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La condizione testamentaria Generalità

Limiti all’impiego della condizione: impossibilità e illiceità – 6. Le condizioni impossibili 7. Le condizioni illecite. Rilevanza della potestatività e mutevolezza del concetto in relazione allo spirito dell’epoca. – 8. La regola sabiniana. Evoluzione normativa e approcci ricostruttivi della sua ratio. – 9. Giustificazioni della regola sabiniana alla luce delle novità introdotte dal codice del 1942. – 10. I tentativi di superamento del principio di inscindibilità della volontà condizionata – 11. La regola sabiniana come ipotesi di conversione legale di natura sostanziale. – 12. Art. 634 cod. civ. quale norma per l’accertamento della valenza condizionale o modale della volontà testamentaria. – 13. Gli articoli 634 cod. civ. e 626 cod. civ.: le diverse ricostruzioni teoriche dei loro rapporti. – 14. Il motivo determinante: criteri di individuazione e rapporti con la causa testamentaria. – 15. L’illiceità del motivo e della condizione nei rapporti tra gli artt. 634 cod. civ. e 626 cod. civ. – 16. L’individuazione della funzione individuale del negozio testamentario alla luce del giudizio di scindibilità o inscindibilità della clausola condizionale – 17. Considerazioni conclusive sui presupposti di operatività, sugli effetti dell’art. 634 cod. civ. e sul richiamo all’art. 626 cod. civ.

1. La condizione testamentaria. Generalità.

Tra gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione dei consociati acchè questi possano meglio esercitare la propria autonomia privata, rivestono particolare peso i c.d. elementi accidentali. Trattasi di quelle clausole con cui arricchire il contenuto tipico del negozio pur nei limiti offerti dalla elasticità del tipo utilizzato e nel rispetto dei divieti posti dalla legge (si pensi alla incompatibilità con i c.d. actus legitimi).

Nonostante la ricomprensione del testamento tra le fonti dell’obbligazione, come si ricava dall’art. 1173 cod. civ., risulta abbastanza esiguo il campionario dei mezzi giuridici offerti al testatore per incidere in modo più efficiente e deciso nella collocazione delle proprie sostanze

degli incentivi e dei deterrenti, determinati comportamenti cui subordinare l’acquisto o la perdita del lascito.

Occorre precisare che detti elementi, una volta fatto ingresso nel regolamento privato, cessano di considerarsi come “eventuali” e diventano, in relazione al concreto volere espresso dalle parti, “essenziali”. Ne deriva che l’accidentalità è tale soltanto in astratto e cioè quando è posta in relazione con il tipo legale, mentre perde tale carattere nei confronti del particolare assetto specificamente creato122.

Appartengono, tradizionalmente, alla categoria degli elementi accidentali, la condizione, il termine (applicabile alla sola disposizione di legato) e l’onere. Ciascuno di essi risulta connotato dalla capacità di incidere sull’efficacia del negozio attraverso la costituzione di un collegamento tra tale efficacia e una circostanza esterna, ma, tale incidenza, si manifesta in maniera diversa: il termine è in grado di porre un limite temporale agli effetti; la condizione li rende incerti, o sospendendoli o risolvendoli; il modo aggiunge effetti ulteriori a quelli tipicamente prodotti dal negozio.

Riguardo alla condizione, questa si atteggia quale evento futuro e incerto da cui far dipendere l’iniziale produzione degli effetti del negozio o la loro cessazione: nel primo caso si parla di condizione sospensiva, nel secondo di condizione risolutiva.

Meglio degli altri elementi accidentali, la condizione, in particolare quella potestativa, riesce a prestarsi ad efficiente strumento per imporre in capo ai chiamati una determinata condotta, con la prerogativa, rispetto all’onere, di poter riferirsi anche a comportamenti non coercibili e non patrimoniali e con la differenza, in caso di insecuzione del contegno richiesto, di assicurare una risoluzione automatica ex tunc della disposizione.

Il meccanismo condizionale, come del resto anche quello modale, è in grado di veicolare all’interno del negozio i motivi interni e individuali dei negozianti rendendoli parte del regolamento e investendoli, così, di una rilevanza giuridica di cui, altrimenti, sarebbero orfani123, ciò in perfetta coerenza con la struttura del testamento quale atto di autonomia privata unilaterale e personalissimo nonché con la sua revocabilità ad nutum124.

122

F. GAZZONI, Manuale di diritto privato , Napoli, 2003, p. 907. 123

MESSINEO, Manale di diritto civile e commerciale, I, Milano, 1957, p. 585 ss.; PALAZZO, Le successioni, in Trattato di diritto privato a cura di Iudica e Zatti, II, Milano, 2000, p.736, il quale parla delle condi zioni e degli oneri come di “motivi oggettivizzati”; SANTORO PASSARELLI, Dottrine generai di diritto civile, Napoli, 1986, p.194; D’ANTONIO, La regola sabiniana e la pretesa inscindibilità della volontà condizionata, in Riv. dir. civ., 1970, I, p. 101 ss; GARDANI CONTURSI LISI, Disposizioni condizionali, a termine e modali, Commentario del Codice civile vol. 2 - Successioni (artt. 633-648), Bologna, 1992, p. 5 ss., il quale sottolinea la particolare rilevanza degli impulsi e degli intenti del testatore nel procedimento di formazione della volontà testamentaria. Nel diritto romano la possibilità di condizionare il contenuto di una disposizione testamentaria a condizioni di diversa natura, con il limite della impossibilità o illiceità, si trovava ad essere riconosciuta solo

