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La legge n 183 del 1984 : l’adozione piena e l’adozione in

CAPITOLO II : ADOZIONE E OMOGENITORIALITÀ: LA

1. La legge n 184 del 1983: evoluzione dell’istituto

1.2 La legge n 183 del 1984 : l’adozione piena e l’adozione in

Solo negli anni ottanta l’ordinamento italiano recepisce i principi elaborati dalle convenzioni internazionali, modificando la legge del 1967 attraverso la legge n. 184 del 1983 che riforma completamente l’istituto dell’adozione. Innanzitutto, l’adozione viene definita come “quell’atto che attribuisce ad una delle parti - l’adottato - la qualità

giuridica di figlio dell’altra - adottante - ancorché la prima non sia stata generata dalla seconda” . Essa viene considerata come uno 97 strumento di politica sociale, il cui fine è procurare una famiglia ai minori che ne siano privi o non ne abbiano una idonea. All’adozione intesa come contratto tra due parti, volto a soddisfare interessi meramente privati, si sostituisce dunque la concezione dell’adozione come strumento per la realizzazione del preminente interesse del minore, con una funzione pubblicistica rispetto ai vecchi codici.

Si distinguono perciò, all’interno della legge n. 184/1983, due tipi di adozione: piena e semplice. La prima attribuisce all’adottato lo status di figlio legittimo e instaura un vincolo di parentela tra adottato e adottante e persino con i parenti di quest’ultimo, facendo cessare qualsiasi relazione giuridica del minore con la famiglia di origine. La seconda invece si ispira alla disciplina codicistica e non fa sorgere alcun vincolo di parentela né tra adottante e adottato, né tra il secondo e la famiglia del primo; inoltre, non cessano i rapporti del minore con la famiglia biologica . 98

CATTANEO, G. “Adozione ”, in Dig. Disc. Priv. Sez. civ., 1987, I, p. 7 del

96 documento elettronico. Ivi, 2 97 Ivi, 3 98

I requisiti previsti per gli adottanti rimangono simili a quelli previsti dalla legge precedente: possono accedervi solo le coppie sposate, salva la possibilità eccezionale, a discrezione del giudice, di accesso anche alle persone singole. Inoltre, l’età minima dell’adottante viene abbassata a trentacinque anni.

Si può osservare pertanto come l’adozione piena incontri un notevole

favor da parte del legislatore, che mantiene invece un atteggiamento

diffidente nei confronti di quella semplice. Infatti, la prima si connota per un intenso carattere pubblicistico, dal momento in cui viene segnalata una situazione di abbandono di un minore al Tribunale per i minorenni, al momento in cui il giudice valuta il caso concreto, ascolta le parti coinvolte e, con l’ausilio dei servizi sociali e di esperti nel campo medico e psicologico, dichiara o meno lo stato di adottabilità del minore. Una volta constatata la necessità di affidare il minore ad una nuova famiglia, il riferimento principale nella valutazione giurisdizionale è quello di fornire al bambino un nuovo nucleo familiare che possa rispondere al suo migliore interesse. A questo scopo, si prevede durante il procedimento giurisdizionale l’ascolto necessario del minore con età superiore ai quattordici anni, o inferiore, se ritenuto capace di discernimento.

Il legislatore prevede all’art. 6 della legge sull’adozione determinati requisiti che devono necessariamente sussistere in capo agli aspiranti adottanti; in particolare, prevale la considerazione secondo la quale solo una coppia sposata possa accogliere un minore ed offrire un luogo stabile ed idoneo per crescerlo ed educarlo. L’idea sottostante è quella del vincolo coniugale come unica relazione effettivamente duratura, all’interno della quale viene garantita la parità tra i sessi ed il sostegno e rispetto reciproco, condizioni che in tale ottica non sembrano invece garantite da altre tipologie di relazione . 99

Inoltre, emerge dalla legge in commento una chiara intenzione del legislatore di mantenere, per quanto possibile, il rapporto del minore

