Il tema della società di capitali unipersonale è stata oggetto dell’attenzione comunitaria a partire dagli anni ‘80: a partire dall’emanazione della Dodicesima Direttiva401 nel 1989 si è avviato infatti un processo che si è sviluppato, tramite
successivi emendamenti,402 fino al 2009403. La Proposta di direttiva del 9 aprile
2014 in materia di società a responsabilità limitata (di seguito proposta SUP),404 se
approvata da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio, rappresenterebbe l’ultimo step di questo processo andando a sostituire la dir. 2009/102/CE.
La proposta SUP nasce con uno scopo più ambizioso di un semplice restyling della materia dell’armonizzazione delle società private unipersonali. Questo si evince dalla struttura della proposta, la quale risulta articolate in tre parti: una prima contenente le “Disposizioni generali” in materia di società unipersonale, nella quale si replicano quasi integralmente i contenuti della direttiva sostituenda; una seconda, la più estesa, che rappresenta il core della proposta e che contiene la regolamentazione di una particolare forma societaria unipersonale, la Societas
401 Dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle
società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio, in G.U.C.E. L 395/40 del 30 dicembre 1989.
402 Tutti gli emendamenti hanno riguardato l’estensione spaziale dell’ambito di applicazione della
Direttiva, a seguito del progressivo allargamento dei confini comunitari. La differenza sostanziale, da un punto di vista di tecnica redazionale, tra la Dodicesima Direttiva e la codificazione del testo nel 2009 risiede nel fatto che i tipi societari primariamente interessati - le società “private”, a base chiusa, di ogni singolo Paese membro - erano nella prima citati esplicitamente nell’articolato, segnatamente all’art.1, mentre nel testo codificato si è provveduto ad inserire l’elencazione - aggiornata - all’interno dell’allegato 1 al testo.
403 Dir. 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto
delle società, relativa alle società a responsabilità con un unico socio (versione codificata), in G.U.U.E L 258/20 del 1 ottobre 2009.
404 Atto COM(2014) 212 final 2014/0120 (COD), del 9 aprile 2014: Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio. Il testo è disponibile on-line su eur-lex.europa.eu/legal-content/IT.
Unius Personae (SUP)405 ed infine la terza ed ultima parte contenente le norme di
chiusura406.
Occorre evidenziare come la proposta SUP si inserisca in un contesto difficile, poiché gli interventi in materia societaria tentati dall’Unione nell’ultimo decennio sono stati fallimentari: il regolamento della Commissione recante lo statuto della Societas Privata Europea (SPE) ad esempio, proposto nel 2008, è stato dibattuto fino al 2011 per poi non trovare seguito a causa dell’opposizione di alcuni Stati membri (Germania e Svezia) ed essere abbandonato definitivamente nel 2014.
Il progetto di SUP ha simbolicamente “raccolto il testimone” della SPE, raccogliendo in eredità dubbi, punti di accordo e l’esperienza maturata nei dibattiti degli anni precedenti in materia. Nonostante questo le due figure non sono comparabili tout court, perché, ad esempio, già da un punto di vista degli elementi strutturali, mentre per la SPE era stata prospettata la possibilità di divenire incidentalmente unipersonale, per la SUP si dovrà avere necessariamente (almeno formalmente) un unico socio. Anche il metodo attuativo dei due progetti è completamente diverso, infatti per l’adozione della lo strumento giuridico prospettato era il regolamento alla cui adozione sarebbe conseguita la creazione di un nuovo tipo societario, mentre per la SUP si prospetta l’uso della direttiva, al fine di configurarla come uno strumento di armonizzazione e non di standardizzazione.
Sotto il profilo generale la SUP costituisce un tentativo da parte delle istituzioni europee, in primis della Commissione, per “riallacciare i nodi del diritto societario europeo dopo una lunga fase di stallo, costellata da dolorosi
405 In particolare la dottrina italiana si è soffermata su questa seconda parte: BARTOLACELLI, Nuove
esperienze europee in tema di costituzione “semplificata” e“a basso costo” di società con responsabilità limitata, in Giur. comm., 2015, I, p.382 e 399 ss.; CAPPIELLO, Proposta di direttiva SUP: possibili implicazioni, rischio di abuso e considerazioni sull’armonizzazione del diritto nell’area UE, in Studi e Materiali, 2014, p. 661; GUIDOTTI, Il Progetto di Societas Unius Personae (Single Member Private Limited Liability Company), in Percorsi di diritto societario europeo, PEDERZINI (a cura di), Torino, 2016, p. 215; LICINI, La “Societas unius personae (SUP)” europea: ombre liberiste e abusi annunciati, in Notariato, 2014, p. 229; MALBERTI, La proposta di direttiva sulla societas unius personae: una nuova strategia per l’armonizzazione del diritto societario europeo?, in Riv. società, 2014, p. 848.
