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4.3.4 Condizionamenti della giurisprudenza

Se in teoria è pacifico che la società non si identifica con il socio che ne detiene la totalità del capitale, nella pratica spesso non è così.

Dalla lettura di alcune sembra che la dualità soggettiva sfumi e i rapporti (sostanziali o processuali) riferibili alla società vengano imputati, con significativi lapsus freudiani387, direttamente al socio unico.

Il Tribunale di Roma388 ha riconosciuto, ad esempio, all’ex socio unico di s.r.l.,

estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, la possibilità di agire esecutivamente nei confronti del debitore sociale in forza di una sentenza a suo tempo resa nel contraddittorio tra quest’ultimo e la società stessa. Come posto in rilievo «l’assenza di una pluralità di soci potrebbe aver in qualche modo reso eludibile l’analisi delle complicazioni sistematiche e pratiche derivanti dall’applicazione del meccanismo della successione ai rapporti facenti capo alla società estinta ed obliterando il modo in cui l’ordinamento considera il socio rispetto alla società: mai, neppure in un’ottica puramente economica, questi è considerato “comproprietario” del patrimonio sociale o di una sua parte»389. Di

conseguenza, il giudicato formatosi nei confronti della società non può fare stato (né nel bene, né nel male) nei confronti del socio unico limitatamente responsabile: anche l’amministrazione finanziaria-creditrice non può avvalersi del titolo esecutivo ottenuto contro la società debitrice di imposta, ma se ne deve precostituire uno, previo accertamento dei presupposti per affermare la responsabilità illimitata del socio unico390.

Nei primi anni duemila, il Tribunale di Tortona391, aderendo alla tesi allora

maggioritaria (e oggi recepita a livello normativo) e valorizzando l’iscrizione della

387 SPIOTTA, La società unipersonale: una parabola normativa, cit., p.420. 388 Trib. Roma, 24 febbraio 2009, in Dir. fall., 2010, II, p. 564.

389 Così NIGRO, Attivo sopravvissuto o sopravvenuto a seguito della cancellazione della società e

successione del socio (anche) nel titolo esecutivo: note critiche, in Dir. fall., 2010, II, p. 566 e 577.

390 Cass., 16 giugno 1980, n. 3819, in Giust. Civ., 1981, I, p. 576, con nota di TINELLI, Esecuzione

esattoriale e responsabilità del socio unico azionista.

391 Trib. Tortona, 4 ottobre 2001, in Fallimento, 2002, p. 769, con nota di GAFFURI e SPINETTI, Socio

società nella sezione speciale degli imprenditori artigiani, ha negato l’applicabilità del previgente art. 147 l.fall. ad un socio unico di s.r.l. deceduto. La motivazione - pur riconoscendo che la «s.r.l. unipersonale ha personalità giuridica ed è un soggetto distinto dalla persona del socio» - osserva, in merito alla prevalenza del contributo lavorativo del socio nell’impresa, che «la società unipersonale fallendo dimostra chiaramente di essere dipesa in tutto e per tutto dal socio unico e amministratore (...) e di non aver sviluppato alcuna autonoma o separata attività produttiva, tanto che la stessa notifica del ricorso e del decreto risulta fatta, seppur validamente, a soggetto “irreperibile” poiché “chiuso per decesso”».

Non consequenziale è anche il ragionamento di un giudice di merito che, pur muovendo da un presupposto corretto, giunge a una conclusione errata: esordisce ponendo in risalto che la tesi secondo cui un soggetto, acquistando tutte le quote della società, si identifica con essa, contrasta «con il principio che la società di capitali ha propria personalità giuridica, ben distinta da quella dei soci». Poi però aggiunge «che, se mai, a tutto concedere, l’”identificazione” può essere ipotizzata dopo» (e non certo al momento dell’«acquisto delle quote»392

Il Tribunale di Milano, invece, ha ritenuto legittima la deroga al proprio (maggioritario, ma minoritario nel complesso panorama giurisprudenziale)393

orientamento (che, facendo leva sull’interpretazione testuale dell’art. 2476 c.c., esclude la legittimazione attiva alla proposizione dell’azione sociale di responsabilità in capo alla s.r.l.) ricavando una nicchia specificamente applicabile alla società unipersonale394. La spiegazione addotta è alquanto debole e poco

persuasiva, non solo nel merito, ma anche dal punto di vista logico giacché «focalizzandosi sulla determinazione delle modalità di sopportazione finale delle spese connesse all’attività giudiziaria intrapresa, dà risalto a una conseguenza -

PALMIERI, Il persistente fenomeno dell’abuso dello schermo societario, in Giur. comm., 2007, II, p. 665, nota 54.

