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La tutela penale sessuale nell’ordinamento tedesco e “l’abuso sessuale di minore degli anni quattordici” (176 StGB)

LA DISCIPLINA DEGLI ABUSI SESSUALI SU MINORI NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI: GERMANIA, FRANCIA E

5.2 La tutela penale sessuale nell’ordinamento tedesco e “l’abuso sessuale di minore degli anni quattordici” (176 StGB)

I reati sessuali nel Codice penale tedesco sono disciplinati nel titolo XIII (Abschnitt), nella sezione intitolata “Reati contro l’autodeterminazione in materia sessuale” (Strafaten gegen die Sexuelle Selbstbestimmming), nei §§ 174-184 dello StGB.

Il titolo XIII dello StGb si contraddistingue per la tendenza alla “parcellizzazione”, cioè alla moltiplicazione delle fattispecie criminose offensive della libertà sessuale, spesso dettagliate, con un approccio quasi casistico. Il legislatore tedesco ha infatti proceduto a tipizzare numerose ipotesi di abuso sessuale differenziate in base alle particolari qualifiche o caratteristiche rivestite dal soggetto passivo/attivo oppure in rapporto alla relazione che intercorre tra agente e vittima 144.

Il legislatore tedesco ha, nel 2016, riformato incisivamente la legislazione penale. La norma di maggior impatto giuridico e simbolico è il §177/1 StGB che sancisce, per la prima volta in un grande ordinamento di Civil Law, la punibilità degli atti sessuali “meramente dissensuali”.

Il §177 StGB, prima intitolato “costrizione sessuale; stupro” (“Sexuelle

Nötigung; Vergewaltigung”), è stato re-intitolato “Aggressione sessuale;

Costrizione sessuale; stupro” (“sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung;                                                                                                                          

144Per fare un esempio, possiamo citare la parte in cui lo Strafgesetzbuch articola la tutela penale di persone in condizione di inferiorità in modo particolarmente casistico a messo delle fattispecie criminosi di cui ai §§ 174; 174a; 174b; 174c; 179.

Vergewaltigung”), ampliando così notevolmente la portata fino ad

includere ogni tipo di aggressione o abuso sessuale.

Nel nuovo Sexualstrafrecht, il delitto di cui al § 177 StGB riveste un ruolo assolutamente centrale, essendo state ricollocate in esso tutte le ipotesi di abuso sessuale prima incriminate dal § 179. L’attuale § 177 perciò è stato rivoluzionato, incentrando il delitto base di “costrizione sessuale” sul compimento di atti sessuali “contro la riconoscibile volontà” (“gegen den erkennbaren Willen”) della vittima: si è pertanto passati da un modello “vincolato” di disciplina dei reati sessuali (che richiedeva violenza, minaccia ecc.) ad un modello “consensuale” (rectius “consenso limitato” o “dissensuale). Trattasi quindi della fattispecie “base”, deputata a tutelare le vittime dalle aggressioni sessuali meno gravi (seppure più gravi delle molestie sessuali, incriminate nel nuovo § 184), posto che l’utilizzo di violenza o minaccia grave, così come la realizzazione di atti sessuali penetrativi (“stupro”) sono incriminati da autonome ipotesi criminose, tipizzate nei commi successivi e più severamente sanzionate 145.

Venendo ad esaminare più da vicino le disposizioni del codice penale tedesco relative alla tutela dei bambini e degli adolescenti, si deve osservare, in via generale, come l’intensità della particolare protezione assicurata ai fanciulli e agli adolescenti contro gli abusi sessuali altrui è calibrata dalla legge diversamente a seconda dell’età e dello sviluppo. In questo senso, sembra di poter distinguere tre diverse categorie di reati, in relazione al fatto che in essi siano coinvolti soggetti di età inferiore ai 14 anni, soggetti minori di 16 anni e soggetti minori affidati alla tutela dell’autore del reato. Il Codice penale tedesco prevede un’ ulteriore

                                                                                                                         

145MACRI F., La riforma dei reati sessuali in Germana, disponibile al seguente link https://www.penalecontemporaneo.it/d/5067-­‐la-­‐riforma-­‐dei-­‐reati-­‐sessuali-­‐in-­‐

ipotesi criminosa che estende, sussistendo determinate circostanze, la tutela penale anche ai minori di 18 anni.

