LA DISCIPLINA DEGLI ABUSI SESSUALI SU MINORI NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI: GERMANIA, FRANCIA E
5.11 Megan’s Law e Sarah Law’s: analisi comparata di un diverso regime di notifica e registrazione del delinquente sessuale negli Stat
Uniti e nel Regno Unito
I reati a sfondo sessuale sono tra i crimini che suscitano maggiore allarme sociale, soprattutto quando le vittime sono soggetti deboli. Negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione verso le prospettive di trattamento alternative alla pena carceraria per gli autori di comportamenti sessuali abusanti. I reati a sfondo sessuale sono, senza dubbio, fra i crimini più odiosi. Il loro aumento, del resto, specie fra i più giovani, la brutalità con cui, talvolta, si concretizzano, la accessibilità, per certi versi, delle vittime, la sovra-esposizione dei minori, vittime privilegiate di comportamenti di abuso sessuale, costituiscono altrettanti fattori che contribuiscono a spiegare la particolare riprovazione sociale che fa da sfondo alle vicende giudiziarie che riguardano questo tipo di reati, sollecitando spesso gli inquirenti a fornire risposte immediate e nette. Si tratta, inoltre, di delitti che possono richiedere indagini di estrema complessità, con esiti frequentemente drammatici per le diverse “parti” coinvolte.
La vera caratteristica dei delinquenti sessuali, nei paesi anglosassoni chiamati sex offender, è in primis una: la non uniformità. Contrariamente a quello che potrebbe comunemente pensarsi al riguardo, infatti, i sex
offenders non costituiscono una tipologia omogenea di individui.
Diverso il loro modus operandi, il tipo di comportamento sessuale tenuto, le motivazioni sottese al reato, l’età in cui commettono la loro prima e talvolta unica aggressione sessuale. Diversa, inoltre, la vittima, per età, sesso, tipo di relazione (intrafamiliare o non) con l’autore. Nel Regno Unito, il registro dei sex offenders è stato introdotto grazie al “Sex Offenders Act” del 1997, tuttavia questo atto è stato poi abrogato
dal Sexual Offences Act del 2003, che ha mantenuto la regolamentazione del registro dei trasgressori sessuali, poiché la legge sui reati sessuali del 2003 è stata creata con l’obiettivo di “..to make new provision about
sexual offences, their prevention and the protection of children”.
Il registro dei “sex offender” viene considerato come uno strumento fondamentale per la gestione pubblica del trasgressore sessuale. Si ritiene che mantenere il registro scoraggi i trasgressori sessuali alla recidiva consentendo alla polizia di sapere immediatamente quali delinquenti vivono nelle vicinanze, se viene commesso un reato.
I delinquenti rimangono sul registro per un periodo di tempo diverso a seconda della gravità del reato commesso, tuttavia l’iscrizione ha una durata minima di sette anni, per quanto riguarda i delinquenti che commettono reati più gravi, questa può essere disposta per un periodo di tempo indefinito.
Le informazioni che i delinquenti sono tenuti a dare alla polizia includono nome, data di nascita, numero di previdenza sociale, indirizzo e qualsiasi altra informazione richiesta dal Segretario di stato. Inoltre, il trasgressore deve consentire alla polizia di prendere le impronte digitali e le fotografie. Tuttavia, il Ministro degli interni ha ampliato la lista degli elementi necessari per l’identificazione del delinquente, per aumentare la protezione pubblica, più precisamente oggi i trasgressori sono tenuti a fornire il DNA e a notificare alla polizia qualsiasi indirizzo email, numero di passaporto e numero di conto corrente bancario. I trasgressori devono tenere la polizia aggiornata per ogni tipo di cambiamento relativo ai dati indicati.
Un trasgressore che ha intenzione di viaggiare al di fuori del Regno Unito è necessario che informi la polizia circa la sua data di partenza, il paese e qualsiasi altra informazione pertinente. Colui che non notifica le
informazioni necessarie potrebbe essere sottoposto ad una sanzione che prevede una multa e un massimo di cinque anni di reclusione.
Le informazioni sul registro dei delinquenti sessuali, nel Regno Unito, non sono disponibili al pubblico, bensì sono conservate si sensi del
public multi-agency protection arrangements( MAPPA), un insieme di
accordi per le autorità responsabili incaricate della gestione di reati sessuali registrati, violenti e di altri tipi di reati sessuali e delinquenti che rappresentano un grave rischio di danni al pubblico. Le "autorità responsabili" del MAPPA includono il servizio nazionale di probation, il servizio carcerario dell'HM e le forze di polizia dell'Inghilterra e del Galles. Il MAPPA è coordinato e supportato a livello nazionale dall'unità di protezione pubblica nell'ambito del servizio di gestione nazionale dei trasgressori.