406 Norme di chiusura valutate non particolarmente innovative da BARTOLACELLI, La societas Unius
Personae (SUP): verso un nuovo modello societario unipersonale europeo?, in Le nuove leggi civili commentate, 3, 2016, p. 602.
fallimenti”407. La Commissione ha voluto con questa proposta eliminare e superare
alcuni degli ostacoli che avevano reso impossibile giungere ad un esito favorevole per la proposta dello statuto della SPE e, nel contempo, ha voluto focalizzarsi su un obiettivo più agevole da raggiungere, in virtù dell’assenza, ex professo, della necessità di normare diversi profili di corporate governance, tra cui quelli dei conflitti dei soci e, in via tendenziale, il funzionamento dell’organo assembleare408.
Il legislatore europeo con la SUP vuole quindi configurare uno strumento finalizzato principalmente alla creazione di società unipersonali il quale potrebbe avere, tra i risultati più immediati, una più agevole costituzione di filiali estere: rimuovendo alcuni ostacoli all’internazionalizzazione delle PMI409, nel rispetto
della filosofia think small first ribadita nell’ambito dello Small Business Act del 2008, si agevolerebbe la nascita e lo sviluppo di nuovi gruppi a livello europeo.
Gli ostacoli più rilevanti per le imprese che vogliono costituire filiali estere e/o succursali410 sono infatti rappresentati da “differenze nei regimi regolamentari
nazionali, i diversi requisiti legali, amministrativi e linguistici nell’ambito dell’Unione, ed altre materie quali l’accesso a finanziamenti esterni”411, a cui
407 BARTOLACELLI, La Societas Unius Personae (SUP): verso un nuovo modello societario
unipersonale europeo?, cit., p. 606.
408 HANSEN, The SUP Proposal: Registration and Capital, in European Company and Financial Law
Review, 2015, p. 177.
409 Proprio l’attenzione alle PMI ha avuto specifica eco nel secondo documento di lavoro della
Commissione JURI del Parlamento europeo, ove si riserva l’utilizzo della SUP alle sole piccole e micro imprese. In questo senso depone anche l’Explanatory Memorandum che precede il testo della Proposta di direttiva, dove si legge che “l’obiettivo generale della presente proposta, che prevede un approccio alternativo alla SPE, è quello di dare a qualsiasi potenziale fondatore di società, in particolare di PMI, la possibilità di creare più facilmente una società all’estero. Ciò dovrebbe incoraggiare e promuovere l’imprenditorialità e contribuire alla crescita, all’innovazione e all’occupazione nell’UE”: Relazione anteposta al testo della Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio, COM (2014) 212 final, p. 3 della versione in lingua italiana. Sulla necessità di dare attenzione alle PMI anche il Parere del Comitato economico e sociale europeo, reso il 10 settembre 2014 (punto 3.3). Perplessa quanto alla riconducibilità delle finalità della Proposta allo sviluppo delle PMI anche SERRA C., Societas Unius Personae (SUP) - Um Golem na Uniäo Europeia?, in Direito das societades em revista, 2014, p. 127.
410 In tema di succursali si veda lo studio di BECHT, ENRIQUES e KOROM, Centros and the Cost of
Branching, in Journal of Corporate Law Studies, 2009, 9, p. 171 ss.
411 Impact Assessment [8842/14 ADD 4; Interinstitutional File: 2014/0120 (COD)] alla Proposta SUP, pp.
13 e 64 ss., TEICHMANN, Corporate Groups within the Legal Framework of the European Union: The group-RelatedAspects of the SUP Proposal and the EU Freedom of Estabilishment, in European Company and Financial Law Review, 2015, p. 223, cit. a nt. 84 uno studio della law firm Baker & McKenzie secondo
vanno aggiunti i costi relativi ai processi di registrazione, la cui individuazione è difficilmente preventivabile in quanto dipendente dal caso concreto e dalla dimensione e capitalizzazione della società coinvolta412.
Le concrete modalità di realizzazione presupponevano, soprattutto nella versione originale della Proposta, un singolare bilanciamento di interessi: una denominazione unica a livello europeo, che desse l’idea di un modello sovranazionale largamente armonizzato, ed al contempo la sicurezza nelle transazioni commerciali offerta dalla contrattazione con società di diritto nazionale. Pare che, all’esito dell’esame del Consiglio Europeo in sede di Orientamento Generale (O.G.), l’ago della bilancia si sia spostato sensibilmente verso quest’ultimo polo.
Il punto focale della Proposta SUP è tuttavia costituito dalla desiderata semplificazione, ed armonizzazione, della fase di iscrizione della società, grazie alla quale potrebbe finalmente avvenire, nella prefigurazione delle istituzioni europee, lo sviluppo transfrontaliero delle PMI413.
Gli interessi e le funzioni esposte sin qui sono quelle esplicitamente citate dai documenti che hanno corredato la Proposta SUP, ma, oltre a queste, è possibile individuarne anche altre.
cui la maggior parte dei costi da sopportare per lo stabilimento di filiali estere è dato dalle consulenze relative al diritto societario.
