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La regola sabiniana come ipotesi di conversione legale di natura sostanziale

Il principio della inscindibilità della disposizione testamentaria cui acceda una condizione illecita impedisce di individuare all’interno di essa una duplicità di proposizioni volitive portando quindi a concludere, come accade per i casi di negozi tra vivi illecitamente condizionati, per la sua nullità.

L’assunto rappresenta punto di partenza per una ulteriore ricostruzione della regola sabiniana173 che viene ricondotta all’interno del fenomeno della conversione legale174, quale strumento approntato dall’ordinamento per dare attuazione al principio di conservazione del negozio giuridico.

L’intento conservatore perseguito dal legislatore in capo alla disposizione testamentaria tende a preservarla dal rischio di una sua assoluta inefficacia e ciò per il tramite di un processo di conversione ex lege capace di trasformare una disposizione nulla in una disposizione pienamente valida. Un tale meccanismo richiede però di incidere sulla originaria espressione volitiva modificando, in senso riduttivo, la portata, in quanto si passa da un’attribuzione agganciata al meccanismo condizionale ad una pura e semplice.

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RESCIGNO, voce Condizione (diritto vigente), in Enc. Dir. VIII, Milano, 1961, p. 765-766; CARUSI,

Condizione e termine, in Tratt. contr. Dir. d` V. Roppo III, a cura di M. Costanza, Milano, 2006, p. 303.

173

In passato JEMOLO, Condizione testamentaria, cit., p. 1399; Più di recente N. DI MAURO, Considerazioni

sulle condizioni testamentarie illecite, cit. p. 10; ID., Condizioni illecite e testamento, p. 32 ss.; G. CIAN, Il testamento lel sistema degli a4ti giuridhci, in Aa. V., Tradizione e modernità nel diritto successorio. Dagli istituti classici al patto di famiglia, in S. DELLE MONACHE, in Quaderno Riv. dir. civ., Padova 2007, pp.

160-161. 174

Sull’applicazione del principio di conservazione al testamento si veda BIGLIAZZI GERI, Il testamento, cit, p. 200-201.

L’intervento modificativo del legislatore, invero, non avviene in spregio al principio di inscindibilità inquantoché la voluntas non viene qui frazionata ma di essa viene data attuazione solo a quella espressa in modo conforme alla legge, permettendo così, al programma testamentario, di incanalarsi, previa manovra manipolativa, sui binari della legalità e godere di protezione da parte dell’ordinamento175.

L’operatività di un simile meccanismo, tuttavia, si lega necessariamente ad uno dei seguenti accertamenti in capo alla volontà testamentaria, dovendosi cioè verificare, da un lato, che il testatore non fosse a conoscenza della illiceità della condizione inserita nel testamento e quindi della nullità ad essa conseguente. Occorre, in altri termini, presumere che il disponente, ove avesse saputo della nullità, avrebbe comunque voluto la disposizione seppur col contenuto risultante dalla conversione ma ancora in grado di rispondere all’intento pratico da lui perseguito. Dall’altro lato, occorre verificare che il motivo determinante, sotteso alla condizione illecita, non fosse illecito, impedendosi, in tale eventualità, l’applicazione dell’art. 634 cod . civ. e lasciando operare esclusivamente l’art. 626 cod. civ.

E’ agevole notare come l’intervento della legge sulla disposizione rientra nella più generale tendenza dell’ordinamento a salvaguardare l’efficacia dell’atto mortis causa riconoscendogli, ove possibile, un qualche effetto piuttosto che nessuno e impedendo, così, l’apertura della successione legittima: ciò in ragione della sua natura di atto irripetibile destinato ad operare quando il suo autore non sarà più.

In tale contesto a rendere meritevole di tutela la volontà consegnata alla scheda testamentaria è lo scopo lecito perseguito dal testatore il quale o ignorava l’illiceità della condizione oppure era animato da un motivo perfettamente lecito. Dunque, i parametri su si fonda la regola dell’art. 634 cod. civ. non sono di natura soggettiva, atteso che non è richiesta l’interpretazione della volontà presunta del de cuius bensì il ricorrere di alcuni dati oggettivamente apprezzabili, quali l’ignoranza della illiceità da parte di chi dispone e la non illiceità del motivo determinante.

