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Conclusione: è possibile introdurre nel nostro ordinamento un reato di manipolazione mentale ?

Nel documento INTEGRITA' PSICHICA E TUTELA PENALE (pagine 125-130)

LA MANIPOLAZIONE MENTALE

5. Conclusione: è possibile introdurre nel nostro ordinamento un reato di manipolazione mentale ?

La domanda, giunti a questo punto, è più che lecita.

268 L’art. 5 c.c. recita: “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati

quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”.

269 Per una rimeditazione del significato penalistico dell’art. 5 c.c., CAGLI

TORDINI S., Principio di autodeterminazione e consenso dell’avente diritto, Bologna, 2008. Sui casi nei quali è ammesso un consenso oltre i limiti posti dall’art. 5 c.c., sulla base del bilanciamento tra interessi contrapposti, v. ALBEGGIANI F., Profili problematici del consenso dell’avente diritto, Milano, 1995.

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Per arrivare ad una risposta abbiamo ripercorso la vicenda italiana sul plagio ed abbiamo preso in considerazione metodi manipolativi persuasivi, psicologici e discorsivi.

Nonostante ciò, i disegni di legge finora proposti sull’opportunità di una incriminazione della manipolazione mentale, non hanno ancora dato frutti.

Ora – come già anticipato – le prospettive di riforma in sede penale sono state tutte orientate a soddisfare il criterio della tassatività, salvo arenarsi nelle aule parlamentari, come è avvenuto con il disegno di legge n. 800 del 6 novembre 2001 270 del Senato della Repubblica, proprio al fine di contrastare la manipolazione psicologica.

Risulta interessante la relazione introduttiva al disegno di legge nella quale si fa riferimento agli atti terroristici compiuti negli Stati Uniti d’America dai kamikaze.

Secondo i senatori, “l’idea […] di uomini che immolano se stessi è totalmente e incontrovertibilmente contro quell’istinto di

conservazione che permea la natura stessa di ogni essere vivente, e quest’idea porta ad un’unica possibile deduzione: i kamikaze diventano tali in virtù dell’opera di manipolatori mentali, i quali si servono di tecniche psicologiche subdole e sofisticate, spesso abbinate alla somministrazione di sostanze chimiche (come allucinogeni, droghe, psicofarmaci depersonalizzanti, eccetera)” 271.

270 Disegno di legge n. 800 della XIV Legislatura, su iniziativa di Meduri,

Cozzolino, Crinò, Battaglia Antonio, Bevilacqua, Semeraro, D’Ippolito, Pellicini, Curto, Demasi, Grillotti, Zappacosta, Gentile, Degennaro, Trematerra e Nocco, Norme per contrastare la manipolazione psicologica, comunicato alla presidenza il 6 novembre 2001, disponibile nel sito web www.senato.it.

271 Relazione introduttiva al disegno di legge n. 800 del 2001, disponibile nel

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Si ribadisce che non si vuole mettere in discussione la decisione della Corte Costituzionale 272, con cui è stata dichiarata

l’incostituzionalità dell’art. 603, che risulta essere ormai un punto fermo del nostro ordinamento giuridico, ma soltanto chiarire che “la cancellazione del reato di plagio […] non può essere intesa come negazione del plagio sul piano fenomenico” 273.

Tuttavia, si ritenne che la formulazione del disegno di legge fosse piuttosto confusa, in quanto si tutelavano con essa una pluralità di beni che non necessariamente vengono offesi con il reato di manipolazione mentale 274.

Un altro importante disegno di legge, fu la proposta risalente al 16 ottobre 2002 275, da parte della senatrice Alberta Castellati, sempre in tema di manipolazioni mentali.

La proposta consisteva nell’introduzione, nel codice penale, dell’art. 613 – bis, nel quale veniva descritta la condotta di manipolazione mentale in termine di violenza, minacce, mezzi chimici (…), aventi il risultato di porre taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui (…) 276.

272 C. Cost., 8 giugno 1981, n.96, in Giur. Cost., 1981, I, 806.

273 Relazione introduttiva al disegno di legge n. 800 del 2001, disponibile nel

sito web www.senato.it.

274 la condotta, infatti, era delineata in maniera troppo vaga, in quanto non si

riusciva ad inquadrare in maniera precisa il concetto di stato di soggezione idoneo a “limitare la libertà di agire, la capacità di autodeterminarsi e quella di sottrarsi alle imposizioni altrui”. Qualora, infatti, si fosse presentato il caso di un soggetto con capacità di autodeterminazione compromessa ma non totalmente scemata, in cui però non fosse subentrata anche una limitazione della libertà di agire, non si sarebbe potuto sindacare l’avvenuta parziale compromissione della libertà di autodeterminazione, in quanto sarebbe mancata una contestuale limitazione anche della libertà di agire.