L’idea alla base di MAPPA è che la gestione dei trasgressori sessuali riduce il rischio di danni al pubblico, condivide le informazioni tramite un “controller disclosure” (divulgazione controllata) esclusivamente quando lo ritiene necessario per la protezione dei bambini, in circostanze particolari e spiegando anche la finalità della divulgazione170.
Oggi, vi è unicamente un’ ipotesi in cui le informazioni, per quanto concerne i trasgressori sessuali, vengono rese note al pubblico, cioè le liste chiamate “Most Wanted”, in cui finiscono i dati dei trasgressori sessuali scomparsi oppure i dati che non sono conformi alla registrazione. Il “child exploration and online protection centre” si
170Criminal Justice Act, c.44, Pt 13 § 327 A: “if police officials determine that 1) a sex
offender poses a risk to serious harm to any particular child or children or to children of any particular description and 2) that disclosing the information is necessary to protect the particular child or children from serious harm then police may discose the infromation at theri discretion. If information regarding a sex offender is disclosed to a member of the public, police officials must make and keep records about the disclosure explaining their reasons for choosing to do so”
occupa della pubblicazione di queste liste online171, poiché cerca l’assistenza del pubblico per risolvere la causa della mancata registrazione.
Questo è il sistema che possiamo trovare oggi nel Regno Unito, tuttavia è utile affrontare un breve excursus per capire come siamo arrivati a questo modus operandi.
Nel 2000 Sara Payne, una bambina di otto anni, è stata rapita e uccisa da un pedofilo che era già stato condannato in precedenza, i suoi genitori si sono battuti perché venisse approvata una legge che invitava il Regno Unito a rilasciare i nomi dei delinquenti sessuali locali, come già avveniva negli Stati Uniti sotto la legge Megan.
All’epoca un giornale britannico, “News of the world”, sostenne che avrebbe creato il suo sistema di notifica pubblica, pubblicando le informazioni su alcuni trasgressori sessuali attraverso il sito web. Dopo la pubblicazione dei trasgressori sessuali, alcuni cittadini decisero di farsi giustizia da soli, aggredendo i delinquenti sessuali.
Il governo ordinò successivamente al giornale di togliere le informazioni. Nel 2007 il Ministero degli interni ha annunciato che avrebbe presto introdotto una procedura attraverso la quale il pubblico avrebbe potuto chiedere informazioni sui presunti colpevoli dei reati sessuali su minori. I cittadini potevano richiedere alla polizia informazioni su persone con cui avevano contatti abituali qualora avessero avuto dei sospetti. La polizia prima controllava se la persona era stata condannata, in caso di risposta affermativa, avrebbe prima valutato il rischio e solo successivamente divulgato l’informazione alla persona richiedente.
171Più precisamente le liste sono rese disponibili al sito web: http://www.crimestoppers-uk.org/ceop/
Il 15 settembre 2008 è stato lanciato un progetto pilota su quattro zone dell’Inghilterra (Warwichshire, Cambridgeshre, Cleveland e Hampshire), che consente ai genitori di accedere alle informazioni sui delinquenti sessuali. Secondo lo schema pilota della legge di Sarah, i cittadini che sospettano di avere dei contatti con persone coinvolte in condanne per reati sessuali possono vedere confermati i loro sospetti. La polizia esegue due tipi di controlli sulla persona in questione prima un “priority check” (controllo prioritario) e viene eseguito entro 24 ore dalla richiesta. Entro 10 giorni lavorativi viene completata una “full risk-
assessment” (valutazione completa del rischio). Se la polizia dovesse
scoprire che la persona è un molestatore sessuale riferirà il caso al MAPPA, inoltre, nel caso in cui la persona dovesse rappresentare un grave rischio di danno per il bambino, il sistema MAPPA rivelerà lo
status del reato sessuale al cittadino interessato, il quale sarà tenuto a
non divulgare l’informazione.
Se confrontiamo il registro previsto negli Stati Uniti ed il registro previsto nel sistema inglese, possiamo constatare che i due registri perseguono lo stesso scopo, cioè proteggere la comunità, in particolare, i bambini dai molestatori sessuali. Entrambe le realtà giuridiche permettono questo tipo di registrazione. I registri richiedono informazioni simili tra loro. Tuttavia il modo in cui le informazioni sono condivise con il pubblico è diverso.
