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Le convenzioni di inserimento e di integrazione disciplinate dall’art 11, l n 68 del

L’ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

5. L’assunzione per mezzo delle convenzion

5.1. Le convenzioni di inserimento e di integrazione disciplinate dall’art 11, l n 68 del

Entrando più nello specifico degli elementi che caratterizzano le singole tipologie di convenzioni, la convenzione di inserimento lavorativo c.d. ordinaria prevista dall’art. 11, commi 1, 2 e 3, è una vera e propria convenzione di programma che i Centri per l’impiego, previo parere del Comitato tecnico, possono stipulare con i datori di lavoro obbligati, per accordarsi sui tempi e le modalità con cui dovranno avvenire le assunzioni dei lavoratori disabili160.

Frutto di una visione ottimistica, tali convenzioni possono essere stipulate anche con datori di lavoro che, pur non obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge, vogliano adempiere a un dovere morale di solidarietà sociale161.

La definizione dei tempi e delle modalità di assunzione è lasciata alla libera volontà delle parti162, e pertanto compete ai Centri per l’impiego tutelare l’interesse dei futuri

159 L’art. 14, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è stato abrogato ad opera dell’art. 1, comma 38, l. 24

dicembre 2007, n. 247, per poi essere reintrodotto dall’art. 39, comma 10, lett. m), l. 6 agosto 2008, n. 133, v. GARATTONI M., Cooperative sociali ed inserimento dei lavoratori svantaggiati, in GRAGNOLI E.-PERULLI A. (a cura di), La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali. Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Cedam, Padova, 2004, 224 ss.; TURSI A., Cooperative sociali e inserimento dei lavoratori svantaggiati, in AA.VV., Come cambia il mercato del lavoro, Ipsoa, Milano, 2004; NOGLER L., Cooperative sociali ed inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, in AA.VV., Il nuovo mercato del lavoro. D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Zanichelli, Bologna, 2004; SLATAPER S., Le convenzioni con le cooperative sociali per favorire l’inserimento dei soggetti svantaggiati, in MISCIONE M.-RICCI M. (a cura di), Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. I. Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro, Titoli I e II, Artt. 1-19, Ipsoa, Milano, 2004, 298 ss.; CIMAGLIA M.C., L’esperienza applicativa dell’art. 14 del d.lgs. n. 276 del 2003, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2006, 131 ss.

160 Di norma, i centri per l’impiego predispongono dei modelli standard di convenzione tipo da

completare in base alle esigenze del caso, v. GHEIDO M.R.-CASOTTI A., Utilizzo delle convenzioni: esclusioni, esoneri, compensazioni, in Dir. prat. lav., 2015, 39, 2213 ss.

161 I datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della l. n. 68 del 1999 possono

assumere lavoratori disabili in via diretta qualora il tipo e il grado di disabilità non siano tra quelli previsti dall’art. 1, comma 1, della stessa legge; viceversa, qualora il lavoratore possa beneficiare della disciplina protettiva, esso deve essere avviato secondo le modalità ivi previste, anche se il datore di lavoro richiedente non è soggetto all’obbligo di impiego, in tal modo consentendo a quest’ultimo di usufruire delle stesse agevolazioni previste per i datori di lavoro obbligati. Tuttavia, la durata limitata degli incentivi scoraggia un datore di lavoro non obbligato a farsi carico di una soggetto affetto da una disabilità più grave rispetto alle persone che potrebbe assumere in via diretta, v. LIMENA F., L’accesso al lavoro dei disabili, cit., 112.

162 Con riguardo ai tempi, la norma non prevede limiti massimi entro cui il datore di lavoro deve

perfezionare le assunzioni obbligatorie, mentre, con riguardo alle modalità, il legislatore ha precisato che vi è la possibilità di procedere a richiesta nominativa (e che si può prevedere lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l’assunzione a tempo determinato, lo svolgimento di un periodo di prova più lungo di quello fissato dai contratti collettivi, nonché

lavoratori, nonostante tale compito spetti di norma alle parti sociali, sindacati e associazioni rappresentative degli interessi di una categoria, le quali tuttavia non risultano coinvolte in questo processo, così come non è nemmeno coinvolta la persona disabile. Da qui deriva un primo problema in quanto, da una parte, la norma non richiede il consenso del lavoratore alla stipula della convenzione secondo le modalità pattuite e, dall’altra parte, esso non potrebbe opporsi senza rischiare di incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 10, comma 6. Eppure la previsione di un periodo di prova più lungo rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo o il fatto che possa essere convenuta un’assunzione a tempo determinato o un tirocinio penalizzano il soggetto disabile scelto per essere avviato presso il datore di lavoro. Pertanto, nel silenzio della legge, sarebbe opportuno le discipline regionali o le politiche locali prevedessero la necessità del consenso del lavoratore.

Un secondo problema potrebbe invece derivare dalla generalizzazione della facoltà di scegliere il lavoratore da assumere mediante richiesta nominativa. Se prima l’utilizzo del modello convenzionale era appetibile proprio per la possibilità di scelta del lavoratore da assumere, oggi il datore di lavoro ha in ogni caso tale possibilità, indipendentemente dall’utilizzo dello strumento convenzionale.

In conseguenza di ciò, i Centri per l’impiego, di fatto, non hanno più modo di intervenire al fine di redistribuire in modo equo le occasioni di lavoro e di esercitare un ruolo di controllo rispetto al rischio di discriminazione nei confronti dei soggetti più difficili. L’unica via potrebbe essere quella di promuove a livello locale l’utilizzo di quegli strumenti convenzionali previsti proprio per l’assunzione dei soggetti affetti da disabilità di maggiore gravità.

