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CAPITOLO IV : L’ADOZIONE NELL’INTERPRETAZIONE

2. La questione della manifesta contrarietà all’ordine pubblico ed

3.1 Ordinanza del Tribunale di Bologna 10 Novembre 2014 e

Pur essendo numerosi i casi di interesse in materia di adozione da parte di coppie omosessuali, risulta qui opportuno concentrarsi su alcuni di essi che spiccano per le argomentazioni addotte dai giudici nelle loro pronunce.

In primo luogo, viene in considerazione l’ordinanza del Tribunale dei Minorenni di Bologna del 10 Novembre 2014, con la quale si dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 35 e 36 della legge n. 184/1983, nella parte in cui - secondo l’interpretazione del diritto vivente - non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se corrisponda all’interesse del minore adottato all’estero il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione a favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia . Nel caso di specie, alla richiesta di trascrizione dell’atto di 382

adozione validamente redatto all’estero si oppone il Pubblico Ministero, il quale, nonostante l’esito favorevole delle indagini psico- sociali, ritiene che non sia ivi applicabile l’istituto dell’adozione del

Per un approfondimento si rimanda a RUO, C. E., Riconoscimento di

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status familiari e ordine pubblico: il difficile bilanciamento tra tutela dell’identità nazionale e protezione del preminente interesse del minore, in Il Corriere giuridico, VII, 2017, 952 ss.

Interessanti in particolare, le considerazioni relative alle recenti pronunce di Trento e Firenze, di seguito analizzate, nonché sul tema della maternità surrogata, affrontato nel Capitolo II di questa tesi.

In tal modo i giudici bolognesi si esprimono nel rimettere una questione di

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legittimità costituzionale alla Consulta. Il caso riguarda due donne statunitensi che dopo aver concepito un figlio ciascuna attraverso inseminazione artificiale, decidono di adottare reciprocamente l’una il figlio biologico dell’altra; in più, contraggono legittimamente matrimonio negli Stati Uniti. Il nucleo familiare si trasferisce poi in Italia, dove una delle due madri, avendo anche la cittadinanza italiana, chiede la trascrizione dell’atto di adozione della figlia della partner, legittimamente redatto negli USA.

figlio del coniuge (art. 44, lett. b) l. 184), operando esso solo in presenza di un matrimonio riconosciuto dalla legge italiana.

Si pone dunque un problema fondamentale, che permea tutte le decisioni che saranno in seguito analizzate: comprendere cosa, tra il rispetto dell’ordine pubblico e il preminente interesse del minore, debba prevalere nell’opera di bilanciamento tra principi effettuata dal giudice interno.

In tal senso, il principale spunto di riflessione che pone l’ordinanza in esame è la valutazione del ruolo che la tutela dell’interesse del minore può avere come “controlimite”, rispetto ai divieti di genitorialità prescritti sul piano interno . Il giudice bolognese considera il modello 383

di matrimonio definito dall’ordinamento italiano come presupposto per ottenere il riconoscimento di tutti quegli status collegati al possesso della qualità di coniuge, tra cui quello genitoriale. Di fronte all’interpretazione fornita dal diritto vivente , il Tribunale constata la 384

propria impossibilità di riconoscere lo status filiationis in capo alla minore, nonché la conseguente lesione del best interest of the child. Pertanto, esso ritiene opportuno rimettere la questione alla Corte Costituzionale, come già affermato poc’anzi, rilevando un contrasto degli artt. 35 e 36 della legge sull’adozione con riguardo agli artt. 2, 3, 30 e 117, comma 1 Cost . 385

Infine, risulta particolarmente utile la ricostruzione del principio del preminente interesse del minore effettuata dal giudice bolognese, il quale ricorda come la stessa Corte Costituzionale, pur non definendo un modello costituzionalmente imposto di adozione, affermi che essa debba essere incentrata sull’interesse del minore, oltre a doversi

Così FERRARI, D.; PIZZIMENTI, I., I legami omogenitoriali formatisi

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all’estero all’esame del giudice delle leggi: come tutelare l’interesse del minore? in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2015, Parte prima,

392 ss.

La Cassazione, in particolare con le sentt. n. 3572/20111 e n. 6078/2006,

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ha consolidato un orientamento in tema di adozione che qualifica come fondamentale la condizione di coniuge prescritta dalla legge italiana, anche quando si tratta di trascrivere provvedimenti stranieri.

Rileva infatti l’impossibilità di garantire l’interesse del minore ad avere

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una famiglia (art. 30), tutelata in quanto specifica formazione sociale (art. 2), dando vita così ad irragionevoli discriminazioni basate sul sesso (art. 3, comma 1), oltre a violare l’imposizione del rispetto degli obblighi internazionali (art. 117, comma 1).

rimettere la regolamentazione di tale interesse alla discrezionalità del legislatore e ad un controllo finale da parte del giudice nel caso concreto . 386

La Corte Costituzionale, così investita, si pronuncia con sentenza n. 76/2016, dichiarando inammissibile la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bologna. Tuttavia, tale pronuncia risulta particolarmente interessante perché contribuisce a chiarire il rapporto tra norme generali di diritto internazionale privato e norme speciali in materia di adozioni internazionali, attraverso la delimitazione dell’ambito di applicazione dell’art. 41, l. n. 218/1995 in tema di riconoscimento di un provvedimento straniero di adozione . 387

La Consulta fornisce due motivazioni principali relative all’inammissibilità della questione, entrambe scaturenti dall’errata ricognizione del quadro normativo di riferimento da parte del Tribunale di Bologna. La Corte ritiene infatti che l’iter logico seguito dal giudice di prima istanza sia viziato ab origine, a causa di un indistinto riferimento all’art. 41 l. n. 218/1995. Si ricorda in tal senso come la norma disciplini, rispettivamente al primo e al secondo comma, due diverse tipologie di riconoscimento: al comma 1 quello automatico dei provvedimenti stranieri di adozione attraverso il rinvio agli artt. 64-67 della suddetta legge; al comma 2 quello che rinvia alla disciplina dell’adozione e nello specifico agli artt. 35 e ss. della legge 184, i quali prevedono un apposito procedimento di delibazione ad opera dell’organo interno. Il Giudice delle Leggi ritiene che il caso di specie non sia riconducibile all’art. 36, comma 4 della l. 184/1983, poiché ai fini della qualificazione della fattispecie deve rilevare non il momento di proposizione della domanda, ma il momento della pronuncia dell’adozione. Pertanto, esso sostiene che la fattispecie considerata sia riconducibile alla disciplina prevista dall’art. 41, comma 1, l. 218/1995, trattandosi di un’adozione interna ad uno Stato straniero, e non di un’adozione internazionale.

Si veda a riguardo Corte Cost., sentt n.31/2012, n. 27/1997, n.183/1994.

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Così MARZIALETTI, L., Le sentenze straniere di stepchild adoption

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omogenitoriale. Il discrimine tra automaticità del riconoscimento e giudizio di delibazione in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2016, IX, 1177

Infine, elemento fondamentale della pronuncia commentata è la distinzione della ratio sottostante alle due disposizioni : mentre l’art. 36, comma 4, l. adoz. vuole scoraggiare il ricorso a pratiche elusive della normativa nazionale, attraverso il fittizio trasferimento all’estero da parte di cittadini italiani, gli artt. 64 e ss., l. 218/1995 intendono al contrario favorire la continuità di quegli status giuridici validamente costituiti in ordinamenti stranieri.