392 App. Milano, 27 aprile 1990, in Società, 1990, p. 1492

393 SPIOTTA, La società unipersonale: una parabola normativa, cit., p.422

394 Trib. Milano, 18 giugno 2008, in Riv. dir. Soc., 2010, II, p. 140 s.: «la legittimazione a promuovere

l’azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori di s.r.l. Spettante ora esclusivamente ai singoli soci (...), può essere riconosciuta anche in capo alla società, quando questa sia unipersonale, poiché sull’unico socio si riverberano comunque le spese dell’iniziativa giudiziaria».

ossia a un posterius - della reputata legittimazione»395. Per rafforzarla, lo stesso

Tribunale - in una pronuncia poco successiva396 (che ha nuovamente respinto

l’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo ad una s.r.l. unipersonale) - si è spinto a negare la sussistenza di una qualsiasi «dissociazione formale e sostanziale tra il soggetto che agisce in giudizio e quello che per legge è legittimato ad agire, trattandosi di un impulso processuale in ogni caso riconducibile ad un unico soggetto». Ma questo argomento “prova troppo”397 e

«rischia di aprire la via a preoccupanti derive sostanzialistiche tendenti a legittimare il progressivo affermarsi di una concezione riduttiva della separatezza giuridica tra società e socio (unico)», concezione riconducibile a quella «sensazione (...) di (...) pericolosità» che per molti anni ha condizionato il dibattito sulle s.r.l. unipersonali398 e che ormai dovrebbe essere accantonata avendo il

riformatore societario ancorato la responsabilità illimitata dell’unico socio all’inosservanza di specifiche regole.

Sulla questione è intervenuta la Cassazione399, che, uniformandosi al principio

enunciato dalle Sezioni Unite nel 2009400, ha escluso che il singolo socio, ancorché

detentore dell’intero capitale sociale, sia legittimato ad agire contro un terzo per i danni da questi provocati al patrimonio sociale, giacché «l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, mentre l’incidenza negativa sulla

395 SALAMINA, La legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nella società a

responsabilità limitata unipersonale, in Riv. dir. Soc., 2010, II, p. 150 s.

396 Trib. Milano, 18 novembre 2008, in Riv. dir. Soci., 2009, II, p. 671.

397 «Non esiste alcuna legittimazione processuale sostitutiva dell’unico socio nei confronti della società

partecipata, e viceversa, in forza della mera situazione di unipersonalità»: così NAZZICONE, op. cit., p. 181 s.

398 Così SALAMINA, op. Cit., p. 150, nota 55, che cita ANGELICI, In tema di società unipersonale e

conflitto di interessi, in ANGELICI, Attività e organizzazione. Studi del diritto delle società. Torino, 2007, p. 233.

399 Cass., 14 febbraio 2012, n. 2087, in Società, 2012, p. 457 e in Corr. giur., 2012, p. 499, con nota di

CARBONE.

400 Cass. Sez. Un,, 24 dicembre 2009, n. 27346, in Riv. soc., 2010, p. 252 e in Banca, borsa, 2011, II, p.

131, entrambe con nota di PINTO; in Giur. comm., 2011, II, p. 352, con nota di FOTTICCHIA e in Giur. it., 2010, p. 1081, con nota di SPIOTTA. Si veda anche PINTO, La responsabilità degli amministratori per “danno diretto” agli azionisti, in ABBADESSA-PORTALE (diretto da), Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum G.F. CAMPOBASSO, II, cit., p. 924, nota 64 ove è richiamato ASCARELLI, Personalità giuridica e problemi delle società, in Problemi giuridici, I, Milano, 1959, p. 249.

partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito».

Capitolo 5 - La Societas Unius Personae