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2.2.1 I conferimenti in denaro

L’esecuzione dei conferimenti è la prima delle due condicio sine qua non dettate dall’art. 2462 (il quale richiama per intero l’art. 2464) per l’accesso e la conservazione del beneficio della responsabilità limitata per l’unico socio.

Nel caso di costituzione di una società unipersonale, il conferimento da parte del singolo socio deve essere eseguito in denaro e versato per intero all’organo amministrativo al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo83.

Pertanto, l’art. 2464, rubricato conferimenti, prevede una disciplina specifica in tema di s.r.l. unipersonali, infatti al quarto comma, non prevede la possibilità di versare in sede di costituzione solo il 25% del conferimento totale, bensì l’intero ammontare.

Per l’unico quotista sembrerebbe possibile, dato che l’art. 2464 è richiamato in toto, sostituire il versamento in denaro con la stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria.

Qualora la società si trovasse in una condizione unipersonalità sopravvenuta, ai sensi dell’art. 2464 ultimo comma, i conferimenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni.84

Resta ferma la responsabilità solidale e sussidiaria dei soci alienanti con l’unico socio acquirente per i conferimenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall’iscrizione del relativo trasferimento nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2472 c.c.

La stessa norma si ritiene si applichi in via analogica anche in caso di cambiamento della persona dell’unico socio, fattispecie non disciplinata in tema di conferimenti, ma esplicitamente prevista in tema di pubblicità (ex art. 2470)85.

83 Prima del c.d. Decreto lavoro, d.l. 28/06/2013 n.76 (convertito in l.9/08/2013 n.99) le somme dovevano

essere essere depositate presso una banca.

84 Il previgente art. 2476 c.c parlava di tre mesi.

85 IBBA, La società a responsabilità limitata unipersonale, in MIOLA (a cura di), La “nuova” società

Dal rinvio contenuto nell’art. 2329 n.2, richiamato dall’art. 2463 co. 3, agli artt. 2464 e 2465 si evince che l’integrale esecuzione del conferimento in denaro (oltre ad essere, come detto in precedenza, una delle due condizioni di accesso al beneficio della responsabilità limitata) rientra tra le condizioni per la costituzione della società unipersonale, con la conseguenza che incorre in responsabilità disciplinare, ai sensi dell’art. 28 legge notarile, il notaio che nella redazione dell’atto costitutivo contravvenga a dette prescrizioni86.

La ratio del diverso trattamento, in tema di conferimenti, tra la società unipersonale e quella con pluralità di soci, è racchiusa nella volontà del legislatore di evitare un potenziale “conflitto di interessi” dell’unico socio amministratore, al quale, in caso contrario, sarebbe lasciata la discrezionalità assoluta di versare la percentuale ancora dovuta, preservando il patrimonio sociale dalle potenziali pretese dei creditori particolari del socio unico87.

Dopo aver delineato la disciplina in tema di conferimenti, il passo successivo è quello di interpretarla e di stabilirne la portata applicativa.

Il primo problema che da affrontare in tema di applicazione è quello, non superato con la riforma del 2003, di individuare il dies a quo per la liberazione dei conferimenti in denaro.

Se da un punto di vista teorico questo momento dovrebbe coincidere con il momento in cui l’unipersonalità prende vigore, in base alle circostanze che l’hanno causata (compravendita, recesso, esclusione di tutti i soci tranne uno), dal un punto di vista pratico, questo non è facilmente determinabile.

In caso di acquisto delle quote ci si chiede se il termine per eseguire il versamento ancora dovuto debba ricondursi al momento di trasferimento inter partes delle quote o dal successivo momento in cui la cessazione della pluralità dei soci è opponibile alla società.

Secondo la tesi maggioritaria, si dovrebbe far riferimento da quest’ultimo momento, analogicamente a quanto è disposto per l’attuazione del concomitante

86 Cfr. Cass., 12 aprile 2000, n. 4657, in Vita not., 2000, p. 1064 e in Notariato, 2001, p. 138, con nota di

FRANCO; Cass., 12 gennaio 2001, n. 383, in Vita not., 2001, p. 949.

obbligo pubblicitario, fatta salva la possibilità di sanzionare sul piano della frode alla legge il comportamento del socio che non effettui la pubblicità del proprio acquisto per eludere l’adempimento richiesto88.

