramente identificabile la situazione di unipersonalità; la seconda è quella di individuare al contempo il titolare della partecipazione totalitaria107.

Ai sensi del novellato art. 2250 co. 4108, in adempimento del “Settimo

considerando” della Direttiva comunitaria (che ben poca discrezionalità lasciava su questo specifico punto), gli atti e la corrispondenza109 devono indicare

l’unipersonalità della compagine societaria.

Nell’informativa obbligatoria che deve essere data negli atti e nella corrispondenza non è ricompresa quella relativa all’identità del singolo socio e de suo regime di responsabilità. Queste informazioni sono oggetto del secondo adempimento, infatti per agevolare l’identificazione dell’unico socio, spetta agli amministratori della società depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente i dati anagrafici110 di quest’ultimo ai sensi dell’art.

107 MALTONI, La società a responsabilità limitata unipersonale, in CACCAVALE - MAGLIULO -

MALTONI - TASSINARI (a cura di), La riforma della società a responsabilità limitata, Milano, 2003, p. 469.

108 Così come riformulato dall’art. 5 co.3 del d.lgs. 37/2004, intervenuto sul precedente testo introdotto

dall’art.2 del d.lgs. 88/1993.

109 Non necessariamente nella denominazione sociale, che non rientra nella nozione di atti o di

corrispondenza. infra cap XXXX

110 Per il socio persona fisica: nome e cognome; data e luogo di nascita; domicilio e cittadinanza. Per il

socio persona giuridica (società, associazione, fondazione o altro ente): denominazione; data e Stato di costituzione (“evitando così affannose ricerche geografiche, in particolare per le società costituite all’estero” [MONTALENTI, sub art. 2362, in COTTINO - BONFANTE - CAGNASSO - MONTALENTI (diretto da), cit., p. 462]) e la sede sociale.

2470 co. 4. Gli amministratori devono inoltre depositare un’«apposita»111

dichiarazione qualora, ex art. 2470 co. 5 si costituisca112 o si ricostituisca113 la

pluralità dei soci.

Questa disposizione, ha contribuito anche al graduale, ma progressivo, processo di erosione del principio dell’anonimato dei soci da parte del registro delle imprese, che nel tempo ha assunto anche una funzione informativa “in ordine agli assetti proprietari di imprese organizzate in forma societaria”114.

I due adempimenti pubblicitari previsti dal legislatore per le società unipersonali hanno quindi una diversa portata e rilevanza giuridica che sembra inversamente proporzionale alla loro importanza pratica115.

L’indicazione negli atti e nella corrispondenza esplicita la composizione unipersonale della compagine societaria ed è soltanto un obbligo degli amministratori, la cui inosservanza non ha ricadute, almeno espressamente, sul regime di responsabilità per l’unico socio116, ma comporta “solo” l’applicazione

nei loro confronti delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 2194 e 2630 c.c.117

111 Questa precisazione, non prevista nel previgente art. 2475-bis co.2 c.c. esclude la possibilità di ritenere

sufficiente un solo adempimento nonostante la sostanziale identità di contenuto tra iscrizione dell’atto di trasferimento e iscrizione della dichiarazione richiesta agli amministratori. CARESTIA, sub art. 2470, in LO CASCIO (a cura di), La riforma del diritto societario, Milano 2003, p.114

112 Il verbo costituire sembrerebbe far riferimento alla società originariamente unipersonale, nonostante

l’adempimento pubblicitario in esame sia in qualche modo ridondante rispetto al contenuto dell’atto costitutivo depositato presso l’ufficio del registro delle imprese (argomento desunto dall’art. 2463 co.2 n.1 c.c.). Partendo da questa coincidenza e dalla considerazione che «dalla costituzione della società per atto unilaterale non decorre alcun termine per gli adempimenti pubblicitari degli amministratori di cui all’art. 2470 co.4, in quanto il co.7 del medesimo articolo (...) fa decorrere tale termine dall’avvenuta “variazione” della compagine sociale e quindi solamente da una situazione di unipersonalità sopravvenuta», autorevole dottrina ritiene che l’unipersonalità originaria sia già sufficientemente pubblicizzata dall’iscrizione dell’atto costitutivo. Cfr. ZANARONE, sub art. 2470, cit., p.665; nello stesso, ante riforma, SCOGNAMIGLIO, La disciplina della s.r.l. Unipersonale: profili ricostruttivi, cit., p.246.