L’uso di elementi accidentali e, in particolare della condizione, all’interno del testamento è espressamente ammesso nel nostro ordinamento mediante la previsione dell’art. 633 cod. civ., che consente di sottoporre tanto la disposizione a titolo universale tanto quella a titolo particolare ad una condizione sospensiva o risolutiva. Tale norma ha posto fine al diuturno dibattito circa la compatibilità dell’istituzione ereditaria e della condizione risolutiva con il principio semel heres sempre heres e con il divieto della sostituzione fedecommissaria accogliendosi, invero, le chiare argomentazioni già espresse dalla dottrina sul punto125. Attraverso le disposizioni condizionali si opera, apoditticamente, un consistente allargamento dell’autonomia privata del testatore permettendogli di amministrare gli effetti delle proprie disposizioni mortis causa nella direzione di una protezione e valorizzazione dei propri interessi privati e ciò è del resto confermato dall’art. 587 2° co., il quale, atteggiandosi a norma interpretativa, riconosce un testamento anche in un atto contenente solo disposizioni di ordine personale e non patrimoniale. Sarebbe pertanto inesatto ravvisare, in presenza di una condizione, un assottigliamento in termini di efficacia della disposizione mortis causa, dovendosi all’opposto riconoscersi un potenziamento del voluto testamentario capace di arricchirsi di scopi ulteriori ed estrinseci rispetto a quelli tipici e primari del negozio a causa di morte, quali la programmazione dei propri rapporti post mortem attraverso l’istituzione di eredi e di legatari126. Non di rado, infatti, ci si avvale del mezzo condizionale per indicare, all’interno della scheda testamentaria, fatti sospensivi o risolutivi attraverso i quali pretendere dai soggetti delati un comportamento positivo o negativo conforme al volere di chi dispone.

con riferimento al legato. Il codice Napoleonico la fece propria a seguito della fusione tra istituzione a titolo universale e particolare avvenuta nel diritto francese e da esso è giunta nel nostro ordinamento già con l’art. 848 del codice civile del 1865.

124

Rispetto alla definizione di testamento data dal vecchio codice nell’art 759, secondo cui esso è “l’atto

rivocabile col quale taluno, secondo le regole stabilite dalla legge, dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse in favore di una o più persone”, l’attuale 587 cod. civ ha

eliso l’inciso “secondo le regole stabilite dalla legge”. Si è scorto, in tale scelta redazionale, l’intenzione di dare risalto a quel significato sociale del testamento che prescinde da quello giuridico e lo precede come dimostra la diffusione dello strumento testamentario nella realtà della piccola impresa e in quella contadina a differenza, invece, di quanto accaduto nella fascia sociale più evoluta dal punto di vista economico

125

CAPOZZI, Successioni e Donazioni, Milano, 2002, p. 474; GANGI, La successione testamentaria nel

vigente diritto italiano, II, Milano, 1952, II° ed pp. 178 ss.; L. GARDANI CONTURSI LISI, Disposizioni condizionali, a termine e modali, in Comm. Cod. civ. Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma,

1992, pp. 8 ss. E’ stato osservato, infatti, che la condizione risolutiva, a differenza del termine, è munita di retroattività e pertanto elimina, sin dall’origine, la disposizione. Inoltre mentre nella sostituzione fedecommissaria si individuano due condizioni in ordine successivo, nella istituzione sotto condizione risolutiva, invece, si ha un’unica istituzione soggetta a risoluzione.

126

PETRELLI, La condizione “elemento essenziale” del negozio giuridico, Milano,. 2000, p.92 ss.; ANDRINI,

La condizione nel testamento”, Riv. not., 1983, n. 3, p. 330, sottolineano come l’apposizione degli elementi

accidentali costituisca esercizio di un’autonomia offerta dalla legge al testatore di modo da consentirgli l’impiego del mezzo testamentario per raggiungere effetti ulteriori rispetto a quelli tipici e per soddisfare interessi estranei a quelli realizzabili con le semplici disposizioni a titolo universale o particolare

Se è vero, tuttavia, che l’impiego dei meccanismi modali e condizionali (di tipo potestativo) dilatano in modo apprezzabile la libertà dispositiva del testatore, è vero altresì che, dall’altro lato, essi incidono in modo restrittivo sulla libertà personale di coloro che sono chiamati a realizzare la prestazione dedotta nella disposizione ed è proprio l’attitudine di tali clausole accessorie ad invadere la sfera personale dei loro destinatari a porre la delicata questione di individuare un confine tra la libertà dispositiva del testatore e la libertà personale del chiamato cui si richiede un dato contegno per conseguire il lascito. La problematica, quindi, non si pone con riguardo alla utilizzabilità o meno degli strumenti in commento all’interno del corpo testamentario, quanto al loro profilo contenutistico ed alle connesse conseguenze. La condizione testamentaria vede articolarsi la propria disciplina codicistica in un complesso di norme di cui alcune mutuate dalla materia contrattuale ed operanti nei limiti di compatibilità (artt. 1353-1361). Vi rientrano gli artt. 633-636, relativi alla condizioni impossibili o illecite nonché gli artt. 638-642, dotati di efficacia integrativa del regolamento di interessi ed operanti nella fase di pendenza.

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