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Le scelte di riorganizzazione aziendale con riduzione del personale.

A) (segue:)Il rapporto di lavoro subordina to.

B) Il conferimento dell’azienda in una o più socie tà.

3.2. Le scelte di riorganizzazione aziendale con riduzione del personale.

L’art 169 bis l.f., come analizzato precedentemente, ha introdot- to la facoltà all’imprenditore che ha richiesto il concordato preventivo, di poter chiedere al tribunale di sciogliersi dai rapporti pendenti ma ad esclusione dei rapporti di lavoro subor- dinato che godono di una particolare tutela. Dal punto di vista giuridico non potendo escludersi la facoltà di licenziare per mo- tivi consentiti dalla legge (art. 2119 c.c.; art. 3 l. n.

604/1966; art. 24 l.n. 223/1991) viene espresso il principio, per cui il recesso riconnesso ad una procedura concorsuale non esime dal rispetto di forme, presupposti e tutele proprie del rapporto di lavoro subordinato come per esempio le consultazioni sindacali per l’eventuale licenziamento collettivo quando le dimensioni d’impresa lo impongono.

I rapporti di lavoro sono valutati in modo del tutto peculiare, non venendo trattati, in una prospettiva endo- concorsuale pura- mente economica ed unilaterale dagli organi della procedura, come accade per gli altri contratti meramente commerciali. I rapporti di lavoro sono visti come componente essenziale dell’impresa, la cui dimissione comporta valutazioni più approfondite; è necessa- rio valutare la rilevanza dell’elemento personale rispetto alla gestione del salvataggio dell’azienda, ma non disgiuntamente da ragioni di tutela della dignità del lavoratore, oltre che

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Quattrocchio-Ranalli, Concordato in continuità e ruolo dell’attestatore: po- teri divinatori o applicazioni di principi di best practice, in

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all’occupazione in generale117. Inoltre la retribuzione rappresen-

ta lo strumento principale di sostentamento del lavoratore e del- la sua famiglia, anche dal punto di vista alimentare e per questo il lavoratore subordinato necessita di una particolare tutela. L’ammissione al concordato preventivo dell’imprenditore, ha come conseguenza sul piano dei singoli rapporti che << pur potendo in- tegrare il giustificato motivo di recesso del datore di lavoro, non comporta di per sé, l’impossibilità giuridica della continua- zione dei rapporti di lavoro, che permangono fino al recesso di una delle parti, neppure nell’ipotesi in cui il rapporto si sia temporaneamente sospeso per l’ammissione dei lavoratori alla cas- sa integrazione, sicché non è giustificato il rifiuto del datore di lavoro di accettare la prestazione lavorativa del dipendente alla cessazione del periodo di cassa integrazione>>118. Il princi-

pio dell’intangibilità del rapporto di lavoro e della connessa non risolvibilità del contratto non dipende dalle sorti

dell’impresa, attesa la riconosciuta possibilità di una sua so- pravvivenza al verificarsi della crisi, così come al verificarsi dell’apertura della procedura concorsuale con contenuto tipica- mente liquidatorio.

Quando la crisi aziendale si traduce nella impossibilità della ripresa produttiva e di una rioccupazione dei lavoratori il cui rapporto sia stato sospeso, mediante l’utilizzo della cassa inte- grazione straordinaria, lo stesso rapporto di lavoro può essere risolto esclusivamente con la procedura di licenziamento collet- tivo, non esistendo più ,in via alternativa la collocazione in mobilità del personale in esubero ,al pari di quante volte venga constatata l’impossibilità di assicurare una continuità dei rap- porti attraverso la rioccupazione, nell’ambito di una stessa im- presa, ovvero in una diversa. La scelta dell’imprenditore di ces- sare ogni attività, costituisce una diversa legittima causa di risoluzione del rapporto di lavoro ancorata e dipendente

dall’evidente e insuperabile definitività della crisi, come ri- sulta evidente dalla circostanza di avere il legislatore ritenuto ammissibile anche il licenziamento di quei lavoratori per i quali sussistono particolari condizioni di tutela come per esempio le lavoratrici madri.