113 Nel caso di società originariamente pluripersonale, poi divenuta unipersonale

114 MARASÀ, Il nuovo registro delle imprese: obiettivi, soluzioni, problemi, in MARASÀ e IBBA, Il

registro delle imprese, Torino, 1997, p.2.

115 INNOCENTI - PETRI - BILLERO, op. Cit., p.73.

116 Sul punto un’opinione contraria è stata data da GALGANO, Diritto commerciale. Le società, XV, II

ed., Bologna 2009 p. 473; Della società per azioni, in Comm. Scialoja - Branca, 2006, I, p.28, il quale, riportando il fenomeno della responsabilità illimitata connesso alla situazione di unipersonalità nell’ambito dell’abuso della personalità giuridica, ritiene coerentemente che la sistematica violazione dell’art. 2250 co.4 c.c. possa «tuttavia costituire, in concorso con altri elementi, il presupposto sulla base del quale reprimere (...) l’abuso della personalità giuridica».

117 Con riferimento alla sanzione prevista dal previgente art. 2627 c.c, MASTROGIACOMO, Le società

e, qualora vi siano i presupposti, potrebbe esporli all’azione di responsabilità per danni diretti ai sensi degli artt. 2395 e 2476 co. 6 c.c.118

L’iscrizione nel registro delle imprese specifica i dati anagrafici dell’unico membro della società, la decorrenza e la cessazione di tale qualifica e costituisce anche un obbligo/onere del socio unico, attuale o cessato119.

Nel caso di società unipersonale, il rapporto con i terzi è intrinsecamente diverso, infatti rispetto a quella pluripersonale che è “anonima”, i creditori le accorderanno fiducia in maniera proporzionale a quella riposta nell’unico socio. La fiducia acquista così una dimensione personalistica che «si sostituisce a quella dialettica interna fra soci, fra almeno due soci, che nelle società di capitali giustifica il beneficio della responsabilità limitata».120

Agli amministratori è dato un termine per il deposito delle dichiarazioni contenenti le generalità dell’unico socio di trenta giorni,121 con dies a quo

dall’avvenuta variazione della compagine sociale, ossia dal momento del deposito dell’atto di trasferimento presso l’ufficio del registro delle imprese, mentre per le s.p.a. Il termine inizia a decorrere dall’iscrizione nel registro dei soci dell’assunzione della relativa qualifica.

La differenza tra il dies a quo previsto per la s.p.a. e la s.r.l. unipersonale deriva dalla incauta soppressione del libro dei soci in quest’ultimo tipo societario.122

Per la s.r.l sarebbe stato più corretto far partire il termine dal momento in cui gli amministratori fossero venuti a conoscenza di tale evento, infatti questo nuovo dies a quo introduce un elemento di complicazione: «mentre infatti quello dell’iscrizione nel libro dei soci rappresentava un momento certo, in quanto conosciuto o conoscibile da parte dei soggetti obbligati all’adempimento pubblicitario, e soprattutto comune a tutte le vicende suscettibili di far nascere o

118 L’omissione delle formalità pubblicitarie di cui all’art. 2250 co.4 c.c. sembrerebbe integrare la

violazione di uno specifico obbligo che può indurre il terzo che entra in contatto con la società, ad ignorare una circostanza, ritenuta ex lege necessaria per un’effettiva e consapevole determinazione negoziale.

119 DI TARSIA DI BELMONTE, La s.r.l. Con unico socio, in Riv. not., 1996, p. 802. 120 GALGANO, Diritto Commerciale. L’imprenditore - Le società, Bologna, 2010, p. 213 121 Termine aumentato rispetto agli originari quindici giorni.

122 MARTINA, Il “fu” libro dei soci delle società a responsabilità limitata, in Corr. giur., 2009, p. 723;

NOTARI, ZABBAN, Taglio improvido al libro soci delle s.r.l., in Il sole 24 Ore del 10 febbraio 2009, p. 25.

cessare una situazione di unipersonalità, non altrettanta certezza assiste il momento della “variazione” della compagine sociale. (...) Il criterio guida per l’individuazione di tale termine dovrebbe essere la ratio della pubblicità di suddette vicende»123 quindi il momento in cui l’acquisto o la dismissione della

qualità di socio è opponibile alla società.

