dell’attività.
2.2. I fondi bilaterali di solidarietà.
Assodato che la novità sostanziale è la rilevanza come causale di intervento della Cassa, non più da eventi esterni, indotti da ineluttabili accadimenti naturali, bensì anche da eventi <<inter- ni>> al ciclo generale (crisi economiche), o addirittura dalle stesse vicende della specifica impresa : la crisi economica set- toriale o locale, riconducibile nel primo caso; ovvero ristruttu- razione, riorganizzazione aziendale (l.n. 1115/1968), conversione aziendale( l.n. 464/1972), cessazione di attività o di uno o più settori o stabilimenti dell’azienda, o parte di essi (art 1, l.n. 291/2004), o anche assoggettamento dell’impresa a procedure ese- cutive concorsuali (art 3, l.n. 223/1991) sussumibili tutte nel secondo caso. Attualmente la nuova disciplina di cui all’art 21, co.1, d.lgs. 148/2015, come cause integrabili indica soltanto tre ipotesi: 1)<<riorganizzazione>>, che idealmente riassorbe e com- prende la fattispecie della ristrutturazione e della riconversio- ne aziendale;2) la <<crisi aziendale>>; 3) il contratto di soli- darietà; mentre ribadisce il venir meno della specifica causale rappresentata dalle procedure concorsuali, nel senso di conces- sione automatica. A ben vedere il d.m. n. 94033 del 2016, indica come causali, più genericamente << situazioni di inefficienze della struttura gestionale, commerciale e produttiva>>, ma anche situazioni di <<ridefinizione dell’assetto societario e del capi- tale sociale>>, ovvero, ancor più in generale di <<ricomposizione dell’assetto dell’impresa e della sua articolazione produttiva>>. Per la <<crisi aziendale>> espressamente il legislatore fa rife- rimento a <<situazioni caratterizzate da squilibri di natura pro- duttiva, finanziaria, gestionale o derivante da condizionamenti esterni>>, a fronte dei quali l’azienda sia in grado di <<indica- re gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi con- cretamente raggiungibili, finalizzati alla continuazione
dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale>>.
Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha razionalizzato la disciplina dei Fondi di solidarietà, istituiti dalla Legge 92/2012 con la
finalità di assicurare a tutti i lavoratori una tutela in costan- za del rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS. Le nuove disposizioni prevedono un allar- gamento della platea delle imprese aderenti, un’uniformità delle prestazioni erogate ed, infine, la fissazione di un termine certo per il loro avvio. Dunque, fondamentalmente operano in due dire- zioni: realizzare un tipo di tutela analoga a quella attuata tra- mite la Cassa integrazione guadagni negli ambiti in cui essa non opera; oppure di integrare, facoltativamente, le prestazioni ne-
73
gli ambiti in cui, viceversa, la Cassa opera. L’obiettivo palese è quello di realizzare, attraverso il concorso, nella fase di re- gime, tra detti fondi e la Cassa, << l’universalizzazione >>59
della specifica forma di tutela del reddito, <<interna>> al rap- porto di lavoro, e, insieme, << l’armonizzazione >>, se non la parificazione dei trattamenti. La materia, già ampiamente regola- ta con la legge n.662/1996, è stata ridisciplinata dagli artt. 20-40, d.lgs. n. 148/2015. I fondi di solidarietà per i settori non coperti dalle norme in materia di integrazione salariale si basano sul <<principio di bilateralità>> in quanto al sostenta- mento del fondo contribuiscono sia i datori di lavoro che i lavo- ratori. Le tipologie di Fondo sono tre:
1) Fondi di solidarietà bilaterali di nuova costituzione;
2) Fondi di solidarietà alternativi operanti nell’ambito di consolidati sistemi di bilateralità;
3) Fondo di solidarietà residuale che dal 1° gennaio 2015 assu- merà la denominazione di <<Fondo di integrazione salariale
(F.I.S.).>>
Relativamente alla categoria sub 1), l’istituzione è <<obbligato- ria>> per le imprese che occupano più di 5 dipendenti (compresi gli apprendisti), in tutti i settori nei quali <<non si applicano le disposizioni in materia di integrazione salariale>> ed avviene su iniziativa delle organizzazioni sindacali (maggiormente rap- presentative a livello nazionale) e imprenditoriali , mediante <<accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoria- li>>. Il Decreto Legislativo n. 148/2015 ha ampliato la possibi- lità di costituire fondi di questo tipo <<anche ai settori già coperti dalla CIG>>. Per i fondi già costituiti è previsto il lo- ro adeguamento alla nuova normativa entro il 31 dicembre 2015. Detto fondo è finalizzato alla tutela del reddito dei lavoratori destinatari di provvedimenti di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa. La tutela si concretizza
nell’erogazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all’integrazione salariale, di durata predefinita sia nel minimo (13 settimane in un biennio mobile), sia nel massimo in relazione alle causali. Nel contempo, è abilitato, ad erogare, in via fa- coltativa, prestazioni integrative di quelle di disoccupazione, degli assegni straordinari a sostegno dei processi di esodo in- centivato dei lavoratori anziani, delle forme di concorso al <<finanziamento di programmi formativi di riconversione o di ri- qualificazione professionale>>; così come, <<direttamente>> a co- stituzione facoltativa, ad operare nei settori già coperti dalla normativa di Cassa integrazione, ai fini di integrazione delle relative prestazioni.
