• Non ci sono risultati.

Le incriminazioni di atti sessuali con minorenni nel diritto penale sessuale francese

LA DISCIPLINA DEGLI ABUSI SESSUALI SU MINORI NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI: GERMANIA, FRANCIA E

5.4 Le incriminazioni di atti sessuali con minorenni nel diritto penale sessuale francese

La legislazione penale francese in materia sessuale è caratterizzata da una suddivisione in due grandi fasce delle interrelazioni sessuali penalmente rilevanti. Il criterio che porta ad una diversa qualificazione degli atti sessuali punibili è dato dalla sussistenza o meno di una penetrazione sessuale (pénétration sexuelle). Ciò in quanto la fattispecie incriminatrice di stupro è applicabile solo ed esclusivamente a “tout acte

de pénétration sexuelle” secondo il disposto dell’art. 222-23 c.p. fr.,

mentre il delitto di aggressione sessuale di cui all’art. 222-27 è applicabile ad ogni interrelazione sessuale di diversa natura ottenuta con violenza, minaccia ecc, senza peraltro che quest’ultima norma fornisca alcuna definizione delle condotte di natura sessuale sanzionate.

Sotto il profilo applicativo, il ricondurre un’attività sessuale nell’alveo dello stupro anziché delle “Altre aggressioni sessuali” comporta rilevanti conseguenze sul piano sanzionatorio.

Dobbiamo anche precisare che, in materia di interpretazione della legge penale, il Code Pénal espressamente dispone, all’art.111-4, che la “Legge penale è d’interpretazione stretta”, tale previsione assume rilevanza nella determinazione dei concetti inerenti alle attività sessuali, posto che le possibilità teoriche di espandere la portata applicativa per finalità di tutela sono maggiori rispetto ad altri settori del diritto penale. Tuttavia, occorre subito indicare che la disciplina dei reati sessuali su minori è stata oggetto di riforma con la loi n° 2018-703 del 3 agosto 2018, “Dispositions renforçant la protection del mineurs contre les

violences sexuelles” (disposizioni che rafforzano la tutela dei minori

contro le violenze sessuali). La riforma si è resa necessaria poiché vi erano stati degli episodi che avevano mosso l’opinioni pubblica; in uno

di questi, una bambina di 11 anni era stata abusata sessualmente da un uomo di 29 anni, la bambina aveva seguito l’uomo nella sua abitazione ed egli aveva iniziato ad abusare di lei, la fanciulla non aveva opposto resistenza poiché era sotto schock. L’uomo poteva essere accusato solo di aggressione sessuale poiché non c’era stata violenza, coercizione o minaccia, quindi non potevano configurarsi gli estremi dell’articolo 227- 25, cioè l’ipotesi di stupro. Tuttavia ciò che più stupiva è che il rapporto con una bambina di 11 anni poteva essere considerato consensuale poiché in Francia non è prevista una soglia al di sotto della quale qualunque interrelazione sessuale può essere considerata reato a prescindere dal consenso.

Dopo le polemiche sul caso, il governo ha annunciato l’intenzione di stabilire un’età minima del consenso. Tuttavia la legge non ha previsto un principio di non consenso per i minori di quindici anni ma ha previsto soltanto una presunzione che ammette la prova contraria.

Pertanto, la riforma del 2018 non ha sconvolto completamente il sistema francese 149.

Dobbiamo, prima di procedere nell’analisi delle fattispecie dedicate alla tutela dei minori dagli abusi sessuali, capire cosa si intende per “atto di penetrazione sessuale”. A tal proposito si può rilevare una tipologia di atti la cui natura sessualmente penetrativa ai sensi dell’art 222-23 c.p. fr. non è mai stata dalla dottrina e dalla giurisprudenza messa in dubbio poiché non vi sono dubbi che commette il crimine di stupro chi, con modalità costrittive, penetra la vagina o l’ano della vittima con l’organo sessuale maschile o con qualsiasi altro oggetto. Tuttavia ci sono anche dei casi dubbi poiché la norma richiede che la penetrazione sia                                                                                                                          

149PATRICK LINGIBÉ, Loidu 3 aoȗt 2018 renforçant la lutte contre les violences

sexuelles et sexistes: une avancée notable pour la défense des femmes et des mineurs?,

in https://www.village-­‐justice.com/articles/commentaire-­‐sur-­‐loi-­‐belloubet-­‐schiappa-­‐ aout-­‐2018-­‐renforcant-­‐lutte-­‐contre-­‐les,29277.html

“commessa sull’altrui persona”, si pongono quindi problemi, relativi al canone dell’interpretazione stretta della legge penale ( art. 111-4 c.p.fr., cui si è accennato sopra), a ricondurre alla presente fattispecie i casi in cui la vittima non subisca alcuna penetrazione del proprio corpo. Possiamo oggi dire che questo problema di interpretazione è stato risolto poiché la legge n. 3 del 2018, è andata a modificare l’articolo aggiungendo “ou sur la personne de l'auteur” 150.

Occorre adesso considerare l’art. 222-27 c.p. fr., il quale può essere denominato “Aggressione sessuale”. Oggetto di questo articolo sono delle interrelazioni sessuali diverse da quelle che rientrano nell’applicazione dell’art. 222-23, sullo “stupro”. L’art 222-27 incrimina ipotesi diverse da quelle penetrative che rientrano nella categoria più grave dello stupro. Tuttavia la norma parla soltanto di “aggressioni sessuali diverse dallo stupro” quindi lascia libertà ermeneutica alla giurisprudenza applicativa.

