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La Commissione Rordorf: riforma organica della disciplina della amministrazione

zienda in attività.

1.2. La Commissione Rordorf: riforma organica della disciplina della amministrazione

straordinaria.

La Commissione Rordorf, incaricata di redigere un d.d.l. avente ad oggetto un Testo unico dell’insolvenza e che ha terminato i lavori nel febbraio 2016, ha dedicato specifica attenzione all’amministrazione straordinaria. Le linee di intervento in quest’ambito sono riepilogate nella relazione accompagnatoria, che evidenzia la rilevanza che assume, in questa procedura, l’obiettivo della tutela dei livelli occupazionali. I lavori han- no dato atto che il cambiamento di prospettiva dell’intero im- pianto della disciplina delle procedure concorsuali sia quello della generalizzata prevalenza che hanno assunto gli obiettivi di salvaguardare, ove possibile, l’unitarietà dei complessi azienda- li. << Appare ormai, almeno in parte, superata una delle princi- pali ragioni che sono storicamente all’origine dell’istituto dell’amministrazione straordinaria: ossia la convinzione che le tradizionali procedure concorsuali fossero improntate a logiche di tipo prettamente punitivo, e comunque essenzialmente liquida-

184 S.Pacchi, Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi,2012,in Diritto online, Treccani.it.

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torie, per ciò stesso non collimanti con la visione prospettica del risanamento delle grandi imprese in crisi, cui già la legge Prodi ( d.l. n. 26/1979, convertito con legge n. 95/1999) era so- prattutto ispirata, come si legge dalla relazione accompagnato- ria>>185. Essa prosegue, poi, rilevando che << oggi anche le pro-

cedure ordinarie sono prevalentemente orientate, quando ciò sia possibile, alla salvaguardia della continuità aziendale e sono perciò tese a considerare la liquidazione dell’impresa come un approdo soltanto residuale, il che indiscutibilmente avvicina questi due mondi, un tempo così distanti e dissonanti

dell’universo concorsuale , le procedure che si possono definire ordinarie e l’amministrazione straordinaria, rendendoli assai più agevolmente riconducibili ad unità, quantomeno sul filo comune dei principi fondamentali che ora li ispirano >>.

Con riferimento alle esigenze di tutela dei lavoratori, la Com- missione ha osservato, inoltre, che << nelle prefigurate procedu-

re concorsuali ordinarie (…), sta ugualmente assumendo maggior rilievo l’esigenza, avvertita anche a livello comunitario, di salvaguardare per quanto possibile il profilo occupazionale: ciò che dischiude, legittimandole, opzioni normative più coraggiose, rispetto alla pregressa logica liquidatoria e distributiva, posto

che il mantenimento, se non addirittura , la creazione, di posti di lavoro corre sulla stessa lunghezza d’onda della continuità aziendale, sia essa diretta o indiretta >>, il che consente di

pensare ad un sistema in cui << anche l’amministrazione straordi-

naria graviti all’interno di un sistema concorsuale informato a principi e tratti fondamentali comuni >>, attenuando <<quei pro- fili di anomalia che ancora, in qualche misura, connotano questo

istituto nel raffronto europeo ed internazionale >>.

Le linee indicate dalla Commissione, tuttavia, non implicano la soppressione dell’amministrazione straordinaria, ma suggeriscono di considerarla << come il ramo di un tronco comune >>, e quindi di rendere ad esso applicabili, ovunque non vi siano esigenze specifiche di segno contrario, le regole ed i principi dettati in via generale, quindi evidenziando << il carattere straordinario

della procedura de quo, che trova la sua peculiare ragion

d’essere, ed il fondamento delle speciali competenze che in essa sono riservate all’autorità amministrativa, in esigenze di tipo economico-sociale, derivanti dalla crisi di imprese la cui dimen- sione o la cui funzione sia tale da poter provocare gravi riper- cussioni occupazionali o comunque da richiedere un intervento go- vernativo per ragioni di pubblico interesse>>.

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2.

La procedura: i presupposti e i programmi.

Il d.lgs. n. 270/1999, recante la nuova disciplina dell’istituto dell’amministrazione straordinaria delle imprese in stato di in- solvenza, prende la mosse dalla definizione della natura e delle finalità dell’istituto, che viene definito all’art 1 come la <<

procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolven- te, diretta alla conservazione del patrimonio produttivo, tramite la prosecuzione, la riattivazione ovvero la riconversione

dell’attività imprenditoriale >>, rispetto alla quale grande ri-

lievo assume proprio la conservazione, ove possibile, dei livelli occupazionali. Con il d.lgs. n. 270/1999, esaminato limitatamente agli aspetti giuslavoristici, l’ambito dei soggetti ammessi alla procedura viene circoscritto alle imprese, anche individuali, soggette alla legge fallimentare e in possesso congiunto dei se- guenti requisiti:

- un numero di lavoratori subordinati non inferiore alle 200 unità da almeno un anno, inclusi quelli che, eventualmente, fruiscono del trattamento di integrazione guadagni;

- debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai 2/3, tanto del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio;

- presenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio

economico, da realizzarsi mediante:

<< la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio

dell’impresa di durata non superiore ad un anno >>,

c.d. programma di cessione dei complessi aziendali

(art. 27, co.2, lett. a);

ovvero

<< la ristrutturazione economica e finanziaria

dell’impresa, sulla base di un programma di risanamen- to di durata non superiore a due anni >> c.d. program-

ma di ristrutturazione; (art. 27, co.2, lett. b);

ovvero

 per le sole società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, tramite << la cessione di com-

plessi di beni e contratti sulla base di un programma

di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata

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dei complessi di beni e contratti. (art 27, co.2,

lett. b-bis).

Il procedimento prende avvio dall’accertamento dello stato di in- solvenza dell’impresa, la cui dichiarazione spetta al tribunale del luogo ove l’impresa ha la sede principale, con sentenza pro- nunciata in camera di consiglio, su ricorso dell’imprenditore me- desimo, di uno o più creditori, del pubblico ministero ovvero d’ufficio. Il tribunale con la stessa sentenza con cui dichiara lo stato di insolvenza , provvede alla nomina del giudice delegato per la procedura e a quella del commissario giudiziale conforme- mente all’indicazione del Ministero ovvero autonomamente in caso di mancata o ritardata indicazione, incaricato di gestire la fase preliminare della procedura. Dichiarato lo stato di insolvenza, il commissario giudiziale deposita una relazione sulle cause che lo hanno determinato e una valutazione motivata relativa alla sussi- stenza delle condizioni previste dalla legge per l’ammissione alla procedura. Alla relazione, copia della quale deve essere trasmessa al Ministero, come dispone l’art 28, d.lgs. n. 270/1999, devono essere allegati lo stato analitico e una stima delle attività, nonché l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei loro crediti e delle eventuali cause di prelazione, ex art 28. Il Ministero deve esprimere il proprio parere circa l’ammissione

dell’impresa alla procedura.

Depositata la relazione, il tribunale dichiara con decreto motiva- to l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, cui nei 5 giorni successivi deve seguire, ad opera del Ministero, la nomina del commissario straordinario, al quale sono affidate la gestione dell’impresa e l’amministrazione dei beni

dell’imprenditore insolvente.

Gli atti di alienazione, di affitto di aziende o di rami delle

stesse, nonché di quelli di alienazione e di locazione di beni im- mobili, ovvero di beni in blocco, o costituzione di diritti reali sugli stessi e le transazioni, di valore indeterminato o superiore a 400 milioni di lire (sic), necessitano di autorizzazione mini- steriale, che può essere concessa, ex art 42, sentito il comitato

di sorveglianza, anch’esso di nomina ministeriale.

Il nucleo centrale dell’intera procedura, dedicato alla defini- zione e all’esecuzione del programma di cui all’art 27 cit., è disciplinato dagli artt. 54-66, d.lgs. n. 270/1999. Incaricato dell’incombente è il commissario straordinario, che deve presen- tare al Ministro, come indica l’art 54, un programma di recupero

dell’equilibrio economico dell’impresa da realizzarsi, alternati- vamente secondo una delle direttrici suddette, che sostanzialmen- te prevedono la via della cessione dei complessi aziendali ovvero quella della loro ristrutturazione. Ai criteri secondo i quali

deve essere definito il programma, la cui redazione avviene sotto vigilanza ministeriale e in maniera conforme agli indirizzi di politica industriale adottati dal ministero, è dedicato l’art 55;

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in particolare deve essere salvaguardata << l’unità operativa dei

complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei credito- ri>>.

3.

I rapporti di lavoro <<pendenti>>.

L’amministrazione straordinaria e la procedura prevista per le grandi imprese insolventi di cui al c.d. decreto Marzano, non presentano sostanziali differenze con riferimento alle tematiche

giuslavoristiche, il che ne giustifica una trattazione unitaria. Orbene, due considerazioni preliminari. In primis,

l’amministrazione straordinaria è prioritariamente finalizzata, come attesta l’art 1, d.lgs. n. 270/1999, alla conservazione dei complessi aziendali << mediante prosecuzione, riattivazione o ri-

conversione delle attività imprenditoriali >>. Inoltre, l’art 2,

co. 1, lett. a), come primo dei requisiti per l’ammissione alla procedura indica il superamento di determinate soglie occupazio-

nali. La prosecuzione dell’attività di impresa dunque, costituirà

la norma, con conseguenziale mantenimento della forza lavoro. Tuttavia difetta una disciplina sistematica sui rapporti di lavo- ro, nonostante sia proprio il livello occupazionale dell’impresa insolvente, come suddetto, a differenza del fallimento, a costi- tuire ai sensi dell’art 2, co.1, lett. a), d.lgs. n.270/1999 (c.d. legge Prodi bis ), uno dei requisiti fondamentali per l’ammissione alla procedura.