A tal proposito, la convenzione prevista dall’art. 11, commi 4 e 7, c.d. di “integrazione lavorativa” è rivolta solo alle persone con “particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario”. Tuttavia, non essendo indicato alcun grado di invalidità è rimessa alle parti stipulanti l’individuazione specifica dei soggetti in questione163. L’unica certezza è che tra i disabili più gravi indicati in modo generico vi

l’assunzione con un contratto di formazione lavoro o di apprendistato in deroga ai limiti di durata e di età previsti dalla legge per le altre categorie di lavoratori. Tale elencazione non è tassativa, tanto che la norma dispone che con la convenzione possono essere individuate “anche” tali modalità di assunzione, lasciando presupporre la possibilità di prevederne altre che non siano quelle espressamente contemplate, v. CORBO C., Le convenzioni per il diritto al lavoro dei disabili: natura, struttura, funzione e strumenti di tutela, cit., 396.

163 Proprio per questo è necessaria la indicazione delle mansioni, del percorso formativo, delle

modalità di svolgimento della prestazione, delle forme di sostegno, consulenza e tutoraggio, nonché delle verifiche periodiche sull’andamento del percorso formativo, così come previsto dall’art. 11, comma 7, l. n. 68 del 1999, v. BOZZAO P., Il collocamento mirato e le relative convenzioni, cit., 225, in cui si critica una tale flessibilità dello strumento convenzionale.

rientrano disabili psichici, per i quali tale convenzione rappresenta l’unica via di avviamento professionale164.

Con riguardo a questi ultimi, un problema deriva dal fatto che, da una parte, sono esclusi dalla modalità di avviamento c.d. ordinaria, e dall’altra parte, le convenzioni in esame hanno natura solo facoltativa165. In base alla disciplina vincolistica, il datore di lavoro è obbligato ad avere alle proprie dipendenze un certo numero di lavoratori disabili, ma non per forza deve adempiere attraverso lo strumento convenzionale e, soprattutto, non per forza deve assumere disabili psichici. Pertanto, a differenza degli altri beneficiari della disciplina protettiva, la loro assunzione è subordinata alla stipulazione, solo facoltativa, di un unico tipo di convenzione166.

Infine, l’art. 11, comma 5, prevede un altro tipo di convenzione, quella c.d. di “inserimento mirato”, la quale si differenzia dalle precedenti innanzitutto per la tipologia di soggetti che la possono stipulare. Difatti essa può essere stipulata tra gli uffici competenti a gestire il collocamento obbligatorio e soggetti terzi che operano nell’ambito del sociale167. Tali convenzioni non sono rivolte ai soggetti che devono adempiere al proprio obbligo di impiego, bensì si tratta di uno strumento aperto a ogni iniziativa utile alla realizzazione degli obiettivi di integrazione e collocamento mirato, e per sua natura indefinito sia dal punto di vista della struttura che delle finalità, indicate queste ultime solo in modo generico nella creazione di occasioni di lavoro o comunque di integrazione ulteriori rispetto a quelle di cui il soggetto disabile può usufruire nel mercato del lavoro, presentandosi quale strumento di chiusura del sistema per tutti i casi in cui gli altri mezzi

164 Ai sensi dell’art. 9, comma 4, l. n. 68 del 1999, i disabili psichici vengono avviati su richiesta

nominativa mediante le convenzioni di cui all’art. 11, e i datori di lavoro hanno diritto a usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 13. In passato, la disciplina sulle assunzioni obbligatorie aveva trovato applicazione nei confronti dei minorati psichici a partire dalla sentenza Corte Cost. 2 febbraio 1990, n. 50, in Foro It., 1990, I, 1107, per poi trovare conferma nella giurisprudenza di legittimità, v. Cass. 10 dicembre 1991, n. 13323; Cass. 10 febbraio 1992, n. 1479; Cass. 3 marzo 1992, n. 2568. Sulla evoluzione giurisprudenziale che ha portato alla inclusione dei disabili psichici nella disciplina del collocamento obbligatorio, v. MARESCA A., Rapporto di lavoro dei disabili e assetto dell’impresa, in CINELLI M.-SANDULLI P. (a cura di), cit., 58 ss.; CARUSO S.S., Collocamento obbligatorio e disabile psichico: antinomie e prospettive, in Riv. inf. mal. prof., 2008, 2, 247 ss.; TURSI A., La nuova disciplina del diritto al lavoro dei disabili, cit., 739.

165 LIMENA F., L’accesso al lavoro dei disabili, cit., 126

166 Sui dubbi di costituzionalità della norma con riguardo al suddetto profilo discriminatorio, v.

MARESCA A., op. cit., 58 ss.

167 Le convenzioni di cui all’art. 11, comma 5, l. n. 68 del 1999, possono essere stipulate dagli

uffici competenti con le cooperative sociali di integrazione, consorzi costituiti come società cooperative con base sociale formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, centri regionali di formazione professionale, enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, centri di lavoro guidato, associazioni e organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonea a favorire l’inserimento e l’integrazione delle persone con disabilità, e le stesse Regioni con cui possono essere stipulate convenzioni finalizzate all’inserimento dei disabili in corsi di formazione professionale.

previsti dalla legge n. 68 del 1999 si rivelino insufficienti o inidonei al raggiungimento dei fini, garantendo agli uffici competenti un ulteriore mezzo di azione168.

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