Le due fattispecie criminose del diritto penale francese, cioè lo “stupro” (art. 222-23 c.p.fr.) e l’“Aggressione sessuale” (art. 222-27 c.p.fr.) sono configurate come reati a forma vincolata. Le modalità vincolate sono elencate dalla norma generale dell’art. 222-22 c.p. fr., poi ripetute nelle due previsioni menzionate, le quali menzionano la violenza, coercizione, minaccia e la sorpresa.

Per effetto della riforma del 2018, è stato precisato all’articolo 222-22 cosa si intende per sorpresa e coercizione, specificando che quest’ultima può essere sia fisica che morale: la norma ora prevede che quando i fatti sono commessi su un minore di quindici anni, la coercizione morale e la sorpresa possono derivare dalla differenza di età tra la vittima e l’autore dei fatti e l’autorità de iure o de facto esercitata sulla vittima precisa                                                                                                                          

150ROTRIQUENZA ELISABETTA, I casi di abuso sessuale su minori: aspetti

giuridici, in GIULIANA MAZZONI, ROTRIQUENZA ELISABETTA (a cura di), La testimonianza nei casi di abusi sessuali sui minori, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 42-46.

inoltre che l’autorità di fatto può derivare da una significativa differenza di età tra la vittima minore e l’autore. Inoltre, specifica che, quando i fatti sono commessi su una persona minore di quindici anni, la costrizione morale o la sorpresa sono caratterizzati dall’abuso della vulnerabilità della vittima che non ha il discernimento necessario per questi atti.

Tuttavia la legge del 3 agosto 2018, pur prevedendo nell’art 222-22-1, per rafforzare la protezione dei bambini sotto i 15 anni, che la differenza di età tra l’autore e la vittima e la mancanza di maturità del minore possono essere elementi sufficienti per caratterizzare la “containte” e la “surpirse”, questi sono comunque lasciati alla sovrana valutazione del giudice, e sarà necessario provare da un lato la mancanza del discernimento sessuale del minore di 15 anni, dall’altra parte la sua vulnerabilità ed infine l’abuso di questa vulnerabilità.

Quando passiamo ad esaminare le norme incriminatrici delle interrelazioni sessuali con minorenni, queste non sono collocate come sarebbe logico, accanto alle altre fattispecie in materia sessuale di cui agli art. 222-22 ss c.p.fr., ma sono inserite invece agli artt. 227-25 ss. della Sezione V (Della messa in pericolo dei minori) del Capitolo VII (offese ai minori e alla famiglia) del Titolo II (Offese alla persona umana) del Libro II (Dei crimini e delitti contro le persone) della parte speciale del codice.

Le incriminazione rilevanti sono in particolare tre: l’art.227-25, che configura un’ ipotesi generica di atti sessuali con minori di anni quindici; l’art. 227-27 n. 1, che prevede un’ ipotesi qualificata di atti sessuali con minore tra quindici e i diciotto anni e l’art. 227-28 n. 2, che dà luogo ad un’altra ipotesi di atti sessuali con minori ultraquindicenni. L’art.227-25 c.p.fr. stabilisce in anni quindici la soglia d’età al di sotto della quale non è consentito in alcun modo avere contatti sessuali con i

soggetti minori, altrimenti è prevista la pena massima di anni 7 di reclusione e 100.000 euro di ammenda 151. Uno degli effetti negativi derivanti dall’aver stabilito la soglia a quindici anni in merito ai contattati sessuali con minorenni è la maggiore frequenza dell’invocazione dell’error aetatis da parte del partner sessuale del minore. Sul punto la giurisprudenza si è consolidata sul principio che esclude il dolo e quindi la sussistenza del reato, e ammette l’ignoranza da parte dell’agente dell’età infraquindicenne della vittima, quando ad essa si accompagni un comportamento ed uno sviluppo fisico del soggetto passivo tale da trarre in inganno chiunque.

Passando poi alla tutela penale dei minori di età compresa tra i quindici e i diciotto anni, la stessa è assicurata dall’art. 227-27 del codice, secondo cui: “ le aggressioni sessuali commesse senza violenza, né coercizione, né minaccia, né sorpresa ai danni di un minore di età superiore agli anni quindici sono punite con la pena di 3 anni di reclusione e 45.000 euro di ammenda qualora: 1°siano commesse da un ascendente o da altra persona rivestito di autorità sulla vittima; 2° siano commesse da taluno mediante l’abuso dell’autorità connessa all’esercizio delle proprie funzioni”. La norma prevede due diverse ipotesi: nella prima si parla di un ascendente della vittima o altra persona di autorità (che comprende sia l’autorità di diritto che l’autorità di fatto) e non richiede alcun abuso da parte dell’agente; nella seconda invece ci troviamo nell’ipotesi di un atto sessuale abusivo poiché occorre un abuso dell’autorità connessa all’esercizio delle proprie funzioni da parte dell’agente 152.

                                                                                                                         

151Il testo è stato modificato con la legge del 3 agosto 2018  

152DELORS GERMAIN, Le consentement des mineurs victimes d’infractions sexuelles, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2011, pp.817-824.

Outline

Documenti correlati