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con il d.lgs 22/2015: la NASPI e la fine dell’indennità di mobilità in caso di licen-

ziamento collettivo (rinvio).

Dal 1° maggio 2015 è stata resa operativa la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) introdotta dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2015 n.22.

L’ASPI e la mini-ASPI sono così sostituite e non potranno più es- sere richieste a partire da tale data. La NASPI, il nuovo ammor- tizzatore sociale introdotto per aiutare coloro che hanno perso il lavoro, è stato definito dal legislatore secondo i principi di equità ed universalizzazione tracciati dalla Legge Delega

183/2014. Fondamentalmente la novità che più interessa

nell’ambito della trattazione in esame è con riferimento alle ipotesi di licenziamento collettivo. Orbene la procedura di li- cenziamento collettivo ,in precedenza denominata <<procedura di mobilità >>, presuppone un esubero di personale collegato a si- tuazioni aziendali di ristrutturazione, riorganizzazione o ricon- versione ovvero di riduzione, trasformazione o cessazione

dell’attività, che non può essere risolto e che conduce ad una riduzione del personale attraverso, appunto i licenziamenti col- lettivi. Tale procedura, prevista dall’art. 4, della l. n. 223/1991, si attua nelle seguenti ipotesi:

1) al verificarsi del <<collocamento in mobilità>>, cioè quando l’impresa, ammessa al trattamento straordinario di integra- zione salariale, ritenendo, nel corso del relativo program- ma, di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i dipendenti sospesi, risolva il rapporto di lavoro con tut- ti o parte degli stessi (art. 4, comma 1, l. n. 223/1991);

2) nei casi di licenziamento collettivo, cioè quando l’impresa che occupi più di 15 dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro o di ces- sazione dell’attività, intenda effettuare almeno 5 licenzia- menti nell’arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive della stessa provincia (art. 24, commi 1 e 2, l. n. 223/1991).

Con la riforma Fornero (legge n. 92/2012) è stata disposta l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, delle norme che disciplinano << le liste di mobilità; l’indennità di mobilità ed il collocamento dei lavoratori in mobilità>>. Quindi i lavoratori potranno beneficiare da tale data, ricorrendone i requisiti, esclusivamente << dell’indennità di disoccupazione (NASpI)>>, an-

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corché provenienti da una procedura di licenziamento collettivo. L’intervento legislativo ha, dunque, riguardato strettamente l’ammortizzatore sociale collegato alla procedura di mobilità, non tanto la procedura al medesimo relativa; prendendo atto che l’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che disciplina la procedura ,è stato modificato mediante la sostituzione della locuzione <<mobilità >> con l’espressione <<licenziamento collet- tivo >>,pur se la rubrica dell’articolo risulta essere ancora quello precedente ,ossia <<Procedura per la dichiarazione di mo- bilità>>. I lavoratori il cui rapporto termina a seguito di pro- cedure di licenziamento collettivo di cui all’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 ,non verranno più iscritti nella li- sta di mobilità abolita, e non riceveranno l’indennità di mobili- tà ,ma quella della nuova disoccupazione, come disciplinata dall’ assicurazione sociale per l’impiego. A ben vedere, l’art. 4 l. 223/19,pur modificato, continua a disciplinare la procedura per il licenziamento collettivo.

Il Decreto Legislativo n.22/2015 ha previsto che la fruizione e la durata della NASPI siano legate principalmente alla contribu- zione versata del soggetto beneficiario, slegandola quindi dall’anzianità anagrafica o assicurativa. Le Circolari INPS n.94/2015 e la successiva n.142/2015 hanno poi fornito le istru- zioni operative per accedere al beneficio. Da ultimo con la Cir- colare n.194/2015, l'Istituto ha chiarito alcuni aspetti legati alla fruizione della NASPI rispetto alle novità introdotte dei Decreti Legislativo nn.148/2015 e 150/2015.

Possono accedere alla NASPI tutti i lavoratori del settore priva- to, ad eccezione dei lavoratori agricoli, in possesso dei seguen- ti requisiti:

1)

<<Stato di disoccupazione involontario>>. È possibile acce- dere al beneficio anche a seguito di dimissioni per giusta

causa riconducibili al venir meno del vincolo fiduciario con

il datore di lavoro. A titolo esemplificativo: mancato pagamento della retribuzione o versamento della contribuzione, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing e altre ipotesi. Possono inoltre ac- cedere alla NASPI anche le lavoratrici madri durante il cd. “pe-

riodo tutelato” che inizia trecento giorni prima della data pre-

sunta del parto e si conclude al compimento del primo anno di vi- ta del figlio. Parallelamente a quanto già previsto con l’ASPI, tale misura riguarda anche le risoluzioni consensuali avvenute nell’ambito della procedura di conciliazione preventiva presso la

Direzione Territoriale del Lavoro introdotta dalla Legge 92/2012.