59
74
I Fondi di solidarietà alternativi, invece sono destinati ai set- tori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro. Si tratta di fondi già operanti in sistemi di <<bilateralità conso- lidata >> che abbiano adeguato le proprie fonti istitutive e nor- mative entro la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n.148/2015 . Le novità riguardano le prestazioni erogate che de- vono essere almeno <<l’assegno ordinario>> o, in alternativa, << l’assegno di solidarietà>> che potranno essere fruite per un pe- riodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile. Inoltre l’aliquota di finanziamento, ripartita tra datore di lavoro e la- voratore, a decorrere dal 2016, sarà pari al 0,45% della retribu- zione imponibile previdenziale.
Per ultimo il Fondo di solidarietà residuale. Sono soggetti a questa disciplina i datori di lavoro che non rientrano né nelle due fattispecie di fondi precedenti né nella normativa relativa alla CIG. E quindi relativamente al primo dei tipi di fondo cita- to, quando il datore che occupa mediamente più di 15 dipendenti, per il caso in cui, di fatto, nonostante l’ <<obbligatorietà>>, uno specifico fondo non venga costituito, la legge ha previsto la costituzione del Fondo di solidarietà residuale. A partire dal 1° gennaio 2016 tale fondo ha assunto la denominazione di Fondo
di Integrazione Salariale (F.I.S.). A partire dalla stessa data è
stata altresì disposta l’estensione dell’obbligo di iscrizione ai datori di lavoro che occupino mediamente più di 5 lavoratori. Il fondo, finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei la- voratori, nella misura rispettivamente, di due terzi e di un ter- zo, garantisce due prestazioni. In particolare, l’assegno ordina- rio solo per i datori che occupano mediamente più di quindici di- pendenti, e l’assegno di solidarietà per i datori che occupano mediamente tra i 5 ed i 15 dipendenti. La Circolare INPS
n.22/2015 ha fornito i primi chiarimenti operativi a riguardo. L’assegno ordinario è legato alle causali di sospensione o ridu- zione dell’attività lavorativa tipiche della CIG e riprende al- tresì i periodi di durata massima dalla stessa disciplina previ- sta da CIGO e CIGS( limitatamente alle causali di riorganizzazio- ne e crisi aziendale). La Circolare INPS n.201/2015 ha illustrato i vari aspetti procedurali legati alla richiesta dell'assegno. L’assegno di solidarietà sostituisce i contratti di solidarietà di <<tipo B>> ed è stato garantito dal FIR a decorrere dal 1° gennaio 2016, intervenendo laddove ci sia una <<riduzione dell’orario di lavoro concordata tramite accordi collettivi aziendali>> al fine di <<evitare o ridurre le eccedenze di perso- nale>> nel corso della procedura di licenziamento collettivo di cui all’art 24, l.n. 223/1991, o di <<evitare licenziamenti plu- rimi individuali per giustificato motivo oggettivo>> ( cioè, in pratica che stipulino contratti di solidarietà ). La sua durata massima è modulata sulla base della causale invocata. La riduzio-
75
ne non dovrà superare il 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e, in particolare, rispetto al singolo lavoratore la riduzione complessiva del suo orario di lavoro non potrà essere superiore al 70%. Le aliquote di finan- ziamento sono differenziate: 0,45% per i datori di lavoro che oc- cupano dai 5 ai 15 dipendenti; 0,65% per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti. Mentre la contribuzione addizionale a cari- co dei datori di lavoro è pari al 4% della retribuzione persa. Parallelamente per quanto avviene per i trattamenti di CIG, sono compresi nella platea dei beneficiari delle prestazioni fondiarie anche gli apprendisti professionalizzanti, prevedendo un prolun- gamento del periodo di apprendistato pari alla sospensione o ri- duzione dell’orario di lavoro.
I fondi di solidarietà possono erogare ulteriori prestazioni ri- spetto a quelle illustrate. Ad esempio, si può trattare di pre- stazioni integrative, rispetto all’importo o alla durata, di quelle pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro o in relazione alle integrazioni salariali; di assegni straordinari per favorire i processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensiona- mento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; di contributi al finanziamento di programmi formativi di riconver- sione o riqualificazione professionale, anche tramite gli apposi- ti fondi nazionali o dell'Unione europea.
Il Decreto Legislativo n.148/2015 introduce alcuni principi basi-
lari per il funzionamento dei fondi. Dal punto di vista finanzia-
rio, deve essere garantito il pareggio di bilancio, non potendo erogarsi prestazioni qualora non vi siano disponibilità suffi- cienti. Le risorse provengono infatti dalla contribuzione, ordi- naria ed addizionale, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura rispettivamente di due terzi ed un terzo. Inoltre la norma prevede che i componenti dei Comitati amministratori dei fondi di solidarietà bilaterali debbano possedere i requisiti di competenza e di onorabilità, oltre a non avere eventuali con- flitto d’interesse rispetto alla carica assunta. Le modalità e le tempistiche con cui accedere alle prestazioni erogate dai Fondi sono indicate nella Circolare INPS n.30/2016. Con il messaggio n. 3112 del 18 luglio 2016, l'INPS chiarisce, poi, che la contribu- zione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà si ap- plica unicamente ai lavoratori assunti con contratto di apprendi- stato professionalizzante mentre, per quel che riguarda il compu- to dei lavoratori, viene specificato che tutte le tipologie di apprendistato concorrono al raggiungimento della soglia dimensio- nale fissata nei diversi decreti istitutivi dei Fondi di solida- rietà.