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L’adozione internazionale e la trascrizione in Italia delle

CAPITOLO II : ADOZIONE E OMOGENITORIALITÀ: LA

1. La legge n 184 del 1983: evoluzione dell’istituto

1.3 L’adozione internazionale e la trascrizione in Italia delle

Lo sviluppo del diritto internazionale e la stipulazione di accordi bilaterali e multilaterali tra l’Italia e altri Paesi prevalentemente europei ha dato impulso all’adozione internazionale, come specifica modalità dell’adozione con effetti giuridici pieni e sostituzione della famiglia biologica del bambino con quella adottiva, in seguito

In particolare, i legittimati sono: le persone unite al minore, orfano di

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padre e madre, da un vincolo di parentela entro il sesto grado o un rapporto stabile e duraturo antecedente alla morte dei genitori; il coniuge del genitore adottivo o biologico del minore; un terzo, quando sussista una constata impossibilità di affidamento preadottivo. In questi casi è possibile l’adozione anche da parte di una persona non coniugata o di una persona coniugata ma separata dal proprio coniuge.

Ivi, 24 e ss.

all’accertamento dello stato di abbandono del minore nel suo paese di origine.

Si afferma il c.d. best interest of the child come criterio cardine di tutto il procedimento, grazie alla Convenzione di Strasburgo, già ricordata, e, tra le altre, alla Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York nel 1989. Anche in questo caso l’adozione presenta un carattere residuale, applicabile solo nel caso in cui sia effettivamente presente uno stato di abbandono del minore . 104

In particolare, l’adozione internazionale fa riferimento alla Convenzione dell’Aja del 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, che è una convenzione multilaterale nel settore delle adozioni internazionali e disciplina la cooperazione fra le autorità competenti nel Paese d’origine del minore e quelle nel Paese d’accoglienza. La ratifica di tale accordo in Italia è avvenuta con la legge n. 476 del 1998 che ha modificato la legge 184 del 1983 in tema di adozione di minori stranieri . 105

Sul punto, è importante fare un accenno all’art. 36, comma 4 della legge sull’adozione, che prevede proprio la possibilità di riconoscere in Italia quelle adozioni legittimamente pronunciate all’estero, quando l’istanza provenga da cittadini italiani stabilmente residenti in un Paese straniero da almeno due anni . In effetti, tale previsione è stata 106

oggetto di una sentenza della Corte di Cassazione, n. 3572 del 2011, che, seppur superata, risulta di particolare interesse per introdurre il problema. Il caso di specie riguarda il ricorso di una donna single contro il diniego opposto dalla Corte di Appello di Genova alla richiesta di trascrizione in Italia di un atto di adozione legittimamente

ROSSI CARLEO, L. “Adozione dei minori”, in Enciclopedia del Diritto,

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agg.I, 1997, 1 ss.

Dati disponibili presso: http://www.italiaadozioni.it/?page_id=167

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Art. 36, comma 4, legge 184/1983: “L’adozione pronunciata dalla

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competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai princìpi della Convenzione “.

perfezionato all’estero . La ricorrente invoca in particolare la 107

violazione della legge sull’adozione, deducendo innanzitutto il mancato rispetto dell’art. 36, comma 4, l. 184/1983: avendo l’adozione effetto legittimante negli ordinamenti russo e statunitense, uguale effetto dovrebbe aver in Italia . In secondo luogo, la donna denuncia 108

la violazione dell’art. 2 Convenzione di New York, art. 3 Cost., e artt. 6, 10 e 24 della Convenzione di Strasburgo del 1967.

La Corte risponde ricordando come, sia la Consulta con sentenza n. 183/1994, che la Cassazione con sentenza n. 6078/2006, abbiano affermato che l’art. 6 della Convenzione di Strasburgo non è una norma autoapplicativa, ma anzi attribuisce solo la facoltà, e non l’obbligo, per il legislatore nazionale di prevedere la possibilità di adozione per le persone singole. In tal senso, la Corte riconosce i limiti imposti a tale ipotesi da parte della legge n. 184/1983 , limiti che 109

peraltro non entrano in contrasto con l’art. 10 della Convenzione, che riconosce ai singoli Paesi aderenti la possibilità di disciplinare forme di adozione diversificate.

Tuttavia, la questione principale della sentenza in commento riguarda la possibilità di riconoscere efficacia legittimante a quell’atto di adozione validamente perfezionatosi all’estero, a discapito dei limiti previsti dalla normativa italiana. La Corte conclude che la speciale previsione ex art. 36, comma 4, l. 184 non introduca alcuna deroga al principio generale di cui all’art. 35, comma 3 della stessa legge, secondo il quale la trascrizione dell’adozione nei registri dello stato civile italiano non può avere mai luogo ove "contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori”. Di conseguenza, se l’adozione legittimante è prevista dalla legge 184, art. 6, solo a “coniugi uniti in matrimonio”, deve escludersi

L’atto era stato perfezionato sia dal tribunale di secondo grado del distretto

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di Columbia (USA) in data 23 Giugno 2006, che dal tribunale regionale di Lipetsk (Federazione Russa) in data 1 Novembre 2005.

In tal senso la ricorrente sostiene che sia necessario tener conto sia della

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Convenzione dell’Aja del 1993, la quale prevede il riconoscimento di pieno diritto negli altri stati contraenti dell'adozione conforme alla Convenzione, che dell’art. 35, l. 184/1983, che dispone che l'adozione pronunciata all'estero produce gli effetti di cui all'art. 27 (adozione legittimante).

Tale adozione è ammessa solo in particolari circostanze (art. 25, commi 4

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che “in contrasto con tale principio generale, allo stato della

legislazione vigente, soggetti singoli possano ottenere, ai sensi dell'art. 36, comma 4 in questione, il riconoscimento in Italia dell'adozione di un minore pronunciata all'estero con gli effetti legittimanti anziché ai sensi e con gli effetti di cui alla l. n. 184/1983, art. 44, secondo quanto disposto dalla sentenza impugnata” .110

Come poco fa accennato, tale impostazione appare superata , come 111

testimoniano due recenti pronunce del Tribunale dei Minorenni di Firenze dell’8 Marzo 2017. In tale data i giudici fiorentini hanno emesso due decreti con i quali si ordina la trascrizione di due provvedimenti stranieri che avevano disposto l’adozione di minori residenti in quegli Stati da parte di due coppie di uomini, aventi la cittadinanza italiana e residenti da tempo all’estero. Come si vedrà in seguito, infatti, queste pronunce offrono un’interpretazione sistematica delle disposizioni in materia di adozione congiunta pronunciata all’estero, ai fini dell’applicazione delle rilevanti norme di diritto internazionale privato (l. 184/1983, artt. 35 e 36, e l. 218/1995, artt. 41, 64, 65 e 66), illustrandone i rispettivi ambiti di incidenza in un modo più soddisfacente e più armonizzato alla stessa evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte.