3. Pluralismo giuridico e realtà coloniale
1.2. Consiglio, Parlamento e Corona
Tracciato il percorso che conduce alla separazione delle Corti di Common Law e di Equity dalla struttura del Consiglio del Re, passiamo ora ad analizzare altri due fenomeni, tra loro collegati, fondamentali nella storia politica e giuridica dell’Inghilterra: la nascita del Parlamento e lo sviluppo della giurisdizione di appello del King in Parliament e, successivamente, della House of Lords. Considerare la progressione storica di tale processo risulta necessario al fine di comprendere l’origine e la collocazione, all’interno della storia del costituzionalismo inglese, della giurisdizione del futuro Judicial Committee of the Privy Council.
Non si presentano riferimenti alla formazione di alcun organismo di natura parlamentare né nel XII né nella prima parte del XIII secolo. In questo periodo, con le parole di Maitland, “a
Parliament is rather an act than a body of persons”32. Se possiamo considerare il Great Council
come l’organismo in cui prende forma l’istituzione parlamentare, dobbiamo concordare che uno dei passaggi più rilevanti nella storia di questo percorso sia rappresentato dalla convocazione presso le sue sedute, in aggiunta alla classe nobiliare che già ne faceva parte per diritto, di rappresentanti non aristocratici di città, “boroughs” e “shires”33. Simon de Montfort, nel
tentativo di allargare la base dei suoi sostenitori nella ribellione contro Enrico III, è il primo a mettere in atto la strategia di ampliamento del Great Council: a costui dobbiamo la prima menzione nella storia inglese del Parlamento come assemblea rappresentativa34. La strada
tracciata da de Montfort verrà seguita poi da Edoardo I, successore di Enrico III. L’obiettivo della completa unificazione del regno viene perseguito da costui anche attraverso la stabilizzazione della composizione del Great Council: in particolare, l’introduzione della pratica del giuramento conduce a una strutturazione più definita della natura dell’assemblea e delle sue regole di funzionamento e, progressivamente, a una distinzione tra l’assemblea rappresentativa e il
32 Frederic William Maitland, Selected Essays, Cambridge University Press, Cambridge, 1936, p. 48. 33 Da qui il riferimento al titolo di Knight of the shire che connoterà formalmente ogni deputato presso la
House of Commons fino alla fine del XIX secolo.
34 Per un approfondimento sulla figura di Simon de Monfort, si veda D. A. Carpenter, “Simon de Montfort:
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Consiglio, formato sempre più da un corpo professionale fedele al sovrano. Come sottolinea Fitzroy:
Discerning in the Councillors’ oath a pledge of stability and some guarantee of good faith, the regular practice of swearing councillors may be said to have originated with his accession. With it followed under the same fostering care the natural development of a more orderly plan of government, of which the Council was the oldest and more important feature, having, as its permanent nucleus and mainspring, a body of officers
employed in the King’s Court and household35.
In quanto emanazione diretta del Great Council, il Parlamento ricopre fino alla recente creazione della Corte Suprema36 un ruolo giurisdizionale particolarmente rilevante nell’ordinamento
giuridico inglese: al King/Queen in Parliament37 viene riservata la giurisdizione di appello per le
controversie provenienti dalle Corti di Common Law. Se fino all’avvento della Casata Stuart al trono di Inghilterra tale giurisdizione era totalmente condivisa con l’omologo potere spettante al King/Queen in Council, tanto da creare una situazione di estrema confusione all’interno del sistema, la storia giuridica inglese vede lentamente prevalere l’autorità del Parlamento nella giurisdizione di appello interna ai confini della Gran Bretagna e dell’Irlanda. Successivamente, una volta separate le due Camere dell’assemblea38, tale potere rimarrà nelle mani della sola
House of Lords, nella sua componente deputata alla funzione giurisdizionale. Lord Haldane descrive tali passaggi storici come veri e propri furti ai danni dell’autorità giuridica spettante originariamente al Consiglio del Re:
Parliament usurped the jurisdiction from the King in the case of England, and then the House of Lords usurped it from the House of Commons. That is how the appeal to the House of Lords began, and it developed, and finally took in Scotland and Ireland as well as England39.
35 A. Fitzroy, op. cit., p. 13.
36 Tale Corte viene istituita tramite il Constitutional Reform Act del 2005 e assume le funzioni a partire dal
1 gennaio 2009.
37 Maria I Tudor è la prima donna a diventare Regina regnante d’Inghilterra, nel 1553. Costei, unica
discendente nella linea dinastica Tudor dopo la morte del fratellastro Edoardo VI, si vede costretta a una lotta serrata con le ambizioni della cugina Jane Grey per riuscire ad affermare le proprie prerogative sul trono d’Inghilterra. Alla sua morte, sarà chiamata alla successione la figlia Elisabetta I, la cui autorevolezza manifestata nel governo del regno legittimerà ancora di più l’affermazione dei diritti femminili a partecipare alla successione per il trono. Per un’analisi sull’importanza ricoperta dalla legittimazione della discendenza femminile al trono d’Inghilterra e sui conseguenti rapporti di genere in epoca Tudor si veda Retha Warnicke, “Queenship: Politics and Gender in Tudor England”, in History Compass, vol. 4, no. 2 (2006), pp. 203-227.
38 La separazione delle due Camere avviene durante il regno di Edoardo III (1327-1377). Alla Camera dei
Lords, composta da ecclesiastici e nobili, si aggiunge la Camera dei Comuni, composta dai rappresentanti delle Contee.
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Il successo del Parlamento e della House of Lords nell’avocare a sé la giurisdizione di ultimo grado su tutto il Regno Unito, tuttavia, non impedirà al sovrano di mantenere formalmente il proprio ruolo di fonte ultima del diritto con riferimento ai possedimenti esterni della Corona e di esercitare tale ruolo nella sostanza attraverso il suo Consiglio. In questa circostanza, come avremo occasione di approfondire successivamente, trova origine la competenza del Judicial Committee of the Privy Council nella giurisdizione di appello sulle colonie appartenenti al British Empire e, successivamente, sulle nazioni facenti parte del Commonwealth.
Alla fine del XIV secolo ci troviamo dunque di fronte a uno scenario nel quale le istituzioni principali della storia costituzionale inglese risultano sufficientemente delineate. A dispetto di tale definizione, tuttavia, i limiti dell’esercizio dei rispettivi poteri e i conseguenti rapporti di forza tra esse saranno destinati a rimanere oggetto di aspra contesa ancora a lungo. In particolare, il periodo che va dal regno di Riccardo II a quello di Enrico VI è caratterizzato, da una parte, da un certo grado di stabilizzazione delle caratteristiche delle diverse istituzioni e, dall’altra, da una continua variazione delle dinamiche di potere tra esse. Il Consiglio non deroga a questo andamento storico: il suo ruolo nella società inglese, come vedremo, dipenderà in larga parte dalla maggiore o minore autorevolezza dei diversi sovrani in carica. Non è un caso che Fitzroy utilizzi la locuzione “Transitional Council”40 per indicare il carattere variabile di tale
organismo in questo periodo. Il Consiglio si trova a essere l’oggetto della contesa tra Corona e Parlamento: esso diviene, quindi, l’organo di stretta fiducia di sovrani che riescono a imporre al governo le proprie tendenze assolutistiche, mentre si avvicina al Parlamento durante le parentesi di autorità regia più debole. Di questi passaggi, come evidenziano sia Dicey che Fitzroy, possiamo tenere conto, oltre che grazie ai reports che, non a caso, iniziano a essere redatti e conservati a partire dall’epoca di Riccardo II, soprattutto grazie all’analisi della provenienza sociale dei componenti del Consiglio: a un sovrano debole corrisponde, in genere, la prevalenza di una composizione nobiliare, mentre un Re autorevole non ha difficoltà a determinare il predominio della componente laica e non aristocratica, per creare un Consiglio di natura meno politica e più amministrativa.