Ogni anno mappa avvisa il pubblico riguardo al numero di molestatori che vivono in ogni area del Regno Unito ma non condividono le informazioni identificative specifiche. Il governo britannico ha, fino ad ora, resistito alla pressione dell’opinione pubblica per la notifica dei dati relativi dei delinquenti sessuali alla comunità senza restrizioni. Tanto è vero che ancora adesso il progetto pilota della legge di Sarah non garantisce che i consociati riceveranno informazioni sui delinquenti
sessuali locali, poiché il MAPPA mantiene ancora il potere di condividere o non condividere le informazioni personali di un molestatore sessuale. Negli Stati Uniti, invece, si cerca di migliorare l’acceso alle informazioni del trasgressore sessuale, poiché si può sapere tutto, anche se non c’è un rapporto con il cittadino oppure non si vive nella stessa area, inoltre si preferisce in generale un controllo locale piuttosto che centralizzato. Nel Regno Unito, i cittadini si fidano del loro governo, confidano nelle decisioni collettive poiché vengono considerate fonti di protezione dal possibile pericolo.
Un’ultima differenza che è possibile riscontrare nei due sistemi è un diverso grado di protezione della privacy, poiché possiamo considerare il Regno Unito uno stato che tutela in misura maggiore la privacy.
In conclusione, entrambe le società mirano a mantenere le proprie comunità al riparo dai delinquenti sessuali, tuttavia i loro approcci differiscono. Probabilmente, nessuno dei due metodi è più efficace dell’altro, ma semplicemente corrisponde alla filosofia dell’ordinamento che l’ha generato172.
172GRIFFIN L., Megan’s Law and Sarah’s Law: a comparative study of sex offender
community notification schemes in the United States and the United Kingdom,
inhttps://digitalcommons.pace.edu/chi/viewcontent.cgi?article=1749&context=lawfa culty
CONCLUSIONE
A seguito dell’analisi effettuata, sono opportune alcune considerazioni conclusive.
Indubbiamente, si può affermare che una rivoluzione silenziosa, attuata con strumenti internazionali ed europei ha mutato la mentalità e l’atteggiamento comuni nei confronti del minorenne, specialmente del bambino. Le fonti di matrice sovranazionale, internazionali ed europee, hanno avuto una grande importanza soprattutto nell’evidenziare che il soggetto in formazione ha dei diritti che gli ordinamenti interni devono non solo riconoscere ma anche garantire e promuove.
La maxima reverentia173 che è dovuta oggi al minore, consiste nel
riconoscergli la titolarità dei diritti, non diversamente dagli adulti, ed un interesse prioritario a vederli realizzati 174.
Nell’ordinamento italiano, una particolare importanza, per lo sviluppo di una legislazione adeguata a tutelare i diritti dei minori, ha avuto e continuerà ad avere la Carta Costituzionale, questa come abbiamo avuto modo di constatare pur non delineando un compiuto statuto di tutela del soggetto “minore”, inserisce il favor minoris in un quadro generale di promozione di diritto del cittadino, di tutt’altro avviso invece sembra essere la costituzione americana in cui mancando una disciplina sulla tutela dei minori, pur avendo la corte suprema stabilito più volte che i minori hanno diritto ad una varietà di tutele previste nella costituzione, e che devono essere considerati persone, titolari di diritti fondamentali sanciti dalla costituzione, non sono mai stati effettivamente considerati
173La locuzione latina Maxima debetur puero reverentia, tradotta, letteralmente, significa “al fanciullo si deve il massimo rispetto” (Giovernale, Satire, XIV, 47) 174 MAGNO G., “La condizione della persona di minore età nelle principali convenzioni
al pari degli adulti, nella tutela dei diritti fondamentali, ma sono stati considerati per lungo tempo come soggetti alla custodia dei genitori, tutelando maggiormente il diritto dei genitori alla custodia e all’educazione dei figli, più che il riconoscimento del minore come persona umana e quindi meritevole di rispetto e di eguale considerazione, di identica tutela dei suoi diritti fondamentali.
Tuttavia, in Italia, vi è stata una produzione normativa, in cui le leggi si sono freneticamente rincorse, quasi per tentare di recuperare secoli di silenzio, il risultato è una legislazione nazionale in cui intervengono, a tutela e a salvaguardia della persona del minore, una serie di leggi e articoli del Codice penale.
L’analisi della disciplina penalistica, oggi, deve essere letta alla luce della legge n.66 del 1996, che ha interamente riscritto la disciplina dei reati sessuali. In particolare, analizzando la disciplina penalistica sugli abusi sessuali su minori, ciò che è emerso è una estrema genericità nella definizione di “atto sessuale”, assegnando una valenza assai significativa all’intero contesto ove si svolge il contatto e alla complessa dinamica intersoggettiva che si snoda nella situazione concreta. Risulta invece di tutt’altro avviso la disciplina prevista nel “Strafgesetzbuch” (StGB) tedesco ed il Sexual offences act inglese, in cui vi è una sorta di “ossessione per i dettagli e per il modo in cui il reato è commesso”175, limitando così il più possibile problematiche applicative.
