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Politiche regionali e risorse economiche.

LE POLITICHE REGIONALI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABIL

4. Politiche regionali e risorse economiche.

Le Regioni più virtuose, pur nella consapevolezza della modestia dei risultati, sono quelle in cui vi è stata un’azione territoriale volta al miglioramento degli standard fissati dalla disciplina nazionale278.

In questi casi, le iniziative sono state di tipo promozionale e hanno agito soprattutto in

274 In generale, sui riflessi negativi della crisi economica e sulla necessità di tutelare la libertà e la

dignità delle persone a rischio di esclusione sociale, v. BRONZINI G.-CAMPANELLA P., Introduzione (al tema “Il lavoro tra bisogno e libertà: nuove povertà, reddito e attivazione, prospettive di inclusione sociale”), in Riv. giur. lav., 2016, 4, 687 ss.

275 La percentuale di persone con disabilità avviate al lavoro risulta circa del 7% in Lombardia,

dell’8% in Friuli-Venezia Giulia, del 15% in Emilia Romagna, del 6% nelle Marche, e nemmeno dell’1% in Campania.

276 I lavoratori disabili assunti da datori di lavoro non sottoposti all’obbligo di impiego risultano

essere circa l’1% in Lombardia, Emilia Romagna e Friuli-Venezia Giulia, mentre nemmeno l’1% nella Marche e in Campania.

277 I dati forniti dalla VII Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 12 marzo

1999, cit., 159 ss., riportano che nella Regione Friuli-Venezia Giulia sono state adottate solo convenzioni ex art. 11, comma 1, e 4, l. n. 68 del 1999, così come nelle Regioni Campania e Marche; nelle Regioni Emilia Romagna e Lombardia, a fianco delle convenzioni stipulate ai sensi dello stesso art. 11, ne risultano, seppure in numero minoritario, di adottate ex art. 14, d.lgs. n. 276 del 2003; mentre, risultano inutilizzate le convenzioni di cui agli artt. 12 e 12 bis, l. n. 68 del 1999.

278 V. l. r. Friuli-Venzia Giulia 10 aprile 2001, n. 12 “Disposizioni in materia di diritto al lavoro

dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale” (pubblicata nel B.u.r. n. 15 dell’11 aprile 2001, suppl. straord.); l. r. Lombardia 4 agosto 2003, n. 13 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate” (pubblicata nel B.u.r. n. 32 dell’8 agosto 2003, suppl. ord. n. 1); l. r. Emilia Romagna 25 febbraio 2000, n. 14 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate” (pubblicata nel B.u.r. n. 35 del 29 febbraio 2000); l. r. Marche 3 aprile 2000, n. 24 “Norme per favorire l’occupazione dei disabili” (pubblicata nel B.u.r. n. 41 del 13 aprile 2000), già abrogata dalla l. r. Marche 25 gennaio 2005, n. 2 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro” (pubblicata nel B.u.r. n. 14 del 10 febbraio 2005).

due direzioni: da un lato, prevedendo percorsi personalizzati per favorire l’accesso al mondo del lavoro c.d. ordinario, grazie anche a misure di tipo formativo, e, dall’altro lato, incentivando l’utilizzo del modello convenzionale e il coinvolgimento delle cooperative sociali per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità più gravi, anche con incentivi di tipo economico279.

Sono soprattutto le Regioni settentrionali e centrali ad aver adottato strumenti promozionali deputati a conferire una maggiore effettività alla disciplina nazionale del collocamento mirato. Nelle Regioni meridionali le iniziative sono state più deboli e meno ambiziose. Pur in presenza di leggi regionali ad hoc, l’inefficienza dell’apparato amministrativo unita a una scarsa sensibilità del mondo imprenditoriale, ha portato al sorgere di iniziative private di carattere sociale, soprattutto nel settore agricolo, volte a offrire un’occasione di lavoro alle persone con disabilità280.

Nel caso della Regione Campania, ove insiste una situazione allarmante, le difficoltà, dovute a ragioni non soltanto economiche ma anche culturali e sociali, hanno portato solo di recente alla programmazione di “campagne promozionali”, rivolte a imprese, professionisti e associazioni, finanziate mediante il Fondo regionale per il lavoro dei disabili, e volte a diffondere i contenuti della l. n. 68 del 1999, con particolare riguardo ai benefici economici e contributivi di cui i datori di lavoro possono godere e all’istituto delle convenzioni281.

In ogni caso, il generale recepimento a livello territoriale della disciplina nazionale ha garantito i servizi minimi del collocamento mirato in tutte le realtà regionali.

La messa a punto di interventi ulteriori e la scelta del modello da attuare varia in funzione delle problematiche avvertite come di preminente interesse a livello territoriale. Indicativa

279 GAROFALO D., La legislazione regionale sul lavoro e sull’occupazione dell’ultimo decennio, in

Dir. merc. lav., 2010, 3, 441 ss., e in particolare 467 ss.