Infatti, l’art. 6 l. adoz. afferma che possono accedere all’adozione solo due

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coniugi sposati da almeno cinque anni, senza intervenuta separazione personale e l’età di questi deve superare di almeno diciotto anni e non più di quaranta quella dell’adottando. Al contrario, non possono accedere all’adozione piena né le persone singole, né una coppia di soggetti conviventi tra loro.

con la famiglia di origine, in sintonia con quanto previsto all’art. 30, comma 2 Cost, che contempla la possibilità di un intervento statale in via residuale, laddove la famiglia non sia in grado di occuparsi adeguatamente del minore . 100

Pertanto, il procedimento di adozione si pone in primis l’obiettivo di valutare se sia possibile evitare di recidere ogni rapporto tra il figlio ed i genitori; laddove ciò non sia realizzabile, il giudice adito dovrà constatare la situazione di abbandono del minore che sia “privo di

assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi”. Ne consegue la necessità di assicurare al bambino una

nuova famiglia, che adempia alle funzioni genitoriali che possano garantire un sano sviluppo psico - fisico del minore. Per tale motivo, la legge 184 stabilisce una procedura adottiva alquanto complessa e dettagliata, volta a valutare l’idoneità della famiglia adottante, con l’ausilio di esperti nell’ambito psico-sociale . 101

A seguito di tale iter, spetta al giudice stabilire se la pronuncia di adozione rispecchi l’interesse del minore; in caso positivo, l’art. 27 l. adoz. impone la cessazione di ogni rapporto tra l’adottato e la famiglia naturale. La ratio è quella di evitare eventuali interferenze nell’adattamento del minore al nuovo nucleo familiare, a maggior ragione quando la famiglia di origine vive una situazione di particolare complessità, tale da poter confondere il bambino e impedirgli una crescita sana ed equilibrata.

Più ristretto è al contrario il campo di applicazione dell’adozione semplice ( c.d. in casi particolari), che interviene laddove non sia possibile per il giudice dichiarare lo stato di adottabilità del minore e,

A riguardo, la legge 184 prevede misure di ausilio e assistenza da parte di

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operatori qualificati alle famiglie che si trovino in difficoltà, evitando di dichiarare lo stato di abbandono del bambino se vi è una situazione di inidoneità temporanea a fornirgli le cure adeguate.

Il procedimento di adozione è suddiviso in tre fasi : interviene in primis la

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dichiarazione di adottabilità, nel momento in cui il giudice constati l’effettivo stato di abbandono del minore; successivamente, una volta selezionata la famiglia più idonea, si provvede a dichiarare l’affidamento preadottivo del bambino presso la coppia, periodo della durata di un anno, durante il quale il nuovo nucleo familiare viene seguito da soggetti specializzati incaricati dal giudice; infine, al termine dell’affidamento, se esso ha avuto buon esito, si procede alla pronuncia del decreto di adozione.

conseguentemente, non si possa aprire il procedimento previsto per l’adozione piena.

Tale tipologia è prevista all’art. 44 e ss. l. adoz. e, a differenza dell’adozione piena, presuppone l’iniziativa dei privati interessati. Il legislatore ha voluto in questo caso dare tutela a quei minori per i quali sia possibile mantenere ancora una relazione con la famiglia biologica o per i quali sia impossibile accordare la protezione prevista dalla disciplina dell’adozione legittimante . Naturalmente, anche in tali 102

ipotesi la legge impone stringenti verifiche in capo agli aspiranti adottanti, al minore e alla di lui famiglia. In seguito all’emanazione del decreto di adozione semplice, il bambino non instaura alcun rapporto con la famiglia dell’adottante e acquista uno stato di filiazione differente dal figlio legittimo.

Infine, regolata in via residuale dal codice civile agli artt. 291 e ss, rimane la disciplina dell’adozione dei maggiorenni, alla quale non si applicano gli artt. 44 e ss, lasciando ampio spazio all’autonomia privata. Essa prevede una disciplina semplificata come l’adozione semplice, ma mantiene, a differenza di questa, la funzione originaria, volta a permettere ad una persona adulta di conseguire i vantaggi connessi con la qualità giuridica di figlio . 103

1.3 L’adozione internazionale e la trascrizione in Italia delle adozioni