Costo da pagare per la salvezza della disposizione è una alterazione del suo precedente tenore tale da renderla meramente attributiva di beni o di diritti attraverso l’eliminazione di ogni sua

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Cass. 11 ottobre 1980, n. 5451: La conversione del contratto nullo richiede, a norma dell'art 1424 cod civ, che l'atto, nullo come negozio di un determinato tipo, contenga i requisiti di sostanza e di forma, compresa la manifestazione di volontà delle parti, di un negozio diverso. Conseguentemente, per decidere se ricorra la possibilità della conversione, deve procedersi ad una duplice indagine, l'una rivolta ad accertare la sussistenza di un obbiettivo rapporto di continenza tra il negozio nullo e quello che dovrebbe sostituirlo, e l'altra, implicante un apprezzamento di fatto sull'intento negoziale dei contraenti riservato al giudice del merito, diretta a stabilire se la volontà che indusse le parti a stipulare il contratto nullo possa ritenersi orientata anche verso gli effetti del contratto diverso

subordinazione al verificarsi di un dato evento e ciò senza sacrificare lo scopo principale e pratico del predisponente.

In nuce, il legislatore, preso atto della inattuabilità della volontà testamentaria così come

confezionata, permette comunque una devoluzione testamentaria diversa da quella programmata, ma non per questo da essa indipendente. Per tale via, si giunge ad affermare che il ruolo della volontà viene qui esaltato e non mortificato, giacchè, nonostante l’esistenza di un vizio, è comunque garantito l’effetto voluto dal testatore pur a seguito di una riformulazione in senso riduttivo della voluntas176. Il meccanismo condizionale, difatti, a ben guardare non incide tanto sull’effetto dell’atto quanto sul rapporto di causalità che lega l’atto con l’effetto. Questo rapporto non godrà più di una causalità immediata proprio perché il congegno condizionale si sostituirà ad essa, nel senso di creare incertezze o rinvii temporali sulla produzione degli effetti.

Le affermazioni di tale teoria, tuttavia, se nelle premesse si propongono una piena coerenza col principio di inscindibilità della volontà condizionata, non sempre poi riescono a centrare tale traguardo. Si osserva, infatti, che il concetto di inscindibilità esige di riferire alla persona del disponente una sola volontà e precisamente quella delineata nella disposizione condizionata. Ora, sostenere che un programma testamentario – e in genere negoziale – possa ancora ricollegarsi alla volontà del suo autore dopo averne ridisegnato il contenuto attraverso la elisione da esso della clausola condizionale, significherebbe contravvenire alla suddetta inscindibilità e concludere che il testatore volle indifferentemente e simultaneamente tanto la disposizione condizionata quanto quella depurata dalla condizione in virtù del procedimento di conversione.

Da ultimo, non risulta completamente pacifica l’utilizzabilità di una conversione legale di tipo sostanziale nell’ambito della materia testamentaria. Muovendo dagli artt. 607 e 685 cod. civ., invero, è possibile constatare come l’ordinamento conosca in tale ambito soltanto una conversone formale perché la sola in grado di non infirmare la paternità del testatore sul contenuto oggettivo e soggettivo del testamento, garantendo, quindi, che quanto previsto nella scheda coincida con quanto stabilito dal suo autore. In ossequio a tale esigenza, valutata ormai alla stregua di un principio generale in materia testamentaria, occorrerebbe evitare qualsivoglia forzatura sulle ultima volontà potendo ammettersi soltanto due forme di

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Parlare di riduzione degli effetti mercè l’eliminazione della condizione e quindi la trasformazione di una disposizione condizionata in una pura, sembra contraddire il dato di realtà giuridica emergente dalla fattispecie, atteso che il venir meno del meccanismo condizionale porta, semmai, ad un ampliamento degli effetti: il buon esito della disposizione, infatti, cessa di dipendere dal prodursi di un determinato evento futuro e incerto o dal comportamento di un determinato soggetto. In tal senso: TOTI, Condizione testamentaria e libertà personale, cit, p. 213.

intervento: o il mantenimento della disposizione così come partorita dal testator177 oppure la sua completa eliminazione ove la volontà non possa ricostruirsi correttamente178.

12. Art. 634 cod. civ. quale norma per l’accertamento della valenza condizionale o modale

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