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CAPITOLO IV : L’ADOZIONE NELL’INTERPRETAZIONE

2. La questione della manifesta contrarietà all’ordine pubblico ed

3.6. Corte d’Appello di Trento 23 Febbraio 2017

In stretta correlazione con l’ultima pronuncia analizzata si trovano sicuramente l’ordinanza della Corte di Appello di Trento del Febbraio 2017 e il decreto del Trib.Min. di Firenze del Marzo dello stesso anno. Il primo caso riguarda due minori, nati negli Stati Uniti da maternità surrogata, cui genitore biologico risulta solo uno dei due partner. L’ufficiale di stato civile respinge la richiesta di trascrizione dell’atto statunitense che riconosce la responsabilità genitoriale anche in capo all’altro uomo, adducendo una manifesta contrarietà all’ordine pubblico dovuta innanzitutto al divieto di ricorso a tale tipo di pratica nel nostro Paese. La coppia - la cui unione è stata efficacemente trascritta nel registro delle unioni civili - ricorre in Appello, invocando l’applicazione dell’art. 66, l. n. 218/1995 e ribadendo come non vi sia contrarietà con l’ordine pubblico, dal momento che non esistono nell’ordinamento interno disposizioni che impongono che i genitori

Così ivi, PALMERI, G. (2017), 365

siano di sesso diverso. In aggiunta, richiamano le numerose decisioni della Corte Edu che affermano l’irrilevanza dell’orientamento sessuale dei genitori . 411

La Corte tridentina risponde appellandosi alla esaustiva nozione di ordine pubblico esposta dalla Cassazione nella sent. n. 19599/2016 e, seguendo la stessa impostazione logica, deduce che non riconoscere l’efficacia di adozione piena in capo ai due bambini e negare loro la continuità di uno status filiationis da tempo acquisito - avendo i bambini sei anni al momento del ricorso - implicherebbe un pregiudizio per questi ultimi, sotto il profilo sia dell’identità personale che di quella familiare.

Pur apprezzando la ratio sottostante alla decisione, ciò che risulta poco solido in questa pronuncia è l’argomentazione utilizzata dalla Corte per giustificare l’elusione del divieto penale di ricorso alla GPA. Infatti, l’unica motivazione addotta è la considerazione che il solo fatto che la nostra disciplina vigente vieti tale pratica non sia sufficiente per negare nel nostro ordinamento l’efficacia di un provvedimento che ha riconosciuto un rapporto di filiazione . L’unica ragione per farlo - 412

continua la Corte - sarebbe affermare che la legislazione italiana a riguardo esprima dei principi fondamentali e costituzionalmente obbligati rispetto ai quali il rispetto del best interest of the child debba cedere. Infine, conclude ricordando come già la Cassazione, con sent. n. 19599/2016, si sia pronunciata a favore del riconoscimento dell’adozione omosessuale, poiché non sembra esistere nel nostro ordinamento un modello di genitorialità fondato esclusivamente sul legame biologico fra il genitore ed il nato . 413

Ora, è sicuramente necessario tenere in conto il rispetto dell’interesse di quel minore che - come nel caso di specie - abbia vissuto per anni con una famiglia formata da due genitori dello stesso sesso e che merita di rimanere nel proprio nucleo familiare, se ciò gli assicura serenità; questa è una valutazione che spetterà al giudice nel caso concreto. D’altronde, sembra affrettato affermare che i principi che

Così X e altri c. Austria, Mennesson e Labasse c Francia tra le tante.

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Corte d’Appello di Trento, 23/02/17, pag. 15. Disponibile presso

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www.articolo29.it Ivi, pag 17.

entrano in gioco quando si parla di GPA non debbano essere considerati fondamentali nel nostro ordinamento : la tutela della donna, la possibilità di disporre del proprio corpo, il diritto del bambino di conoscere le proprie origini sono tutti elementi che rivestono un ruolo fondamentale in qualsiasi società di diritto occidentale. Il fatto che alcuni paesi siano più aperti a certe pratiche rispetto ad altri non implica un necessario adeguamento, perlomeno non senza cognizione di causa, a nuove realtà giuridiche non ancora accettate nel nostro ordinamento.

Infine, non pare reggere l’analogia proposta con la recente sentenza della Corte di Cassazione, dacché in quel caso entrambe le donne avevano un legame con il bambino - una aveva donato l’ovulo e l’altra aveva portato avanti la gravidanza - ed avevano fatto ricorso ad una pratica diversa dalla GPA - procreazione medicalmente assistita - utilizzando lo sperma di un terzo estraneo . Si può chiaramente 414

constatare come esista un profondo divario tra una situazione in cui il terzo donatore non venga coinvolto ed un contesto nel quale viene 415

invece in considerazione l’utilizzo del corpo di una donna. In tale situazione, infatti, la donna subisce delle conseguenze dirette, sia fisiche che psichiche, dal partorire un figlio non suo, dal quale poi accetta di separarsi, in virtù di un vincolo contrattuale.

Dunque, la complessità di tale pratica, sia per il numero di soggetti coinvolti, sia per le implicazioni fisiche, psicologiche, ma soprattutto giuridiche, impongono una profonda considerazione degli interessi costituzionali fondamentali che entrano in gioco. Ecco perché, pur attribuendo alla Corte tridentina il merito di aver affrontato una materia tanto delicata, separando l’aspetto del fondamento del rapporto di filiazione da quello della legittimità della genitorialità omosessuale, si ritiene di non condividere le motivazioni che hanno portato alla

In tale sede è la stessa Corte di Cassazione a specificare la profonda

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differenza intercorrente tra la tecnica della fecondazione eterologa e quella della maternità surrogata.

E’ necessario ricordare che spesso lo sperma è reperito presso le c.d

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Banche del seme, istituti presenti in numerosi Paesi occidentali, nei quali si garantisce il totale anonimato dei donatori.

soluzione del caso di specie . O meglio, si sarebbe auspicata 416

un’argomentazione più forte e maggiormente strutturata che permettesse, nell’inerzia del legislatore, di provare a costruire delle prime solide basi in una materia particolarmente vacillante.