Questa impostazione sarebbe confermata dal fatto che la nuova espressione adoperata nell’art. 2470 co. 7 «acquista senso soltanto se si riconosce che l’efficacia della cessione verso la società e la conseguente variazione della compagine sociale a questi effetti può aversi in un momento diverso e successivo rispetto al deposito di cui al secondo comma dell’art. 2470; e ciò a sua volta implica la liceità di una clausola statutaria volta, con il ricorso al sistema dell’iscrizione nel libro dei soci o ad altra opzione organizzativa, a posticipare quel momento»89.

La corrente minoritaria, invece, fa leva sull’esigenza di rafforzare la tutela dei creditori sociali, anticipando il dies a quo alla stipulazione dell’atto di compravendita delle partecipazioni sociali, indipendentemente dalla sua pubblicità90.

Nell’ipotesi di recesso il termine dovrebbe iniziare a decorrere dalla ricezione, da parte della società, della relativa dichiarazione, sospensivamente condizionata alla mancata attuazione delle “contromosse” consentite dalla legge.

Nel caso di esclusione di tutti i soci tranne uno, ai sensi dell’art. 2473-bis, occorrerebbe distinguere in base alla causa che l’ha determinata e ragionare sulla falsariga della disciplina prevista dall’art. 2287.

Qualora si avesse la ricostituzione della pluralità dei soci in pendenza del termine concesso ai fini dell’integrale versamento, nonostante non sia espressamente disciplinato, il socio sarebbe liberato dal doverlo completare: “non è infatti inammissibile che la quota (...) oggetto del trasferimento rigenerante la

88Cfr. MONTALENTI, sub art. 2325, in COTTINO - BONFANTE - CAGNASSO - MONTALENTI

(diretto da), Il nuovo diritto societario, cit., p. 29; TASSINARI, La società a responsabilità limitata con un unico socio, in Giur. Comm., 1994, I, p.723 nota 45.

89 Massima n. 115 del Consiglio notarile di Milano.

90 ARDIZZONE, sub art. 2325, in NOTARI (a cura di), Costituzione. Conferimenti, in MARCHETTI,

BIANCHI, GHEZZI, NOTARI (diretto da), Commentario alla riforma delle società, Milano, 2007, 22 e nota 72; RESCIGNO, L’unico azionista, in CAGNASSO e PANZANI (diretto da), Le nuove s.p.a., Bologna, 2010, p. 356 s; BARBA sub art. 2342, in SANDULLI-SANTORO (a cura di), La riforma delle società, Torino, 2003, p. 105 s.

pluripersonalità, possa ritenersi gravata dall’obbligo di esecuzione completa del conferimento, quasi questo fosse un aspetto ontologicamente connaturato alla quota, piuttosto che condizionato ad eventi di natura congiunturale”91.

Un’altra questione dibattuta riconducibile all’ambito applicativo della norma è quella del versamento integrale del sovrapprezzo per ottenere il beneficio della responsabilità limitata. Per la s.r.l. Il sovrapprezzo deve essere interamente versato ai sensi dell’art. 2464 co. 4, i dubbi sorgono per la s.p.a. in quanto l’art. 2342 non fa espressamente richiamo anche a tale somma.

L’esigenza di evitare divaricazioni di trattamento, non facilmente giustificabili, fra l’unico quotista e l’unico azionista, ha indotto parte della dottrina a privilegiare, per entrambi i tipi sociali, la stessa soluzione92.

Occorre verificare se il beneficio della responsabilità limitata per l’unico socio venga meno, in via analogica, qualora gli amministratori restituiscano al socio i conferimenti o lo liberino dall’obbligo di eseguirli93 e, applicando estensivamente

la norma, in caso di aumento “reale” del capitale sociale non interamente versato contestualmente alla sottoscrizione.

La non omogeneità delle due situazione sta alla base dell’utilizzo di due distinti strumenti esegetici, nonostante la linea di confine tra questi sia molto sottile: l’analogia implica la eadem ratio mentre l’applicazione estensiva richiede un’imperfezione della norma94.