Particolarmente significativa è la disposizione di cui all’art 50, rubricata << contratti in corso >>, che ben può essere assi- milata alla locuzione utilizzata per la rubrica << rapporti pen- denti >> dell’ art 72, legge fallimentare, trattandosi , in en- trambe le situazioni, di rapporti negoziali non ancora compiuta- mente eseguiti da entrambe le parti. Il citato art. 50 prevede la

continuazione dei rapporti in corso sino a quando il commissario straordinario non eserciti la facoltà di scioglimento attribuito-

gli ex lege ai sensi del comma primo. L’idea di fondo è che, ga- rantendo l’automatica prosecuzione dei contratti pendenti si con- sente al commissario straordinario di valutare l’utilità o meno della prestazione, assicurando, nel frattempo, la prosecuzione dell’impresa186. Senonché, per volontà del legislatore, le dispo- sizioni di cui all’art 50, co. 4, lett. a), non si applicano, tra

l’altro << ai contratti di lavoro subordinato, in rapporto ai

quali restano ferme le disposizioni vigenti >>. Dunque, mentre

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nel fallimento la valutazione circa la necessità e utilità della continuazione del contratto ricade in capo al curatore, non al- trettanto può dirsi rispetto al commissario straordinario. È il legislatore, infatti, che preventivamente effettua tale scelta, garantendo il subentro ex lege, automatico dell’amministrazione straordinaria nei contratti di lavoro subordinato e disponendo l’assoggettamento di questi contratti alle regole normalmente ap- plicabili in caso di imprese in bonis187. Ne deriva, dunque, che

in caso di amministrazione straordinaria, i contratti di lavoro subordinato proseguono e restano assoggettati, tra l’altro, anche

all’ordinaria disciplina applicabile ai licenziamenti. Nel disciplinare la procedura di amministrazione straordinaria,

del resto, il legislatore ha prestato una particolare attenzione nei confronti della tutela dei livelli occupazionali. Ne sono prova evidente le disposizioni contenute tanto nell’art 63, d.lgs. 270/1999, in materia di vendita di aziende in esercizio, in cui l’acquirente assume l’obbligo di mantenere i livelli occu- pazionali stabiliti nell’atto di vendita per almeno un biennio, ferma restando la possibilità per le parti di limitare la vicenda circolatoria ad alcuni dei lavoratori, ovvero a quelli previamen- te individuati come eccedentari; nonché l’art 68, co 2, d.lgs. n. 270/1999 che accorda una preferenza ai dipendenti nella distribu-

zione degli acconti ai creditori.

A ben vedere, dato che lo scioglimento dei contratti di lavoro non potrà che avvenire secondo la procedura sui licenziamenti

collettivi, di cui alla l. 23 luglio 1991, n. 223, si deve rite- nere in ogni caso applicabile al disposto dell’art 50, co.2, d.lgs. n. 270/1999 che, anche a seguito della lettura interpreta-

tiva fatta dall’art 1-bis d.l. 28 agosto 2008,n.134, e a diffe-

renza dell’art 72, legge fall., (non richiamato in parte qua, se

non dall’art 51, co.1, d.lgs. n. 270/1999 quanto al trattamento dei crediti del contraente in bonis ), attesta continuità post-

concorsuale dei rapporti di lavoro pendenti fino alla definitiva opzione risolutiva da parte del commissario188. La soluzione è

coerente con l’impianto di fondo della procedura di amministra- zione straordinaria, essenzialmente, anche se non esclusivamente, preordinata ex art 1, d.lgs. n. 270/1999 alla conservazione del patrimonio produttivo << mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali>>, allorché le im- prese interessate, nonostante lo stato di insolvenza, << presen- tino concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico>>

, ex art 27, co. 1, cit. d.lgs.. In realtà, poiché la procedura può anche assumere esiti non pro-

priamente risanativi, ma espropriativi nei riguardi dell’impresa

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Lo Cascio,Commentario alla legge sull’amministrazione straordiaria delle grandi imprese insolventi, Milano,2000, pag.242.

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debitrice, attraverso, in particolare, il concordato e la cessio- ne dei complessi aziendali, il mantenimento dei livelli occupa- zionali non è un destino ineluttabile dell’amministrazione straordinaria, sicché si pongono le medesime problematiche che investono le altre procedure concorsuali189.

3.1.

La cessione dei complessi aziendali e tute-