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La tutela penale offerta al minore abusato sessualmente: L n 269/1998 e L n 38/

LA DISCIPLINA GIURIDICA ITALIANA

3.2 Interventi normativi per il contrasto agli abusi sessuali sui minor

3.2.3 La tutela penale offerta al minore abusato sessualmente: L n 269/1998 e L n 38/

 

La legge n. 269 del 1998, nota come «legge sulla pedofilia», prevede all’art.1:

 

                                                                                                                         

90ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale –Parte speciale I, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 748-750.  

“In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli, contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600 bis a 600 septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.”

 

Il legislatore, con la legge n. 269 del 3 agosto 1998, recependo i principi della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo e della Dichiarazione finale della Conferenza Mondiale di Stoccolma contro lo sfruttamento sessuale dei fanciulli a fini commerciali del 1996, identifica nuovi illeciti riguardo allo sfruttamento sessuale dei minori e, in particolare, al fenomeno della pedofilia.

Un nuovo gruppo di norme incriminatici viene così inserito nel Codice penale (artt. 600-bis e ss.); esse rendono perseguibili reati quali l’induzione e sfruttamento della prostituzione del minore di 18 anni, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico, il turismo sessuale e la tratta di minori al fine di prostituzione. Un aspetto interessante è l’aver inserito le condotte previste da tale legge in una definizione più ampia di “riduzione in schiavitù di minori”, coinvolti in attività sessuali e, dunque, la loro collocazione nel codice penale tra i reati contro la personalità individuale, in quanto tali condotte compromettono la personalità individuale del minore in crescita91.                                                                                                                          

91A.CADOPPI, Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge

La legge n. 269/1998, in collegamento con la legge sulla violenza sessuale (legge n. 66/1996), si propone di tutelare l’integrità psicofisica dei minori, soggetti che in ragione della loro vulnerabilità risultano più esposti ai pericoli relativi all’aggressione e allo sfruttamento a scopo sessuale.

In relazione a ciò il legislatore delinea un quadro punitivo di estremo rigore, prevedendo inoltre specifiche aggravanti e pene accessorie. Il legame tra la legge del ‘96 e quella del ‘98 è dimostrato dall’estensione a quest’ultima di alcune novità introdotte dalla legge sulla violenza sessuale, quali ad esempio la previsione che l’imputato sia sottoposto ad accertamenti per l’individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, o la facoltà di ricorrere ad incidente probatorio per assumere la testimonianza dei minori di 16 anni, o ancora l’obbligo per il pubblico ministero procedente di dare notizia al Tribunale dei minorenni. È infine l’art. 10 della legge n. 269/1998 che estende anche ai reati di violenza sessuale previsti negli artt. da 609-bis a 609-

quinquies c.p. il principio secondo cui questi reati sono punibili anche

quando il fatto è compiuto all’estero da cittadino italiano o da uno straniero in concorso con un cittadino italiano, oppure ancora se la vittima è un cittadino italiano.

La legge n. 269 è composta da 19 articoli, i quali mirano a realizzare essenzialmente cinque finalità.

1) Rafforzare la repressione penale mediante l’introduzione nel codice di nuove fattispecie delittuose, in particolare l’art. 600-bis (prostituzione minorile), l’art. 600-ter (pornografia minorile), l’art. 600-quater (detenzione di materiale pornografico), l’art. 600- quinquies (iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile). 2) Fornire all’autorità giudiziaria più efficaci strumenti processuali. Infatti, la legge amplia la gamma di reati per cui è obbligatorio l’arresto

in flagranza e sono ammissibili le intercettazioni, oltre a prevedersi la cosiddetta audizione protetta (modalità di audizione dei testimoni minori).

3) Attribuire alla polizia giudiziaria, in particolare alla Polizia delle Poste e delle Comunicazioni nuovi mezzi di contrasto nella lotta al tipo di criminalità di cui si occupa (acquisto simulato di materiale pornografico, apertura di siti internet di “copertura”, ritardo dell’esecuzione di provvedimenti d’arresto e sequestro, “infiltrazione” di agenti nei viaggi organizzati per il turismo sessuale).

4) Tutelare i minori dai danni fisici e psichici connessi ai reati patiti (divieto di pubblicazione delle generalità della vittima e obbligo di accertamenti diagnostici sull’autore del reato al fine di prevenire l’insorgere di patologie sessualmente trasmissibili sulla vittima).