Nonostante ciò i rapporti di lavoro non vengono risolti automati- camente per effetto della procedura di concordato preventivo poi- ché come visto precedentemente i rapporti di lavoro hanno una ri- levanza non solo sul piano economico ma anche sul piano personale e pertanto il loro destino deve essere valutato in maniera più

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A. Caiafa, Concordato prenotativo ed autorizzazione allo scioglimento dei contratti di lavoro, in Dir. Fall., 2015, 1, 20173 (nota a sentenza). 118

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approfondita anche per il ruolo che i lavoratori vestono nell’impresa e le tutele che vengono loro garantite.

La rilevanza che caratterizza il ruolo dei lavoratori subordinati è testimoniata anche dal fatto che i crediti di lavoro partecipa- no al concordato preventivo con il rango privilegiato. Pertanto tali crediti devono essere pagati per intero, a meno che il valo- re dei beni su cui insite il privilegio per come stimato dalla relazione redatta dal professionista incaricato, non sia capiente rispetto al loro ammontare; in questo caso il pagamento può esse- re limitato in misura corrispondente a tale capienza. Il privile- gio si estende anche agli interessi fino al riparto ed alla riva- lutazione; pertanto tali oneri accessori devono essere pagati in- tegralmente nella misura in cui vi sia capienza, prima di provve- dere al pagamento dei crediti di rango inferiore. I crediti pri- vilegiati, per le parte di crediti non soddisfatti per scarsa ca- pienza, concorrono al concordato in modo paritario ai creditori chirografari e quindi vengono ammessi al voto (art. 177 co. 3 l.fall.). Si è ritenuto anche che la mera dilazione di pagamento dei crediti privilegiati ne impongano l’ammissione al voto, sul presupposto che solo in caso di concordato con continuità azien- dale si possa avere dilazione con esclusione del voto, come pre- visto dall’art. 186 bis co. 2 lett. c) l.fall.. Si pone comunque il problema di stabilire in quale misura la dilazione consenta di ritenere che il credito privilegiato non pagato immediatamente acquisisca diritto di voto. In una procedura di concordato pre- ventivo la rilevanza della funzione del voto è costituita dal fatto che le possibili soluzioni concordatarie alla crisi d’impresa si radicano, su manifestazioni di volontà collettive dei creditori che vengono espresse proprio attraverso il voto. Questo pone il problema delle relazioni esistenti tra il voto a maggioranza dei creditori e i diritti dei singoli lavoratori. Esistono margini di indisponibilità che in gran parte caratteriz- zano i diritti in capo ai dipendenti e che sono ampliati dalla nuova struttura dei concordati e della accennata possibilità che essi possano mirare non solo a regolare le sorti satisfattive dei crediti insoluti ma a reimpostare, con il consenso concordatario dei creditori, l’evolversi stesso dell’impresa. L’espressione del voto da parte dei lavoratori o la scelta di non proporre opposi- zioni in sede di omologazione, può essere ispirata anche da moti- vazioni diverse rispetto a quelle inerenti il migliore pagamento o la migliore garanzia del credito. Entrano in gioco le regole che governano le disposizioni dei diritti dei lavoratori, sia sul piano individuale che collettivo ed un’analisi in tal senso è in- dispensabile per qualsiasi valutazione; bisogna verificare come reagiscono le regole concorsuali concordatarie, di fronte ad un rapporto a forte tutela normativa come quello che costituisce il rapporto Di lavoro subordinato che può essere coinvolto dalla

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procedura non solo per quanto riguarda il credito pecuniario pro- prio di esso, ma anche in relazione al rapporto sinallagmatico in atto e alla sua prosecuzione, interruzione e modificazione.

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4.

(segue): La << cessione

dell’azienda >> e la tutela dei rappor-