La scelta del legislatore fatta con il nuovo art. 2470 ult. co.124 crea inoltre un

effetto paradossale in quanto «gli amministratori devono depositare presso l’ufficio del registro delle imprese le dichiarazione previste dagli immutati commi 4 e 5 dell’art. 2470 c.c. entro trenta giorni da tale deposito (sic!)».125

L’esecuzione di questo adempimento è fondamentale per l’unico socio, in quanto è la seconda condizione necessaria per l’accesso al regime della responsabilità limitata nei limiti del quantum del conferimento. Poiché questo tipo pubblicitario non ammette forme equipollenti126, all’unico socio è attribuito il

potere127 di surrogarsi agli amministratori inerti128 provvedendo direttamente

all’esecuzione della pubblicità in loro vece, fermo restando che, nel caso sia stato nominato il collegio sindacale (o il revisore unico), l’obbligo di deposito scatta in capo a quest’ultimo ai sensi dell’art. 2406 co. 1 richiamato in materia di s.r.l dall’art. 2477129.

Nel caso in cui ci sia questa surrogazione da parte dell’unico socio, si ritiene che qualora questo non avvenga prima del termine di trenta giorni, debba avvenire

123 ZANARONE, sub art. 2470, Della società a responsabilità limitata, in Commentario Schlesinger,

Milano, 2010, p. 660.

124 Così come modificato dal d.l. 185/2008 convertito in l. n. 2/2009. 125 MARTINA, op. Cit., p. 726.

126 GRANATIERO, sub art. 2325, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), Il nuovo diritto delle società, cit.,

p. 9.

127 Così si esprimono gli artt. 2362 co.3 e 2470 co.6 c.c. ai sensi dei quali «l’unico socio o colui che cessa

di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti».

128 Stando all’interpretazione testuale, quella dell’unico socio sembrerebbe una legittimazione, più che

surrogatoria, alternativa, non essendo subordinata all’accertata inerzia degli amministratori (come prevede invece l’art. 2330 co.2 c.c.) anche se è probabile che egli si attiverà dopo aver constatato il comportamento omissivo dell’organo amministrativo. Concordi TASSINARI, op. Cit, p. 720; LO CASCIO, sub art. 2362, in LO CASCIO (a cura di), La riforma del diritto societario, Milano, 2003, p. 254; ZANARONE, sub art. 2470, cit., p.659.

129 Anche l’eventuale omesso deposito o ritardato deposito da parte dei sindaci che devono intervenire in

luogo degli amministratori si applicheranno le sanzioni di cui agli art. 2194 e 2630: ZANARONE, Della società a responsabilità limitata, cit., p. 658.

nei giorni immediatamente successivi alla scadenza di tale termine. Si evidenzia che tale legittimazione spetta solo al socio e non anche all’organo di controllo130.

Nell’ipotesi in cui l’obbligo pubblicitario fosse eseguito in ritardo, gli artt. 2325 co. 2 e 2462 co. 2, gli attribuiscono efficacia facendo valere la responsabilità illimitata per l’unico socio “fin quando non sia stata attuata la pubblicità prevista”, consentendo di far recuperare, sia pure con effetto ex nunc, la responsabilità limitata131

Dalla disciplina delineata dalle disposizioni viste fino ad ora discendono alcuni importanti corollari.

In primis dato il dovere in capo agli amministratori di attivarsi e depositare la dichiarazione (anche nel caso in cui sia un duplicato della pubblicità relativa al trasferimento della quota132) entro precisi termini, qualora questi rimangano inerti

(comportando per l’unico socio la responsabilità illimitata qualora questi non si sia fatto “parto diligente”, curando in prima persona l’adempimento pubblicitario) devono essere sanzionati ai sensi dell’art. 2630 co. 1 c.c.133

130 Anche se si potrebbe ricavarea di principi, si veda il combinato disposto degli artt. 2406 co.1

(richiamato in materia di s.r.l. Dall’art. 2477) e 2407 c.c.

131 CARESTIA, sub art. 2462, op. cit., p.22; GRANATIERO, sub art. 2462, op cit., p. 1731; MALTONI,

op. Cit., p. 470; ROSAPEPE, Commento all’art. 2462, cit., p. 8 ss.; PRESTI, sub art. 2462, in BENAZZO - PATRIARCA (diretto da), Codice commentato delle s.r.l., cit., p. 39 ss.