280 Sulle “buone pratiche” poste in essere nelle Regioni del sud Italia da parte di soggetti privati, v.

MARINO T., Sud e impresa sociale: disabili che creano impresa, in Imp. soc., 2010, 2, 104 ss.; PETRALIA A., Lotta alla mafia ed inclusione dei soggetti svantaggiati: le cooperative Libera Terra, in Imp. soc., 2010, 2, 109 ss.

281 Nella Regione Campania, v. la d.g.r. 30 marzo 2001, n. 1370 “Regolamento recante criteri

attuativi per l’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68”, la d.c.r.l. 28 marzo 2002, n. 15 “linee programmatiche per la stipula delle convenzioni di cui alla legge 68/99”, il d.r. 22 dicembre 2003, n. 3806 di approvazione del “Progetto per una campagna di sensibilizzazione regionale in materia di legge 68/99”, e, infine, la l. r. 18 novembre 2009, n. 14 (pubblicata nel B.u.r. n. 70 del 23 novembre 2009), con cui sono stati introdotti incentivi per l’assunzione di persone disabili, v. CAROLLO L., La legge regionale campana per la qualità del lavoro, in Dir. rel. ind., 2010, 1, 241 ss.. La politica promozionale, si è sostanziata in Corsi di formazione sul sistema ICF, predisposizione di schede condivise tra gli operatori per la diagnosi funzionale dei lavoratori disabili, e giornate di studio. Risulta, invece, sospeso il Progetto interregionale avviato in collaborazione con le Regioni Lombardia, Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano per favorire la stabilità dei lavoratori disabili, v. VII Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, cit., 336.

delle strategie politiche regionali è la tipologia di attività a cui sono destinate in prevalenza le risorse economico-finanziarie stanziate dalle singole Regioni.

Ai sensi dell’art. 14, l. n. 68 del 1999, ogni Regione ha istituito un proprio Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, per il “finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi”. La norma, così come modificata dal d.lgs. n. 151 del 2015, dopo aver previsto la destinazione delle risorse agli enti che svolgono attività di sostegno e di integrazione lavorativa, e alle imprese a titolo di rimborso parziale delle spese per l’adozione degli accomodamenti ragionevoli necessari all’assunzione di persone con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, dispone, con formula aperta, che al Fondo si possa accedere per finanziare qualsiasi tipo di attività o servizio di attuazione delle finalità del collocamento mirato. Allo stesso modo è previsto che il finanziamento del Fondo, oltre che per mezzo degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative e dai contributi esonerativi, possa avvenire anche tramite versamenti volontari da parte di fondazioni, enti privati o soggetti comunque interessati282.

Pertanto, le Regioni hanno ampia libertà nel definire gli stanziamenti al Fondo, nel programmare le attività e i servizi che si intendono finanziare e nel prevedere l’assegnazione delle risorse alla Province affinché li impieghino secondo le linee programmatiche definite283.

Sovente le risorse sono distribuite con precedenza a favore dei soggetti con disabilità più gravi, e dunque più difficilmente collocabili. Allo stesso modo, ne possono beneficiarne anche gli altri soggetti, affetti da una disabilità più lieve, che pertanto non rientrano nel campo di applicazione della l. n. 68 del 1999. In tal modo, gli interventi finanziabili attraverso il Fondo risultano diversificati in ragione del grado di disabilità del soggetto. Le risorse del Fondo possono essere attribuite ai datori di lavoro privati, anche non soggetti all’obbligo di impiego, a cooperative sociali e consorzi, a enti locali, a enti

282 Le Regioni possono prevedere forme di finanziamento del Fondo ulteriori rispetto quelle

previste dall’art. 14, l. n. 68 del 1999; tali maggiori risorse possono essere di provenienza regionale, nazionale o europea, purché vincolate al perseguimento delle finalità della legge.

283 I criteri per l’assegnazione delle risorse economiche del Fondo alle Province variano da

Regione a Regione. Ricorrente è il criterio della proporzione rispetto al numero di soggetti disabili iscritti nelle liste provinciali del collocamento mirato. Il sistema più complesso appartiene alla Lombardia, la quale opera il riparto sulla base dei dati statistici forniti dalle singole Province; in particolare, il 33% delle risorse è attribuito in base al numero dei disabili iscritti nelle liste del collocamento mirato, il 14% in base al numero dei posti di lavoro disponibili come risultano dai prospetti informativi inviati dalle imprese obbligate, il 10% in base al numero di avviamenti nominativi effettuati, il 33% in base all’ammontare dei contributi esonerativi versati dalle imprese, e il 10% di quota equa. Altra caratteristica della disciplina lombarda è che le risorse disponibili nel Fondo sono solo in parte assegnate alle Province, mentre l’altra parte resta gestita a livello regionale, v. l. r. Lombardia 4 agosto 2003, n. 13, cit..

pubblici economici, e in generale a tutti i soggetti pubblici o privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi prefissati dalle normative nazionali e regionali sul collocamento mirato284.

Le iniziative finanziate dai Fondi regionali costituiscono espressione di vere e proprie misure di politica attiva del lavoro, la cui portata ed efficacia dipendono in maniera inevitabile dalla stessa capacità di auto-finanziamento delle Regioni.

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