Nel diritto penale tedesco, un ruolo centrale è attribuito alla tutela dell’intangibilità sessuale (libertà sessuale “negativa”) dei minorenni, cioè all’esigenza che soggetti di età inferiore ad una determinata soglia (anni quattordici nelle fattispecie “generali”, anni sedici o anni diciotto nelle fattispecie “qualificate” o “abusive”) non siano coinvolti in interrelazioni di natura sessuale, quindi tenere al riparo da nocive interferenze esterne, il loro regolare sviluppo psico-fisico sotto il profilo sessuale.

Nelle norme a tutela dell’infraquattordicenne, pertanto, il bene giuridico in gioco è l’intangibilità sessuale e l’integrità psico-fisica del minore, conseguentemente il consenso anche se liberamente dato da questo, non esclude il fatto tipico.

Approfondendo l’analisi delle fattispecie “generali” di atti sessuali con minorenne, la disposizione di riferimento è data dal § 176 StGB, intitolata “Abuso sessuale di minore degli anni quattordici” (“Sexueller

Miβbrauch von Kinder”), di cui i successivi §§ 176a e 176b

costituiscono fattispecie qualificate e aggravate, rubricate rispettivamente “abuso sessuale aggravato nei confronti di fanciulli” e “abuso sessuale nei confronti di fanciulli con esito letale”. Il primo sanziona l’abuso aggravato, all’interno del quale vengono punite varie tipologie di condotte, tra cui quando il fatto viene compiuto da più persone oppure quando una persona superiore ai 18 compie o fa compiere ad un minore di 14 anni atti sessuali connessi con una penetrazione carnale, oppure, ancora, quando l’autore o il fatto espone il fanciullo al pericolo di un danno grave per la salute o lo sviluppo psico-

fisico del minore; il secondo prevede l’abuso con esito mortale, qualora il reo provochi, con colpa grave, la morte della vittima 146.

Secondo il § 176 StGB, 1° comma, il reo integra il reato quando compie atti sessuali con minore di anni quattordici o fa compiere dal minore atti sessuali su se stesso. La sanzione prevista varia dai sei mesi ai dieci anni. Tali atti sessuali devono avere una certa rilevanza, si può quindi escludere ad esempio il bacio sulla guancia. Tuttavia è richiesto unicamente il contatto sessuale tra il minore e l’agente e il compimento di atti sessuali, non rilevando alcuna condotta abusiva dell’agente e non essendo prevista alcuna condizione di non punibilità, nemmeno qualora il fatto sia commesso fra minori. Pertanto possiamo concludere dicendo che l’intangibilità sessuale per il minore infraquattordicenne si prefigura come assoluta.

Il quarto comma, nn. 1 e 2, del § 176 StGB punisce con la reclusione da tre mesi a cinque anni chi compie atti sessuali in presenza di un minore degli anni quattordici, ovvero determini un infraquattordicenne a compiere atti sessuali su se stesso, accumunando due condotte dal valore eterogeneo. Le ulteriori fattispecie di cui ai commi 4 (nn.3 e 4) e 5 del § 176 StGB puniscono condotte precedenti agli abusi sessuali veri e propri ai danni dei minori, ad esempio l’instaurazione di conversazioni a sfondo sessuale da parte di pedofili con infraquattordicenni, anche mediante i mezzi di telecomunicazione e internet.

Nelle fattispecie criminose relative agli atti sessuali con minorenni, assume rilievo la ricostruzione del profilo soggettivo: dottrina e giurisprudenza, che ritengono sufficiente anche il dolo eventuale, hanno ricondotto la consapevolezza dell’età infraquattordicenne della vittima                                                                                                                          

146VICTORIA KEIL, Inghilterra, i reati sessuali nei confronti dei minori in Francia,

Germania, Inghilterra e Stati Uniti, p.27, in

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/CC_SS_Reati_sessu ali_05012011.pdf  

tra gli elementi che il soggetto deve rappresentarsi al fine dell’integrazione dell’elemento soggettivo, tuttavia il dolo viene meno qualora l’autore non si rappresenti mentalmente la possibilità che la persona sia infraquattordicenne, ma al contrario non esclude il dolo la totale indifferenze nei confronti dell’età della vittima147.

5.3 L’incriminazione delle interrelazioni sessuali con minori

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