Tuttavia, la grande differenza tra i sistemi giuridici di civil law e
common law, che sono stati oggetto di analisi in questa tesi, può essere
ricondotta sotto due profili: la questione del consenso e quello
175 MACRI F., verso un nuovo diritto penale sessuale. Diritto vivente: diritto comparato
prospettive di riforma della disciplina dei reati sessuali in Italia, Firenze, Firenze
dell’ignoranza dell’età del soggetto passivo. Nell’ordinamento italiano la disciplina dell’errore deve essere interpretata in relazione al disposto di cui all’articolo 609 sexies c.p. che risponde ad un criterio di pura logica poiché sarebbe del tutto inconsistente l’intera disciplina a tutela dei minori se l’autore potesse semplicemente giustificarsi adducendo di non avere saputo l’età della persona con cui compia gli atti sessuali. Tuttavia con la novella legislativa del 2012 n. 172, l’intero articolo è stato modificato ed è stato introdotto l’importante inciso: “salvo che si tratti di errore inevitabile”, per cui è stato stabilito che la presunzione contenuta nella norma, presunzione non assoluta, ammette la possibilità che l’ignoranza sia stata cagionata da errore inevitabile. Spostando la nostra attenzione sull’analisi dell’abuso sessuale a livello statale negli Stati Uniti, abbiamo invece avuto modo di constatare che la disciplina dell’errore sull’età, appare diversa, poiché in generale, si è potuto affermare che la maggior parte degli stati non riconosce la regola dell’errore sull’età (Mistake-as-to-age rule), prevedendo, al contrario, che la prova della relazione sessuale , da un lato, e la prova del fatto che la vittima non abbia raggiunto l’età legalmente fissata per prestare il proprio consenso all’attività sessuale, dall’altro, siano elementi sufficienti per giungere ad una condanna. Possiamo quindi affermare che la conoscenza da parte dell’imputato dell’età della vittima non è un elemento essenziale del reato (c.d. statutory rape), cosicché da questo punto di vista, pare di trovarsi di fronte ad un reato di strict liability ( responsabilità oggettiva). Tuttavia abbiamo evidenziato come alcuni stati si sono apparentemente discostati, talvolta con interventi normativi, talaltra soltanto in via giurisprudenziale, da questa regola tradizionale, ammettendo così che un errore sull’età possa costituire una causa di non punibilità. Quando siamo passati invece all’analisi del Code Pénal francese, analizzando gli articoli relativi agli abusi sessuali su minori,
abbiamo riscontrato la mancata previsione di una soglia al di sotto della quale, ogni interrelazione sessuale può essere considerata reato a prescindere dal consenso. Tuttavia a partire dalla riforma del 2018, il
Code Pénal francese prevede oggi una presunzione di non consenso per i
minori di 15 anni, soggetta a prova contraria. Sul punto la giurisprudenza si è consolidata sul principio che esclude il dolo e quindi la sussistenza del reato, e ammette l’ignoranza da parte dell’agente dell’età infraquindicenne della vittima, quando ad essa si accompagni un comportamento ed uno sviluppo fisico del soggetto passivo tale da tratte in inganno chiunque.
Il Sexual offences act inglese, contrariamente, introduce nelle sections 5,6,7 e 8 una serie di reati che vanno a incriminare interrelazioni sessuali con minori di anni tredici, in relazione alle quali il legislatore inglese prescinde completamente dalla sussistenza o meno di un consenso, per cui non troverà mai applicazione la scusante (defence) dell’erronea ragionevole supposizione del consenso della persona offesa, introduce anche delle ipotesi in cui innalzando la soglia della protezione sessuale dagli anni 13 agli anni 16, ammettendo in questo caso l’errore sull’esistenza del consenso, tuttavia la convinzione sull’esistenza del consenso dovrà risultare ragionevole.
La tesi si è concentrata inoltre sulla figura del delinquente sessuale, in particolare si è deciso di trattare della registrazione e notificazione negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ciò che è emerso, è stato un modo diverso di trattare la diffusione dei dati relativi al Sex offender poiché mentre negli Stati Uniti si cerca di migliorare l’accesso da parte della comunità per conoscere i dati relativi ai delinquenti sessuali, nel sistema inglese si tenta di tutelare in modo più forte la privacy del singolo, confidando nel governo e nella giustizia come fonte di protezione dal possibile pericolo.
In conclusione entrambe le società mirano a mantenere le proprie comunità al riparo dai delinquenti sessuali tuttavia i loro approcci differiscono.
Attraverso gli spunti comparatistici attinenti a come viene oggi trattato dal punto di vista giuridico il tema degli abusi sessuali su minori, possiamo concludere affermando che è proprio partendo dalla vittima e pensando alla vittima che ogni legislazione deve essere pensata, poiché come recita il preambolo della Dichiarazione dei diritti del bambino del 1959 “considerato che l’umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessa”, enunciando così ciò che deve sempre guidare la mano del legislatore nel disciplinare la materia.