5) Attribuire alla Presidenza del Consiglio e al Ministro degli Interni importanti compiti di coordinamento (stimolando anche la cooperazione internazionale e provvedendo all’istituzione di nuovi nuclei specializzati investigativi).

Nonostante le critiche per la vaghezza di alcuni concetti normativi e le difficoltà applicative degli stessi, alla legge n. 269/1998 molti meriti devono essere riconosciuti, primo tra tutti l’aver dato una decisiva rilevanza giuridica al fenomeno, per tanto tempo trascurato, del turismo sessuale (art. 600-quinquies), che si concretizza nel comportamento di chi organizza o propaganda iniziative turistiche finalizzate alla fruizione di attività di prostituzione a danno dei minori o comunque comprendenti tali attività.

Una più incisiva tutela è prevista dall’art. 16 della citata legge, recante “Comunicazioni agli utenti”, che pone obblighi informativi a carico degli operatori turistici che organizzano, sia nei modi convenzionali che per via telematica, viaggi collettivi o individuali nei paesi esteri.

La legge n. 269/1998 si occupa inoltre di importanti aspetti processuali ed investigativi92.

La successiva legge n. 38 del 6 febbraio 2006 integra e modifica la legge n. 269 del 3 agosto 1998; essa è costituita da due capi, il primo “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia”, il secondo “Norme contro la pedopornografia a mezzo Internet”.

Tra le novità introdotte rivestono particolare importanza:

1) l’ampliamento della nozione di pornografia infantile e del suo ambito; 2) l’estensione della protezione accordata al minore sino al compimento del diciottesimo anno di età;

3) l’interdizione perpetua dall’attività nelle scuole e negli uffici o servizi in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori per le persone condannate per questo tipo di reati e l’esclusione del patteggiamento per i reati di sfruttamento sessuale; 4) l’individuazione degli elementi costitutivi del reato di sfruttamento sessuale di minori, comuni a tutti gli Stati dell’Unione;

5) le iniziative finalizzate ad impedire la diffusione e la commercializzazione dei prodotti pedopornografici via Internet: tra queste ha un particolare rilievo un sistema di controllo e disattivazione di mezzi informatizzati di pagamento, carte di credito ed altro. Presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni, organo del Ministero dell’Interno per la sicurezza e regolarità dei servizi di telecomunicazione, viene inoltre costituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet, con il compito di raccogliere segnalazioni, anche provenienti dall’estero, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l’utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete Internet e di altre reti di comunicazione.                                                                                                                          

All’obbligo di segnalazione al Centro sull’andamento del fenomeno in rete sono tenuti i fornitori di connettività ad Internet, qualora vengano a conoscenza di attività illecite volte alla diffusione e commercializzazione di materiale pedopornografico; nonché l’obbligo di utilizzare strumenti di filtraggio ed ogni altra innovazione tecnologica al fine d’impedire l’accesso ai siti segnalati e vietati dal Centro. Tra le iniziative finalizzate ad impedire il commercio del materiale incriminato in rete, assumono rilievo alcune misure finanziarie previste: le segnalazioni raccolte dal Centro e relative ai soggetti che acquistano e diffondono detto materiale in rete vengono trasmesse all’Ufficio italiano dei cambi. L’UIC, a sua volta, comunica alle banche e a tutti gli istituti che prestano servizi di pagamento che le carte di credito da loro emesse vengono di fatto utilizzate per l’acquisto di prodotti pedopornografici in Internet o su altre reti di comunicazione; ciò comporta la revoca dell’autorizzazione all’utilizzo della carta di credito e la risoluzione di diritto dei contratti stipulati con gli enti finanziari summenzionati. Anche presso la Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le pari opportunità è istituito un nuovo organismo, l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. Con la legge n. 38/2006 è stata introdotta nel nostro ordinamento la fattispecie di pornografia virtuale, che si configura quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse; per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. Tale legge colma alcune delle lacune esistenti in

questa materia, ma soprattutto mira a rafforzare la tutela prestata al minore contro ogni forma di sfruttamento sessuale e la pedopornografia93.

 

3.2.4 Art. 609 quater atti sessuali con minorenne: profili generali e

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