Per quanto concerne la prima fattispecie, sebbene possa sembrare incongruo negare il privilegio della responsabilità limitata quando non siano stati effettivamente eseguiti i conferimenti, ma non toglierlo qualora, dopo la loro

91 INNOCENTI-PETRI-BILLERO, La s.r.l. unipersonale, Milano, 2008, p.16.

92 IBBA, La società a responsabilità limitata unipersonale, in MIOLA (a cura di), cit., p.176 privilegia

una lettura delle norme restrittiva, al contrario per ZANARONE, sub art. 2462, in Commentario Schlesinger, Milano, 2010, p. 168, nota 26, è verosimile che il capoverso dell’art. 2462 c.c. usi il termine conferimento come comprensivo non solo della parte imputata a capitale, ma anche di quella non capitalizzata.

93 Con eccezione dell’ipotesi di riduzione del capitale sociale ai sensi degli art. 2445 e 2482.

94 CHIASSONI, La giurisprudenza civile. Metodi di interpretazione e tecniche argomentative, Milano,

esecuzione, siano stati indebitamente restituiti95, tale comportamento, a rigore,

dovrebbe essere punito a norma dell’art. 2626 c.c.96.

Per quanto riguarda l’aumento di capitale, la liberazione immediata del conferimento è sancita dall’art. 2481-bis co. 4 e 597, cui però non fa rinvio l’art.

2462 co. 2 che indica le prescrizioni la cui inosservanza comporta la perdita della responsabilità limitata.

A rigore, seguendo la c.d teoria realista98, sembrerebbe che il versamento

integrale del conferimento condizioni l’efficacia stessa della sottoscrizione. Infine, la possibilità per l’unico socio di sostituire, ai sensi dell’art. 2464 co. 4 ult. parte, il conferimento in denaro, per un importo almeno corrispondente, con una polizza assicurativa o con una fideiussione bancaria99 è discussa in dottrina.

Sembrerebbe corretto ritenere che tale possibilità sia estesa anche all’unico socio, a condizione che il ricorso alle polizze e fideiussioni sostitutive conformi al modello indicato dal legislatore interessi l’intero importo del conferimento in denaro, essendo in tal modo idoneo a soddisfare la condizione dell’integrale liberazione dall’art. 2462 co. 2, per evitare la responsabilità illimitata dell’unico socio100.

95 ANGELICI, Società unipersonali: l’esperienza comparatistica, cit., p. 899.

96 RESTUCCIA, S.r.l. Unipersonale: problemi risolti e questioni ancora aperte, in Riv. not., 2011, I, p.

1350.

97 Il co.4 fa “salvo quanto previsto dal secondo periodo del co.4 e dal co.6 dell’art. 2464 c.c” mentre il

co.5 precisa che “Se l’aumento di capitale è sottoscritto dall’unico socio il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all’atto della sottoscrizione”.

98 FAZZUTTI sub art. 2481-bis in SANDULLI e SANTORO (a cura di), La riforma delle società, cit., p.

189, a cui avviso occorre distinguere fra chi sia già unico socio e chi si ritrovi ad esserlo a causa della mancata sottoscrizione da parte degli altri soci dell’aumento che fa seguito all’azzeramento del capitale:” in questa eventualità trova applicazione (...) l’art. 2464 ult. Co. c.c., se l’inoptato non è collocabile, altrimenti la posizione dell’unico sottoscrittore può essere assimilata a quella di chi sia già unico socio”.

99 La polizza di assicurazione e la fideiussione bancaria devono avere le caratteristiche da determinarsi

con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto che a distanza ormai di molti anni non è ancora stato emanato.

100 A favore di questa tesi: BUSANI, S.r.l. Il nuovo ordinamento dopo il d.lgs. 6/2003, Milano, 2003, p.

174 e CAPELLI, Commento all’art. 2464, in Codice commentato delle s.r.l. a cura di P. BENAZZO e PATRIARCA, Torino, 2006 p. 83 ss. contra MASI, Commento all’art. 2464, in Società di capitali. Commentario, 3, NICCOLINI - STAGNO D’ALCONTRES (a cura di), Napoli, 2004, p. 1436 secondo cui: “Ad onta del richiamo generale della disciplina presente nell’art. 2462, il ricorso a polizze assicurative o fideiussioni bancarie previsto nel secondo comma per il versamento dei decimi in caso di conferimento in denaro non si estenderebbe quando si richieda il versamento dell’intero ammontare del capitale e la integrale liberazione del socio”