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fermato che la possibilità di accesso al beneficio riguarda anche i licenziamenti con accettazione dell’offerta conciliativa ex art.6 del D.lgs. 23/2015 e quelli intimati per motivi disciplina- ri.

2)

<< 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccu- pazione>>. Sono valide a tal fine tutte le settimane retri- buite, purché in tale periodo risulti corrisposta una retri- buzione non inferiore ai minimali settimanali.

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, gli operai agricoli e gli apprendisti, si applicano invece le dispo- sizioni già vigenti. Non sono considerati utili i periodi del rapporto di lavoro durante i quali non sia prevista la contribu- zione, come ad esempio durante la cassa integrazione ordinaria o straordinaria a zero ore, la fruizione di permessi per

l’assistenza a disabili, i periodi di malattia per cui non sia prevista l’integrazione datoriale. La Circolare n.142/2015 chia- risce nel dettaglio i meccanismi di neutralizzazione, ossia la definizione di quei periodi che ampliano il quadriennio di rife- rimento.

3)

<<30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minima- le contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione >>. Le giornate di lavoro effetti- vo sono le giornate di reale presenza al lavoro a prescinde- re dall’orario prestato.

Il riferimento è il flusso mensile UNIEMENS mediante il quale i datori di lavoro trasmettono i dati retributivi e contributivi del personale. La Circolare INPS n.94/2015 esplicita alcuni casi particolari che, se si verificano o siano in corso nei dodici me- si che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determi- nano un ampliamento del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate (malattia, CI- GO o CIGS a zero ore, maternità obbligatoria).

Sono beneficiari anche gli apprendisti, i soci lavoratori di coo- perativa che abbiano stabilito, con la propria adesione, o suc- cessivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rap- porto di lavoro in forma subordinata, nonché il personale arti- stico con rapporto di lavoro subordinato.

Per i lavoratori che hanno alternato periodi di lavoro nel setto- re agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, tali pe- riodi sono cumulabili per poter usufruire della NASPI. È comunque necessario che nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola e che la relativa domanda sia pre- sentata nel termine di sessantotto giorni rispetto alla cessazio-

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ne dell’ultimo rapporto di lavoro, anche se avvenuto in agricol- tura.

L'indennità mensile è pari al 75% della retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione mensile di riferimento sia superiore a 1.195 euro, l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

A partire dal 91° giorno di fruizione, la NASPI si riduce pro- gressivamente del 3% ogni mese.

La NASPI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione degli ultimi quattro anni. La durata massima è fissata a 24 mesi, secondo quanto di- sposto dal Decreto Legislativo n.148/2015.

Non sono considerati utili i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altre prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite anti- cipatamente in un'unica soluzione.

La NASPI può essere anche erogata in un'unica soluzio- ne per avviare un'attività autonoma.

La domanda per beneficiare della NASPI deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica. La Circolare n.94/2015 indica le modalità. La domanda va inoltrata, comunque, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La ri- chiesta inoltrata all'INPS equivale alla Dichiarazione

di Immediata Disponibilità al Lavoro. Il beneficiario sottoscri- verà con il CPI un patto personalizzato per il reinserimento al lavoro.

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3.

Continuazione <<diretta>> e <<in-

diretta>> dell’attività di impresa nel-

le procedure concorsuali. Gli effetti

sul rapporto di lavoro.

Sommario: 1.Una questione di bilanciamento di interessi tra diritto del lavo- ro e diritto fallimentare. 2.Fallimento e continuazione diretta dell’azienda: l’esercizio provvisorio e gestione dei rapporti di lavoro. a)Cigs dopo

l’abrogazione dell’art 3, l.n. 223/1991. b)La cessazione dell’esercizio provvi- sorio: risoluzione dei rapporti di lavoro.(:rinvio). c)Principio di infraziona- bilità e pagamento in prededuzione dell’indennità sostitutiva del preavviso.

d)Il subentro del curatore nel rapporto di lavoro in caso di mancata autorizza- zione all’esercizio provvisorio: effetti. 2.1. La circolazione dell’azienda: il contratto di affitto dell’azienda <<pendente>> e << l’affitto endo-

fallimentare>>. a)Il contratto d’ affitto <<pendente>>. b)L’affitto endo- fal- limentare e la <<sorte>> dei rapporti di lavoro. c)La retrocessione al falli- mento dell’azienda affittata; la sorte dei debiti e dei rapporti pendenti. 3.

Il concordato preventivo e i <<contratti pendenti>>. Ricostruzione generale del- la fattispecie. a)(segue:)Il rapporto di lavoro subordinato. 3.1. Gli strumen- ti giuridici del datore-debitore nella ristrutturazione aziendale. b)Il confe- rimento dell’azienda in una o più società. c)L’ affitto endo-concorsuale. 3.2.

Le scelte di riorganizzazione aziendale con riduzione del personale.

1.

Una questione di bilanciamento di interessi

tra diritto del lavoro e diritto fallimenta-