132 Prima della riforma si era stata auspicata da alcuni Autori l’eliminazione di tale duplicazione degli

adempimenti pubblicitari (in particolare REVIGLIONO, Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata, Milano, 1998, p. 328 ss.). Gli stessi autori, nel post riforma, hanno riconosciuto che se il legislatore, nella piena consapevolezza del dibattito formatosi sul punto, ha comunque optato per la conferma della precedente disciplina ed anzi l’ha accorpata a quella relativa, in generale, al trasferimento della quota, significa che ha voluto mantenere questa doppia pubblicità (REVIGLIONO, sub art. 2470, in COTTINO - BONFANTE - CAGNASSO - MONTALENTI (diretto da), cit., p.1829 s.; conforme RAINELLI, Il trasferimento della partecipazione, in SARALE (a cura di), le nuove s.r.l., Bologna, 2008, p. 322 ss.; ZANARONE, sub art. 2470, cit., p. 663 e s.) Questa sovrapposizione di adempimenti non si verifica nella s.p.a. Dove, in mancanza della dichiarazione degli amministratori, i terzi non sarebbero posti in grado di sapere se le azioni sono concentrate nelle mani di una sola persona, dal momento che tali elementi risultano dal libro soci che essi non hanno diritto di esaminare.

133 Dello stesso avviso GATTONI, sub art. 2470, in BIANCHI (a cura di), Società a responsabilità

limitata, in MARCHETTI - BIANCHI - GHEZZI - NOTARI (diretto da), commentario alla riforma delle società, cit., p. 396. Conformi, con riferimento al previgente art. 2626 c.c. DI TARSIA DI BELMONTE, La società a responsabilità limitata con unico socio, cit., p. 801 ss.; SPOLIDORO, Riflessioni sulla s.r.l. Unipersonale con unico socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, in Giur. comm., 1993, I, p. 651 s.

Per la stessa ragione, anche qualora la pubblicità sia stata eseguita dal socio nel termine indicato per gli amministratori, questi ultimi dovrebbero ripetere l’incombente ove fosse necessario integrare la dichiarazione già depositata134.

L’unico socio, in caso di mancata o tardiva ottemperanza da parte degli amministratori degli obblighi pubblicitari, qualora fosse rimasto personalmente esposto alle ragioni dei creditori sociali, non potrebbe azionare una pretesa risarcitoria (ex art. 2395 e 2476 co.6 c.c.), in quanto, per la norma generale dell’art. 1227 co. 2 c.c., il risarcimento non è dovuto per i danni evitabili usando l’ordinaria diligenza.135

In compenso l’unico socio, dovrebbe essere legittimato ad impedire agli amministratori di eseguire gli adempimenti pubblicitari qualora abbia rilasciato dichiarazioni di patronage (sull’unicità del possesso con conseguente assunzione della responsabilità illimitata), atteso che la mancata attuazione di questa forma di pubblicità favorisce (e non pregiudica) i creditori sociali, i quali, in caso di insolvenza della società, potranno contare sulla responsabilità illimitata dell’unico socio. Naturalmente, il discorso è più delicato qualora il socio unico sia una società; in tal caso, infatti, i soci minoritari potrebbero eccepire la non conformità del comportamento degli amministratori rispetto all’interesse sociale136, tanto più

che le lettere di patronage potrebbero non riguardare la trasparenza in ordine alla reale composizione della società.

Va evidenziato che nell’ipotesi in cui l’unico socio voglia rimanere in una sorta di limbo, evitando la disclosure rappresentata dalla pubblicità, è altamente probabile che i terzi abbiano tutto l’interesse a svelare la reale unipersonalità dell’ente, con la conseguente illimitata responsabilità del socio di cui sia stata accertata l’unicità.

Il legislatore ha impostato il sistema in modo da non rendere conveniente per il socio totalitario confidare nella presenza di uno Strohmann, o di un “uomo di

134 ROSAPEPE, La società a responsabilità limitata unipersonale, Milano, 1996, p. 52: «poiché la

dichiarazione del socio può considerarsi sostitutiva di quella degli amministratori solo se ad essa conforme, difficilmente potrà escludersi la necessità della integrazione».

135 Conforme INNOCENTI - PETRI - BILLERO, op. Cit., p.11. Contra NATALONI, Le società a

responsabilità limitata con unico socio, Milano, 1994, p. 145.

paglia”, o di una “testa di legno”, perché nel caso in cui la simulazione della situazione di unipersonalità venga evidenziata e rilevata, chi eventualmente avesse voluto confidare nella scarsa chiarezza della situazione concreta si troverebbe a dover rispondere illimitatamente per le obbligazioni della società divenuta insolvente.