IL VOLTO DELL’INTEGRITÁ PSICHICA NELLA VOLONTÁ E NELLA COSTRIZIONE
2. La nozione di “costrizione”: vis absoluta e vis compulsiva
2.4. Violenza privata e delitti di rapina e di estorsione a confronto
Il delitto di rapina e quello di estorsione presentano dei profili comuni alla violenza privata, che devono essere chiariti, alla luce di una più completa visione d’insieme della tutela dell’integrità psichica.
L’art. 628, che disciplina il delitto di rapina, al primo comma, recita: “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la
183 In questo caso si avrà un danno patrimoniale ingiusto, e quindi
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reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065”.
Al secondo comma, invece, afferma: “Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per procurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità”.
Citando il predetto articolo, possiamo immediatamente notare – in particolare dal secondo comma – che il risultato tipico della rapina non è necessariamente il “costringimento”, ma l’ “impossessamento” 184.
Il delitto di rapina, infatti, è un classico esempio di reato complesso, poiché deriva dalla commistione di due reati: quello di furto (caratterizzato dall’impossessamento) e quello di violenza privata (caratterizzato dall’utilizzo della violenza e della minaccia al fine dell’impossessamento) 185.
L’art. 629 c.p., dall’altro lato, disciplina il delitto di estorsione, così prevedendo: “Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura
184 Il delitto di rapina di cui all’art. 628 c.p. costituisce, infatti, un tipico esempio
di reato plurioffensivo, che lede non solo la libertà individuale del soggetto passivo, ma anche il suo interesse patrimoniale. Ciò è confermato dalla Cassazione penale, Sez. II, con sentenza 850 del 22-11-2011, la quale affermò che il delitto di rapina non è configurabile nel caso in cui la condotta violenta sia dispiegata al fine di sottrarre e distruggere le pagine di un’agenda recante una scrittura privata, in quanto il delitto di rapina è una fattispecie plurioffensiva che, accanto alla lesione della libertà di autodeterminazione della persona, implica l’offesa al patrimonio, il che significa che la cosa sottratta deve rappresentare un bene suscettibile di un qualsivoglia, pur modesto, valore economico.
185 La rapina, tra l’altro, si distingue in rapina propria, quando il soggetto
agente commette la violenza fisica o psichica per impossessarsi della cosa (in questo caso, la violenza è un mezzo utilizzato per impossessarsi del bene); e in rapina impropria, quando il soggetto agente usa violenza o minaccia per impossessarsi della cosa sottratta (in questo caso, la violenza e l’impossessamento si trovano in due momenti differenti). Quest’ultimo caso comporta dei dubbi riguardo la consumazione del reato, tanto che, secondo una teoria, la sottrazione e la violenza devono costituire un’azione immediata ed unitaria; mentre secondo un’altra teoria, le due azioni devono essere contestuali.
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a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 ”.
Dunque, il delitto di estorsione si configura quando il soggetto, utilizzando violenza o minaccia, costringe taluno a fare o ad omettere qualcosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Nell’estorsione, però, a differenza della rapina, deve esserci una collaborazione della vittima, la quale, naturalmente, deve essere costretta a prendere una determinata decisione 186.
Come si può notare, il confine tra delitto di rapina e quello di estorsione è molto sottile, in quanto entrambi i reati presuppongono l’utilizzo della violenza e della minaccia.
Tuttavia, la Cassazione ha effettuato una distinzione tra le due 187, affermando quanto segue: “Per la sussistenza del delitto di estorsione non si richiede che la volontà del soggetto passivo, per effetto della minaccia, sia completamente esclusa, ma che residuando la possibilità di scelta tra accettare le richieste dell’agente o subire il male minacciato, la possibilità di autodeterminazione sia condizionata dal timore di subire il pregiudizio; se la minaccia, viceversa, si risolvesse in un costringimento psichico assoluto, cioè in un annullamento di una qualsiasi possibilità di scelta, ed il risultato dell’agente fosse il conseguimento di un bene mobile, si configurerebbe un vero e proprio impossessamento e il diverso reato di rapina”.
Da ciò si evince che, nonostante rapina ed estorsione abbiano in comune l’attuazione di quel tipo di violenza, che si estrinseca nel
186 Si incide, in questo caso, sulla volontà in senso normativo; laddove, invece,
il reo incida anche sulla volontà in senso empirico della vittima, risponderà di
estorsione aggravata.
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porre taluno in uno stato di incapacità di volere o di agire 188, le due fattispecie delittuose si differenziano, tuttavia, richiamando il concetto di “coazione relativa” per l’estorsione ed il concetto di “coazione assoluta” per la rapina: cioè, nell’ipotesi in cui al soggetto passivo venga lasciata una residua scelta tra la sua volontà e subire la minaccia, l’agente risponderà del reato di estorsione, mentre nell’ipotesi in cui il soggetto leso non abbia alcuna possibilità di autodeterminarsi (e la condotta del reo sia incentrata sul bene mobile), l’agente risponderà del reato di rapina.
Quest’ultima – come già osservato – non possiede, tra i requisiti tipici, l’elemento del costringimento, quanto, piuttosto, quello dell’impossessamento, il quale può essere raggiunto dal reo indipendentemente dalla volontà della vittima.
Proprio in merito alla volontà, dunque, facciamo una precisazione: la rapina non viene definita dalla totale soppressione della volontà del soggetto passivo, bensì dal rappresentare, quest’ultimo, un ostacolo alla realizzazione di un’offesa patrimoniale.
Se, invece, il soggetto agente non riesce ad ottenere il risultato voluto, e costringe la vittima alla collaborazione, allora si ha l’estorsione 189.
È proprio nell’ambito dell’estorsione, tra l’altro, che si rinviene un profilo di maggiore lesione dell’integrità psichica: si pensi alle ipotesi, nelle quali il soggetto agente minaccia di rivelare dei fatti, che comprometteranno l’onore e la dignità della vittima, esigendo, in cambio del suo silenzio, del denaro.
188 La violenza qui detta costituisce, sia per il delitto di rapina che per il delitto
di estorsione, un’ipotesi aggravata.
189 Alla vittima viene prospettata, infatti, un’alternativa decisoria irrazionale,
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In casi simili, la vittima non è semplicemente “costretta”, ma può arrivare addirittura a sviluppare un qualcosa di più profondo, come una sorta di “dipendenza psichica”, con il reo, con il quale collaborerà proprio per evitarsi il male peggiore 190.