Il Consiglio, quindi, può essere metaforicamente configurato come una struttura a fisarmonica che espande o restringe i confini della propria attività in relazione al contesto storico-politico e, in particolare, allo stato dell’arte dei conflitti tra poteri in atto nell’Inghilterra tardo-medievale. Tale organo, che abbiamo visto essere l’incubatore delle istituzioni che caratterizzano tutt’oggi il panorama costituzionale britannico, cambia in questo periodo la propria posizione all’interno dell’ordinamento e diventa detentore delle funzioni esecutive ordinarie, quindi oggetto della
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volontà di controllo sia da parte della Corona che da parte del Parlamento, e di un potere giurisdizionale concorrente a quello della House of Lords. I limiti esterni all’attività del Consiglio iniziano a essere delineati, sebbene l’intensità del suo potere muti a seconda dei rapporti di forza intercorrenti tra il sovrano e l’assemblea rappresentativa. La capacità del Consiglio di adattare la propria fisionomia alle diverse condizioni politiche rappresenta, a nostro avviso, la caratteristica che permette a tale organo di rimanere in vita fino a oggi mantenendo nel tempo la sua rilevanza operativa. È storicamente evidente, altresì, che tale caratteristica, già esistente fin dagli albori della Curia Regis, abbia subìto un consolidamento definitivo negli anni di transizione tardo-medievali.
Con particolare riferimento al suo rapporto con l’autorità regia, il Consiglio ricopre un ruolo a prima vista paradossale, in quanto viene a costituire, da una parte, l’esecutore della volontà del sovrano e, dall’altra, un organismo di controllo esterno su di essa. Dicey si addentra con efficacia nella descrizione di tale posizione41 e ne riconduce la giustificazione all’analisi dell’intima natura
del Consiglio. Innanzitutto, esso non risulta essere storicamente un corpo indipendente dalla Corona. Al contrario, la sua dipendenza dalla figura del sovrano ne costituisce un tratto caratterizzante:
The Council was nothing more than an assembly of royal officials. It made no claim to independent authority. Its very existence was derived from the King’s pleasure, and hence it was dissolved, ipso facto by his demise. The Council at all times acted in the King’s name […]42.
Se nella forma i Consiglieri non possono, per la natura dell’organo al quale appartengono, essere considerati i controllori del potere regio, la loro pratica giornaliera di amministratori manifesta invece proprio il carattere di contro-potere bilanciante l’autorità della Corona:
Yet looked as a mere administrative body, they [i Councillors] did not control the King. Nevertheless they did virtually, in the ages under consideration, check the royal action, so that they became at times not the servants but the ‘Ministers’, or even the
opponents of their sovereign lord43.
41 A. V. Dicey, The Privy Council, cit., p. 29: “As regards authority, the Council occupied a position which
appears at first sight paradoxical. The same body was at once the controller and the servant of the Crown; the channel through which the royal mandates passed, the instrument of the prerogative; and at the same time the check on the King’s power, the curb placed by the aristocracy on the arbitrary exercise of his will. Hence increase in the Council’s influence means, at one period of history, a limitation of the prerogative; at another, as for instance in the 16th century, an addition to the royal authority”.
42 Ibidem. 43 Ivi, pp. 30-31.
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Attraverso il potere generale di rendere al sovrano consigli e raccomandazioni e, soprattutto, attraverso la costruzione della finzione legale della necessità dell’apposizione del Great Seal a ogni atto del Re44, il Consiglio conquista in questo periodo una posizione di ben definita
indipendenza dalla Corona, la quale rappresenta sicuramente il culmine dell’autorevolezza raggiunta dall’organo nella sua storia45. Esso riesce in questi anni a conquistare il diritto di essere
previamente consultato su ogni atto di emanazione regia. Giungiamo così al compimento della storia medievale del Consiglio, all’incarnazione definitiva in esso della concezione feudale di governo, secondo la quale il vero e proprio limite all’autorità del Sovrano è rappresentato dal libero potere consultivo dei suoi Consiglieri.