275 Disegno di legge n. 1777 d’iniziativa della senatrice Alberti Casellati,

Disposizioni concernenti il reato di manipolazioni mentali, comunicato alla presidenza il 16 ottobre 2002, pubblicato nel sito web www.senato.it.

276 Letteralmente: “Chiunque con violenza, minacce, mezzi chimici, interventi

chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, al fine di fargli compiere un atto o

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Rispetto al disegno di legge n. 800 del 2001, questo progetto appare perfezionato: le modalità della condotta, come abbiamo visto, sono maggiormente specificate rispetto al precedente progetto che, tra l’altro, prevedeva “qualunque altro mezzo” oltre la violenza, la minaccia e le suggestioni, cosicché la previsione risultava forse troppo generica.

Senza dilungarci oltre – poiché non è questo quel che ci preme della nostra ricerca – possiamo incamminarci verso una prima considerazione, i.e., quella secondo la quale il fine sotteso alle varie proposte di legge sulla manipolazione mentale (quelle spiegate e tutte le rimanenti, non menzionate), è stato, per lo più, quello di combattere il “settarismo” 277 e gli “psicogruppi”.

determinare un’omissione gravemente pregiudizievoli, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Se il fatto è commesso nell’ambito di un gruppo, che promuove attività che abbiano per scopo o per effetto di creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, le pene di cui al primo comma sono aumentate di un terzo”. L’aggravante di cui al secondo comma, è stata suggerita dalle notizie di cronaca, che quotidianamente denunciano i casi di “lavaggio del cervello” subiti da coloro che cadono preda di sette pseudo-religiose che, sfruttando le pulsioni fideistiche dei nuovi adepti, li isolano completamente dalle persone e dalle istituzioni esterne. In questo caso, l’aumento di pena appare giustificato sia in considerazione della maggior capacità di suggestione che un gruppo organizzato è in grado di esercitare sul singolo, sia in considerazione del fatto che maggiormente censurabile, e dunque meritevole di una sanzione più severa, appare lo sfruttamento che qui viene operato delle istanze religiose della vittima.

277 INTROVIGNE M., Il lavaggio del cervello: realtà o mito?, Torino, 2002,

rileva che la nozione di “setta” è ambigua. Nella sociologia delle religioni, il termine “setta” nasce per identificare un gruppo religioso dove la maggioranza dei membri non vi è nata, ma vi ha aderito in età adulta. Secondo questa nozione anche il Cristianesimo delle origini era una “setta”, che è poi diventata Chiesa dopo un paio di secoli. Tale nozione inizialmente non comportava nessun giudizio di valore negativo, ma oggi non è più così. Setta è, nell’accezione comune, un gruppo pericoloso. Si può intendere come setta pericolosa un gruppo che commette reati previste dal diritto comune (omicidi, truffe, violenze), oppure si può ritenere che la setta sia un gruppo che diffonde idee e pratiche totalmente assurde e che, soltanto tramite la “manipolazione mentale”, qualcuno può essere indotto ad aderirvi. Qui scatta il pericolo per la libertà religiosa, perché quali idee siano assurde può essere diversamente valutato dei pregiudizi ideologici di chi giudica.

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Ma, per fare ciò, sono sufficienti altre disposizioni, già previste all’interno del codice penale, come le lesioni personali, i maltrattamenti e la circonvenzione degli incapaci.

In ugual modo, nei casi di maggiore sfruttamento, la norma da richiamare può essere quella della riduzione in schiavitù, produttiva di uno stato di “soggezione continuativa”, definito dall’art. 600 c.p. 278.

Il problema, in pratica, sta nel fatto che le norme, che il nostro codice ci mette a disposizione, sono in realtà poco usate.

È quello che avviene anche con l’art. 613 c.p., che disciplina la “riduzione in stato di incapacità procurato mediante violenza” e che potrebbe essere alla base della repressione di condotte dirette a manipolare, sopprimendo o riducendo le capacità coscienti della vittima.

Per contro, si profila il problema delineato dall’introduzione di tecniche di manipolazione “diretta”, come il “neuroenhancement”, che necessitano di una considerazione più specifica ed alla quale ancora non si è riusciti a dare una risposta, se non nel senso della ricerca di una puntualizzazione nella descrizione dei “mezzi chirurgici” e degli “interventi chirurgici”, sui quali sono basate tali pratiche

278 Tuttavia, l’attuale art. 600 c.p., non pare rimpiazzare il plagio, poiché

l’evento della “soggezione continuativa” può essere determinato solo da una relazione di dominio materiale e non prettamente psichica, come invece si sosteneva per il plagio.

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