412 Si veda l’Impact Assessment, p. 16 ss.
413 Tale semplificazione costitutiva deve avere luogo attraverso un sistema di registrazione informatico.
È tuttavia evidente che l’introduzione di una simile modalità di costituzione della società impatterebbe sulle procedure tradizionali attualmente in essere ed i loro attori in maniera dirompente, se non fossero nel contempo predisposti meccanismi di contemperamento volti a salvaguardare, ad esempio, il ruolo del notariato e naturalmente gli interessi di certezza delle identità e legalità del contenuto degli statuti che esso ha il compito di tutelare nel nostro sistema giuridico. Non a caso, riguardo la Proposta SUP l’associazione dei notariati europei ha immediatamente diramato un documento in cui sono
ampiamente sottolineate le criticità, soprattutto in termini di minore certezza rispetto all’identità del socio unico fondatore; il testo del comunicato del 9 aprile 2014 e` disponibile.
all’indirizzo http://www.notaries-of-europe.eu//index.php?pageID=10740, ultima consultazione: 25 marzo 2016. Un più dettagliato Position paper e` stato poi divulgato, ad opera della medesima associazione, il 26 maggio 2014: NOTARIES OF EUROPE, Position of the Council of the Notariats of the European Union concerning the proposal for a Directive on the single-member private limited liability company (SUP), parimenti disponibile on-line all’indirizzo http://www.notaries-of-europe.eu/. Sul punto si v. anche, con ulteriori riferimenti, TEICHMANN e FRÖHLICH, Societas Unius Personae (SUP): Facilitating Cross-Border Establishment, in Maastricht journal of European and comparative law, 3, 2014, p. 536.
Prima di tutto non sembra potersi riscontrare, nel dettato della Proposta SUP, alcun elemento che lasci propendere per la necessaria transnazionalità dei soggetti coinvolti (SUP e suo socio unico) o dell’attività esercitata414.
In secondo luogo, il sistema di registrazione on-line previsto dalla Proposta, sembrerebbe applicabile anche a soggetti extraeuropei, sia pure nel rispetto delle procedure previste dai singoli Stati membri per l’identificazione e registrazione415,
così facendo si faciliterebbe, oltre l’operatività transnazionale delle PMI europee, anche l’accesso al mercato unico da parte di concorrenti non europei i quali al momento potrebbero non trovare vantaggiosa l’apertura di una filiale in ragione delle barriere rimosse proprio dalla Proposta SUP.
Su un piano più generale va osservato che, nonostante il legislatore europeo non abbia previsto di sostituire le esistenti forme societarie unipersonali vigenti nei singoli ordinamenti nazionali, probabilmente si assisterà ad una competizione infraordinamentale tra le due fattispecie nel caso in cui i legislatori non intendano, appunto, fare delle SUP l’unica forma societaria unipersonale chiusa in un dato ordinamento416. Sembra dunque che, per quanto non esplicitato dalla Proposta, né
dalla documentazione di accompagnamento, la SUP si voglia candidare nei fatti ad essere la “regina” delle società a base chiusa unipersonale a discapito delle preesistenti forma organizzative unipersonali nazionali. Nonostante tutto questo però la strada per confermare questo successo è ancora lunga.
Si rileva infine come la possibilità di iscrizione on-line, che è uno dei punti centrali della Proposta, sia quella che potrebbe avere l’impatto più elevato per gli ordinamenti dei vari Paesi membri.
Prima di tutto con tale sistema si permetterebbe al socio fondatore di iscrivere la società senza dover comparire fisicamente dinanzi ad alcun funzionario, questo sistema imporrebbe quindi ai vari Stati di predisporre un’idonea infrastruttura
414 E ciò è tanto più evidente ove si consideri che la SUP potrebbe sostituire, e non affiancarsi, alle società
unipersonali attualmente esistenti: WUISMAN, The Societas Unius Personae, in European Company Law, 12, 2015, p. 36.
415 contra WUISMAN, op. cit., p. 36, per cui “The founder should be a resident of the EU”.
416 A tale competizione “intraordinamentale”, su cui si avrà a breve modo di tornare a riflettere, si affianca
poi anche una competizione “interordinamentale”, derivante dall’arbitraggio normativo possibile rispetto al Paese membro dove procedere alla costituzione della società.
informatica, che dovrebbe inoltre essere anche omogenea rispetto a quella degli altri Stati.
Una prima conseguenza sarebbe rappresentata dai costi di implementazione417
e gestione dei portali on-line e dai tempi effettivi per permettere che questo avvenga. Non vanno sottovalutate però anche le ripercussioni che tale modalità avrebbe nella disciplina attualmente vigente, che possono essere di grande impatto: da un punto di vista di equità sostanziale ci si chiede per quale ragione la forma telematica di registrazione dovrebbe essere possibile per la SUP e non per le rimanenti forme societarie, perlomeno di capitali, rette dalle norme di un dato ordinamento.
Se si considera inoltre la SUP non alla stregua di un tipo sociale autonomo, ma quale “versione” della s.r.l. locale418, si potranno anche avere dei problemi di
equità di trattamento tra tale nuova forma organizzativa e le preesistenti a base sociale chiusa, unipersonali o meno. Ciò potrebbe favorire un ampliamento della platea dei soggetti giuridici legittimati alla costituzione on-line, presumibilmente attraverso l’estensione di tale possibilità a tutte le forme societaria capitalistiche419